TAR Lombardia, (MI), Sez. II, n. 2421, del 8 ottobre 2014
Ambiente in genere.Obbligo di ripetizione della VAS

L’obbligo di ripetere la VAS può ragionevolmente prospettarsi solo a fronte di modificazioni, apportate allo strumento adottato (PTCP della Provincia), tali da determinare un maggior impatto sull’ambiente delle scelte di piano, mentre nessuna necessità di reiterare la procedura valutativa può ravvisarsi laddove, in sede di approvazione, si introducano misure finalizzate a incrementare le misure di tutela ambientale previste nel piano. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02421/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00228/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 228 del 2014, proposto da: 
Comune di Triuggio, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, via Cesare Battisti, 21;

contro

Provincia di Monza e Brianza, rappresentata e difesa dagli avv. Luciano Fiori ed Elisabetta Baviera, domiciliata in Milano, presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale; 
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Ente Parco Regionale della Valle del Lambro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia,

previa sospensione, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:

a) della deliberazione del Consiglio Provinciale di Monza e Brianza n. 16 del 10 luglio 2013 pubblicata sul B.U.R.L. in data 23 ottobre 2013, recante approvazione definitiva del nuovo PTCP della Provincia di Monza e Brianza;

b) della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/3398 del 9 maggio 2012 recante verifica del sopra richiamato PTCP ex art. 17 della LR Lombardia 12/2005;

c) della deliberazione della Giunta Provinciale di Monza e Brianza n. 31 del 22 dicembre 2011, recante adozione del nuovo PTCP della Provincia di Monza e Brianza;

nonché per la condanna della Provincia di Monza e Brianza al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in misura da quantificarsi in corso di causa, anche previa espletanda C.T.U.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e Brianza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con deliberazione del Consiglio n. 16 del 10 luglio 2013, la Provincia di Monza e Brianza ha approvato definitivamente il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai sensi della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio”.

2. Con ricorso notificato il 19 dicembre 2013 e depositato il 17 gennaio 2014, il Comune di Triuggio impugna la suddetta delibera di approvazione, unitamente a una serie di atti pregressi della Provincia medesima e della Regione Lombardia, articolando i seguenti motivi:

I) violazione dell’articolo 39 del d.lvo n. 33 del 2013, poiché lo schema della delibera di approvazione del PTCP non sarebbe stato pubblicato sull’albo pretorio web e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet della Provincia anteriormente alla seduta consiliare nella quale la deliberazione è stata effettivamente assunta dal Consiglio;

II) violazione delle norme in tema di VAS (direttiva 2001/42/CE, articoli 11 e ss. del d.lvo n. 152 del 2006, articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 e relative delibere applicative), in quanto, ad avviso del Comune ricorrente, la procedura di VAS avrebbe dovuto essere ripetuta a fronte delle rilevanti modificazioni apportate al piano in sede di approvazione, in accoglimento del parere della Regione Lombardia;

III) violazione dell’articolo 10 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 e degli articoli 13-17 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, in quanto l’introduzione di rilevanti modificazioni al piano adottato avrebbe dovuto condurre ad una nuova adozione e alla conseguente reiterazione della fase della presentazione delle osservazioni;

IV) violazione degli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione, degli articoli 5 e 7 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, dell’articolo 20 del d.lvo n. 267 del 2000 e degli articoli 8, 9, 10, 15, 18 e 77 della legge regionale n. 12 del 2005, violazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) nonché eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, difetto motivazionale e contraddittorietà, in quanto il nuovo strumento pianificatorio avrebbe determinato l’indebita compressione dell’autonomia del Comune, per aver limitare soltanto al 3% della superficie non urbanizzata la possibilità per l’Ente di effettuare scelte urbanistiche comportanti la trasformazione del proprio territorio;

V) violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e violazione dell’affidamento ingenerato nel Comune in virtù dei pareri resi dalla stessa Provincia nel corso dell’iter che aveva condotto all’approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT);

