Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n.1431 del 3 febbraio 2021
Urbanistica.Ordine di demolizione e proprietario incolpevole
Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 del DPR 380/2001, come effetto della inottemperanza all'ordine di demolizione, deve provare la intrapresa di iniziative idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa, con azioni idonee, in quanto se, per ipotesi, la proprietà potesse dissociarsi soltanto con mere dichiarazioni o affermazioni di dissociazione o con manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l'abuso (risoluzione iniziata giudiziariamente per inadempimento contrattuale, diffide ad eliminare l'abuso, attività materiali), la tutela dagli abusi rimarrebbe inefficace nei casi di locazione. Rispetto a tale necessaria attività di dissociazione non è ritenuto sufficiente prospettare la risoluzione del contratto di locazione.
Campionamento di scarichi pericolosi. Il Consiglio di Stato contro la Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 1429 del 3 febbraio 2021
Urbanistica.Sede di associazioni di promozione sociale
L'art. 32, co. 4 della L. 7-12-2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) prevede che: "La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica". Si tratta di una norma derogatoria, intesa ad agevolare le attività delle associazioni di promozione sociale, facilitando l’apprestamento delle strutture destinate allo svolgimento delle attività sociali, da ritenersi ex lege “compatibili con ogni destinazione d'uso”, quindi a prescindere dalla destinazione del singolo fabbricato in cui si inseriscono
Cass. Sez. III n. 3581 del 28 gennaio 2021 (CC 20 nov 2020)
Pres. Marini Est. Cerroni Ric. Caravetta
Ambiente in genere.Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l’esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo
TAR Veneto Sez. II n.235 del 17 febbraio 2021
Rifiuti.Miscelazione e caratterizzazione
In tema di miscelazione di rifiuti, la caratterizzazione comprende le attività di classificazione del rifiuto (ovvero l’identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell’attribuzione del codice dell’elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE. Rientra, inoltre, nella responsabilità del produttore l’identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc…). Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all’individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l’origine e la composizione, il chè potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico ed omogeneo.
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 162 del 1 febbraio 2021
Urbanistica.Immobili costruiti prima del 1967 e titolo abilitativo edilizio
Ai fini dell’accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati al di fuori dei centri abitati in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. 765 del 1967, assume rilevanza esclusiva la norma primaria di cui all’art. 31 della L. 1150 del 1942 che ha disciplinato la materia con efficacia cogente su tutto il territorio nazionale introducendo l’obbligo di preventivo titolo abilitativo limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati: infatti, solo dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha soppresso la limitazione contenuta nell’art. 31 L. 17 agosto 1942, n. 1150, l’obbligo di premunirsi della licenza edilizia è stato esteso a tutto il territorio comunale e quindi anche alle zone fuori del centro abitato, sicché, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 765 del 1967, il cui articolo 10 ha sostituito nel suo contenuto sostanziale l’art. 31 della L. n. 1150 del 1942, non vi era necessità di licenza edilizia per le costruzioni ubicate al di fuori del centro abitato
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