Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Rifiuti di costruzione “fai da te”. Nuova o vecchia disciplina?
di Gianfranco AMENDOLA
CGARS Sez. giur. n. 93 del 8 febbraio 2021
Urbanistica.Caratteristiche della lottizzazione abusiva
La lottizzazione abusiva è un fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere di cui si compone e talora ne prescinde, come nel caso del mutamento di destinazione d’uso di complessi edilizi regolarmente assentiti, e assume rilevanza giuridica per l’impatto che determina sul territorio interferendo con l’attività di pianificazione, conservazione dei valori paesistici e ambientali, dotazione e dimensionamento degli standard, di guisa che la diversa conformazione materiale che deriva dall’attività di lottizzazione, se non rimossa, da un lato impedisce la realizzazione del diverso progetto urbanistico stabilito dagli organi preposti al governo del territorio, dall’altro impone l’adeguamento delle infrastrutture esistenti o la realizzazione di nuove per far fronte al carico urbanistico derivante dalla lottizzazione. Con la conseguenza che la verifica in ordine alla conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, anche se regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001), ma alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, per cui la conformità può difettare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire
Cass. Sez. III n. 6146 del 17 febbraio 2021 (PU 7 ott 2020)
Pres. Di Nicola Est. Zunica Ric. Girardi
Polizia Giudiziaria.Guardie zoofile ENPA
Ribadito che alle guardie zoofile dell’E.n.p.a., alla luce dell’art. 6 della legge n. 189 del 2004 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica, deve tuttavia evidenziarsi che le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell’art. 28 della legge n. 157 del 1992, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”; e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
Nuovi obiettivi europei sui rifiuti? Avanti!
di Alberto PIEROBON
Consiglio di Stato Sez. III n.1069 del 5 febbraio 2021
Elettrosmog.Installazione impianto e avviso di avvio del procedimento di autorizzazione
Non vi è alcun onere di comunicare l’avviso di avvio del procedimento ai soggetti abitanti nelle aree circostanti l’area interessata dalla realizzazione di un impianto. Similmente a quanto si verifica per il procedimento di rilascio del permesso di costruire, nessuna norma speciale prevede l’obbligo dell’amministrazione di dare avviso ad altri della pendenza del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di una stazione radio base, né tale obbligo discende dall’art. 7, l. n. 241 del 1990, in considerazione dell’impossibilità di determinare i soggetti che potrebbero ricevere nocumento dall’accoglimento dell’istanza
Cass. Sez. III n. 7789 del 26 febbraio 2021 (CC 9 feb 2021)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Severino
Urbanistica.Impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolizione
L’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolizione, oltre a dover essere ovviamente dimostrata, non assume rilievo quando dipende da una causa imputabile allo stesso condannato.
E’ inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limita a menzionare come rilevante, ai fini della richiesta sospensione o revoca dell’ordine di demolizione, la pendenza di un ricorso al giudice amministrativo relativamente al provvedimento di diniego della sanatoria per condono edilizio emessa dall’amministrazione comunale, senza tuttavia fornire alcun elemento di individuazione del ricorso e dello stato dello stesso, sicché la deduzione risulta priva di oggettivo riscontro.
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