VI) violazione dell’articolo 5 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, dell’articolo 20 del d.lvo n. 267 del 2000, del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, degli articoli 15, 18, 19, 20 e 77 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, delle delibere di Giunta Regionale nn. 6421/2007 e 8059/2008, del PTR, del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà e difetto di motivazione del PTCP; ciò in quanto sarebbe illegittima la determinazione della rete verde provinciale, poiché ad avviso del Comune la Provincia avrebbe potuto e dovuto, sulla base delle previsioni del Piano Territoriale Regionale, escludere gli ambiti a vocazione edificatoria, come la frazione di Tregasio;

VII) Violazione dell’articolo 15, commi 4 e 5, della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 e della D.G.R. 8059/2008, in quanto emergerebbe una inadeguata istruttoria nella definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (o ambiti agricoli strategici o AAS) e l’illegittimità delle relative previsioni del PTCP, poiché queste ultime includerebbero anche aree comprese nell’ambito del Parco della Valle del Lambro, che dovrebbero come tali essere soggette solo alla disciplina pianificatoria propria dell’area protetta;

VIII) illegittimità dell’articolo 46 delle NTA del PTCP, laddove impone la dotazione di standard aggiuntivi rispetto a quelli di PGT.

Viene, inoltre, proposta domanda di risarcimento del danno.

3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Monza e Brianza, concludendo per il rigetto del gravame.

4. Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2014 il Comune ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione.

5. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.

6. All’udienza pubblica del 3 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’articolo 39 del d.lvo n. 33 del 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

In forza di tale articolo (rubricato “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio”), la P.A. deve pubblicare tutti gli atti di governo del territorio e le loro varianti (così la lettera a) del comma 1), oltre che gli schemi di provvedimento degli atti stessi prima della loro approvazione (così la lettera b) del comma 1).

La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a) è condizione per l’acquisto dell’efficacia degli atti medesimi (così il comma 3 del medesimo articolo 39).

A detta del ricorrente, la Provincia non avrebbe garantito la pubblicità dello schema della delibera del PTCP prima della sua approvazione, in violazione della lettera b) del citato comma 1, il che, sempre secondo la prospettazione dell’esponente, renderebbe inefficace il PTCP approvato con l’impugnata delibera consiliare n. 16 del 2013.

La censura è infondata, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, l’interpretazione corretta dell’articolo 39, fondata sul significato letterale dello stesso (ai sensi dell’art. 12 delle preleggi), è nel senso che costituisce condizione di efficacia degli atti di governo del territorio la sola pubblicità di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 39 (in questo senso, appare inequivoco il tenore del comma 3), per cui l’omessa pubblicità degli schemi di provvedimento di cui alla lettera b) del comma 1 non priva di efficacia gli atti di governo del territorio di cui alla più volte menzionata lettera a).

Inoltre – e con particolare riguardo al caso di specie – la Provincia ha attestato, mediante nota del 7 gennaio 2014 a firma del Segretario Generale (cfr. il doc. 2 della resistente), che è stata affissa all’Albo pretorio on-line dell’Ente la delibera di Giunta Provinciale n. 39 del 2013, avente ad oggetto la proposta al Consiglio del PTCP, con la verifica regionale, le osservazioni e le controdeduzioni, quindi lo schema del provvedimento approvato successivamente dal Consiglio.

La citata nota del Segretario Generale costituisce atto pubblico, avente efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, efficacia che può essere messa in discussione soltanto attraverso la proposizione della querela di falso davanti al giudice ordinario (cfr. gli articoli 8, comma 2 e 77 cod. proc. amm., oltre alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 304 del 2011).

Si conferma, pertanto, la reiezione del primo motivo di gravame.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione delle norme – comunitarie, statali e regionali – riguardanti la valutazione ambientale strategica (VAS), alla quale è stato sottoposto il PTCP di cui è causa.

La VAS – nel caso di specie – è stata riferita al PTCP adottato ma, ad avviso del ricorrente, viste le rilevanti e radicali modifiche apportate in sede di approvazione definitiva del piano, sarebbe stato necessario procedere ad una nuova valutazione, che tenesse conto delle novità sopravvenute.

Inoltre, la VAS sarebbe illegittima – e l’illegittimità si trasferirebbe, per così dire, al PTCP – in quanto effettuata senza tenere conto di proposte o ipotesi di pianificazione diverse da quella elaborata dalla Provincia. In altri termini, la VAS presupporrebbe l’esistenza di una pluralità di scenari di piano, sui quali operare successivamente la scelta finale; scenari che, nel caso di specie, non sarebbero stati elaborati.

2.1 La doglianza parte dal presupposto che l’approvazione definitiva del PTCP (delibera consiliare provinciale n. 16 del 2013, doc. 1 del ricorrente), si caratterizza per la radicale diversità rispetto alla versione adottata del Piano (delibera consiliare n. 31 del 2011, doc. 3 del ricorrente).

Sul punto, la parte istante produce una relazione tecnica di sintesi a cura dell’arch. Sergio Dinale (doc. 12 del ricorrente), nella quale si sostiene che, per effetto del PTCP approvato, le aree vincolate in Comune di Triuggio subirebbero un notevole incremento; in particolare (cfr. pag. 5 della relazione), le aree soggette a misure di tutela paesaggistica avrebbero un’estensione di 7.789.173 metri quadrati, pari al 93% del territorio comunale (con sovrapposizione rispetto alla zonizzazione del PTC del Parco del Lambro), mentre per il PTCP solo adottato tale dato sarebbe di 38.220 metri quadrati (0,46% del territorio comunale).

Le conclusioni tecniche sopra indicate sono contestate decisamente dalla Provincia, che nella propria memoria di replica del 12 giugno 2014 indica gli errori tecnici in cui sarebbe incorso il consulente del Comune.

Le divergenze discenderebbero principalmente da erronee interpretazioni del combinato tra cartografie e norme e interesserebbero la quantificazione degli AAS (ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico) e della superficie inclusa nella RV (rete verde di ricomposizione paesaggistica).

In particolare, la relazione tecnica risulta aver determinato l’estensione degli AAS in 1.649.588 metri quadrati sommando gli ambiti agricoli strategici di cui all’articolo 6 delle NTA del piano (pari a 80.786 metri quadrati) con la superficie delle aree agricole qualificate come tali nel PTC del Parco regionale della Valle del Lambro. Allo stesso modo, la RV è stata determinata sommando la superficie della rete verde di cui all’articolo 31 delle NTA del piano (pari a 176.081 metri quadrati) con quella della rete verde nel Parco regionale della Valle del Lambro.

Tale operazione non sarebbe corretta, ad avviso della Provincia, in quanto in base all’articolo 15, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005, il PTCP deve limitarsi al mero recepimento degli strumenti di pianificazione delle aree protette, e ciò sarebbe effettivamente avvenuto con riguardo al PTC del Parco regionale della Valle del Lambro, che interessa gran parte del territorio del Comune di Triuggio.

In particolare, le cartografie del PTCP indicano con colori diversi gli AAS di cui all’articolo 6 delle NTA del piano e le “Aree agricole interne ai Parchi Regionali”. Parimenti, sono indicate con colori diversi la RV di cui all’articolo 31 delle NTA del piano e la “Rete verde di ricomposizione paesaggistica nei parchi regionali (L.R. 86/83)”.

A tale diversa indicazione cartografica corrisponde, poi, una diversa disciplina, poiché l’articolo 4, comma 7, delle NTA del piano dispone espressamente che “In applicazione dell’articolo 15, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» il PTCP, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all’art. 18 della medesima legge regionale, non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel PTCP medesimo”.

In definitiva, per la Provincia la superficie del Comune di Triuggio interessata da tutele introdotte dal PTCP ha un’estensione – sulla base del piano approvato – di 194.643 metri quadrati (e non di 7.789.173 metri quadrati, come affermato nella relazione tecnica), pari al 2,3% dell’intero territorio comunale e al 24,87% della sola porzione di territorio comunale esterna al Parco (e non al 93% del territorio comunale, come affermato nel ricorso e nella allegata perizia tecnica). Nel PTCP adottato la percentuale di territorio comunale sottoposta a tutele era dello 0,5%, per cui l’incremento deve reputarsi minimo.

Le conclusioni tecniche – sulla misura del suolo vincolato in ambito comunale – cui è giunta la Provincia nella propria memoria di replica non sono state oggetto di specifica contestazione; le stesse appaiono inoltre logiche e fondate sulla corretta interpretazione delle disposizioni di piano sopra citate, sicché il Collegio può ragionevolmente porle a fondamento della propria decisione.

Ciò premesso, deve escludersi che – con riguardo perlomeno al Comune ricorrente, che è legittimato a contestare il PTCP limitatamente alle previsioni concernenti il territorio comunale – l’approvazione definitiva abbia determinato uno stravolgimento o un radicale cambiamento rispetto alle previsioni del piano adottato.

Occorre inoltre aggiungere che le modifiche al piano adottato (modifiche che, giova ricordare, hanno un carattere fisiologico nell’ambito di un procedimento amministrativo di pianificazione che distingue la fase dell’adozione da quella successiva e definitiva dell’approvazione), sono state introdotte a seguito del parere reso dalla Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. IX/3398 del 9 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005, in forza del quale (cfr. il comma 7), la Giunta Regionale verifica la conformità a legge del PTCP e la sua compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale (cfr. per il testo della delibera regionale, il doc. 4 del ricorrente).

Alla luce di quanto sopra esposto, non si ravvisa alcuna necessità di disporre una nuova VAS, in quanto appare contraddetto in fatto l’assunto di fondo da cui muove il ricorrente, ossia l’introduzione, in sede di approvazione del piano, di modificazioni di portata tale da aver determinato lo stravolgimento della “filosofia” che aveva informato lo strumento adottato.

2.2 D’altra parte, occorre in ogni caso considerare che la finalità della valutazione ambientale strategica è quella di considerare l’impatto sull’ambiente di piani e programmi, e che il PTCP approvato intende palesemente realizzare – attraverso il contenimento del consumo di suolo – evidenti scopi di tutela ambientale e paesaggistica, più ampi di quelli derivanti dal PTCP adottato.

Quanto al “consumo di suolo” ed al suo contenimento, occorre altresì ricordare che tale ultimo obiettivo è espressamente previsto dalla legislazione regionale lombarda (v. articolo 4-quater, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, per il quale: “La Regione riconosce il suolo quale bene comune”).

Ne deriva che l’obbligo di ripetere la VAS può ragionevolmente prospettarsi solo a fronte di modificazioni, apportate allo strumento adottato, tali da determinare un maggior impatto sull’ambiente delle scelte di piano, mentre nessuna necessità di reiterare la procedura valutativa può ravvisarsi laddove, in sede di approvazione, si introducano misure finalizzate a incrementare le misure di tutela ambientale previste nel piano.

Quanto, infine, alla doglianza relativa alla necessità di predisporre diverse ipotesi di piano, tutte da valutarsi ai fini della VAS, occorre evidenziare che l’attuale pianificazione costituisce comunque il risultato di un confronto fra una pluralità di soggetti interessati, i cui incontri hanno visto la discussione su diversi possibili criteri per definire gli ambiti agricoli strategici e la rete verde provinciale (cfr. il doc. 2 del ricorrente, pag. 12 della “Dichiarazione di sintesi” della VAS).

La complessa attività di partecipazione è altresì descritta al punto 3 della “Sintesi non tecnica (SNT)” (cfr. ancora il doc. 2 del ricorrente).

In altri termini, l’attività di VAS è stata caratterizzata da una istruttoria adeguata e completa, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

In conclusione, deve essere respinto interamente il secondo mezzo di gravame.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 10 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 e degli articoli da 13 a 17 della legge regionale n. 12 del 2005, in quanto, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato necessario, a fronte delle modifiche apportate in sede di approvazione definitiva, procedere ad una nuova pubblicazione del piano.

Sulla questione della ripubblicazione vengono prodotte da parte ricorrente una serie di decisioni del giudice amministrativo, anche di questo Tribunale, seppure risalenti nel tempo (sentenze del 1995, 1997 e 2002).

La censura è infondata.

Sul punto preme richiamare dapprima quanto esposto al punto 2.1, circa le novità – quanto meno per il Comune di Triuggio – apportate per effetto dell’approvazione del PTCP al piano adottato; novità non così radicali come prospettato invece in ricorso.

D’altronde, le innovazioni sono – giova ricordarlo – il risultato delle controdeduzioni alle osservazioni e del parere espresso ai sensi di legge (articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005) dalla Giunta regionale.

In tali casi può trovare applicazione la norma dell’articolo 13, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005 che, seppure dettata per il procedimento di approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), vale a dire lo strumento urbanistico generale comunale, può essere analogicamente applicata anche al PTCP, quale atto di pianificazione generale, in ambito però sovracomunale.

La norma del comma 9 dell’articolo 13 esclude la necessità di nuova pubblicazione in caso di approvazione di “(...) controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali e regionali (...)”.

La previsione, che riproduce in parte la disposizione dell’abrogato articolo 27 della legge regionale n. 51 del 1975, risulta coerente con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, formatosi in relazione agli articoli 9 e 10 della legge urbanistica generale n. 1150 del 1942, secondo il quale la pronuncia sulle osservazioni al piano adottato da parte dell’organo consiliare o l’accoglimento di pareri di enti sovraordinati non impone una nuova pubblicazione, salvo lo stravolgimento dei criteri di piano adottati o una sostanziale alterazione della pianificazione (Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2487; Id., 12 marzo 2009, n. 1477; Id., 31 gennaio 2005, n. 259; Id., 5 settembre 2003, n. 4981; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 27 ottobre 2003, n. 2172; infine, sull’art. 13, comma 9 citato, v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 11 giugno 2014, n. 1543).

Nel caso di specie, se si ha riguardo alla citata tabella di cui alla memoria di replica della resistente, gli incrementi delle superfici degli ambiti di tutela interessati non appaiono tali – come già evidenziato al punto 2.1 – da determinare uno stravolgimento delle previsioni del piano adottato; strumento, quest’ultimo, rispetto al quale peraltro risulta che il Comune non abbia presentato osservazioni (v. memoria della resistente del 12 giugno 2014, pag. 12).

Il terzo mezzo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

4. Nel quarto motivo si denuncia la violazione di una pluralità di norme – anche di rango costituzionale – oltre all’eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il PTCP impugnato avrebbe illegittimamente esteso i vincoli della pianificazione sovracomunale, ledendo in tal modo l’autonomia nella pianificazione riservata ai Comuni.

I diversi livelli di pianificazione, si continua in ricorso, non sono organizzati secondo una rigida gerarchia, per cui la pianificazione provinciale non può travalicare i limiti normativi assegnati e determinare così un’indebita ingerenza nella sfera riservata ai Comuni.

Nel quarto motivo sono poi esposte specifiche censure nei confronti di una serie di norme di attuazione (NTA) del PTCP.

Nel mezzo si sostiene, altresì, che il piano provinciale avrebbe l’obiettivo di rimettere alla libera scelta pianificatoria comunale una porzione di suolo non ancora urbanizzato pari solo al 3% dello stesso, riservando invece l’altra cospicua parte all’imposizione di vincoli ambientali da parte della Provincia.

4.1 L’esatta comprensione del citato motivo di ricorso impone una ricostruzione, seppure per sommi capi, della complessa disciplina legislativa regionale sui PTCP e sul loro rapporto con la pianificazione comunale, in particolare con il Piano di Governo del Territorio (PGT), atto di pianificazione generale del Comune, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005.

Il PTCP ha il contenuto di cui all’articolo 15 della medesima legge ed è approvato con le modalità procedimentali del successivo articolo 17, il quale prevede – come già sopra evidenziato – l’intervento della Giunta regionale ai fini della valutazione della conformità alla legge e della compatibilità con gli atti di programmazione regionale (così il comma 7 dell’articolo 17).

Quanto al contenuto, il PTCP ha in parte funzione di programmazione e indirizzo (articolo 15, comma 2), e in parte efficacia vincolante e prevalente per i Comuni, che possono in tal caso apportare solo precisazioni e miglioramenti, dovendo altrimenti conformarsi alla scelta provinciale (articolo 15, comma 5).

L’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 stabilisce poi, al comma 2, quali previsioni del PTCP hanno “ (...) efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT”.

Si tratta, in particolare, per quanto qui rileva, delle previsioni sulla tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’articolo 77 della medesima legge (così il comma 2, lettera a) dell’articolo 18) e di quelle sulla individuazione degli ambiti di cui all’articolo 15, comma 4, vale a dire gli ambiti “destinati all’attività agricola di interesse strategico” (così il comma 2, lettera c) dell’articolo 18).

L’articolo 77 sopra menzionato attiene al coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione, imponendo agli enti locali di adeguare i loro atti di piano agli obiettivi e alle misure generali di tutela dettati dal Piano Territoriale Regionale (PTR), quale piano paesaggistico ai sensi del precedente articolo 76 e dell’articolo 19 della medesima legge regionale n. 12 del 2005.

Quanto agli effetti del PTR e ai rapporti del medesimo con gli altri atti di pianificazione, l’articolo 20, comma 5, della succitata legge regionale stabilisce che le previsioni di piano regionale di cui al precedente comma 4 (riguardanti, fra l’altro, l’individuazione delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale) hanno immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT.

La Giunta regionale, nella sua delibera del 9 maggio 2012 di approvazione del documento di verifica del PTCP di Monza e Brianza ai sensi del citato articolo 17 (cfr. ancora il doc. 4 del ricorrente), ha preso in considerazione previsioni del PTCP aventi efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 (cfr. pagg. 13 ss. del documento di verifica – doc. 4 ricorrente), ponendo un forte accento sulla limitazione del consumo di suolo (pagg. 15 ss. del doc. 4) e concludendo nel senso della coerenza dei contenuti del piano provinciale con l’articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2005 sugli ambiti agricoli strategici e con il PTR, seppure con la necessità di taluni adeguamenti (cfr. pag. 42 del doc. 4).

Il PTCP appare – quindi – essersi orientato in senso conforme alle indicazioni regionali, sia per l’individuazione degli ambiti strategici (AAS), sia per la conformità con la pianificazione paesaggistica regionale (cfr. sul punto il doc. 1 del ricorrente ed in particolare il “Documento tecnico di recepimento della verifica regionale e della valutazione di incidenza e di controdeduzione alle osservazioni”).

Quanto all’individuazione delle aree e delle zone sottoposte a tutela ambientale, per le quali le previsioni provinciali sono prevalenti su quelle dei Comuni, deve – in primo luogo – essere richiamato e confermato il diffuso e prevalente indirizzo giurisprudenziale che riconosce agli enti locali ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica, salvo i casi di manifesta illogicità o irrazionalità (si vedano, fra le tante, le sentenze del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 maggio 2014, n. 1281 e – soprattutto – 27 maggio 2014, n. 1355, relativa all’impugnazione del medesimo PTCP di Monza e Brianza da parte di un altro Comune della Provincia. La sentenza n. 1355 del 2014 costituisce, con riguardo ai motivi in essa trattati e decisi, precedente specifico anche nella presente controversia).

4.2 Ciò premesso, ai fini della compiuta trattazione del quarto mezzo di gravame occorre valutare la legittimità delle singole norme di piano (NTA) del PTCP, contestate dal ricorrente (cfr., per il testo integrale delle norme medesime, il doc. 1 del ricorrente), ossia gli articoli 31, 32, 33, 34, 37 e 46.

4.2.1 L’articolo 31 (“Rete verde di ricomposizione paesaggistica”), è censurato laddove (punto 3, lettera b), per i progetti di nuova edificazione prevede delle (così definite) “misure di compensazione”, oltre alle dotazioni di legge, consistenti nell’assoggettamento a servitù di uso pubblico ovvero nella cessione gratuita al Comune di aree – non monetizzabili – pari a un metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

In pratica, a detta del ricorrente, il PTCP avrebbe previsto una serie di standard aggiuntivi a quelli previsti o da norme statali (in particolare il decreto ministeriale n. 1444 del 1968), o dal PGT, in violazione di legge, non esistendo alcuna norma che consenta alla Provincia, neppure in sede di pianificazione, di imporre ai Comuni l’approvvigionamento di standard ulteriori a quelli già previsti dalla normativa vigente.

Per la difesa di parte resistente, non si tratterebbe invece di standard urbanistici, quanto piuttosto di misure di compensazione territoriale, finalizzate a disincentivare il consumo di suolo inedificato.

La doglianza di parte ricorrente, laddove contesta la previsione da parte della Provincia di standard aggiuntivi, appare fondata, per le ragioni che seguono.

Innanzi tutto, la distinzione – propugnata dalla difesa provinciale – fra “standard urbanistici” e “misure di compensazione” appare meramente nominalistica, giacché in concreto entrambi si risolvono nel medesimo fenomeno, visto che si tratta di stabilire il rapporto fra spazi destinati all’abitazione o alla produzione e spazi destinati invece a servizi pubblici o a verde, finalizzati appunto a “compensare” lo sviluppo edilizio e urbanistico di altre zone.

L’attività edilizia e urbanistica impone sempre il reperimento di spazi destinati o a servizi pubblici e collettivi oppure destinati al verde, allo svago e al tempo libero, e tali spazi rientrano nella nozione comunemente intesa di “standard”.

Non pare dubbio, pertanto, che una previsione come quella dell’articolo 31, comma 3, lettera b) delle NTA finisca per imporre al Comune il reperimento di standard, fra l’altro espressamente definiti come non monetizzabili, per i quali la pianificazione provinciale fissa in maniera precisa la misura (un metro quadrato per metro quadrato) e la destinazione (riqualificazione ambientale e forestazione).

Tali standard provinciali si aggiungono a quelli previsti dal PGT e – in assenza di una diversa previsione – potrebbero anche superare quelli minimi inderogabili previsti dal noto decreto ministeriale n. 1444 del 1968 (a tale proposito, si ricordi il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che impone un onere di motivazione specifica in caso di superamento degli standard minimi; cfr. fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 21 ottobre 2009, n. 4787).

La previsione di piano provinciale relativa all’obbligo di reperimento di standard comunali appare lesiva del principio di legalità dell’azione amministrativa, non esistendo alcuna norma di legge che attribuisca alla Provincia una simile prerogativa.

In particolare, la legge regolatrice del contenuto del PTCP (cfr. ancora gli articoli 15 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005), se consente senza dubbio alla Provincia di fissare limiti all’attività edilizia, mediante l’individuazione di aree e zone non edificabili (ponendo quindi a carico dei Comuni un obbligo di non fare, vale a dire un divieto di consentire un’attività di edificazione lesiva di superiori valori di tutela ambientale), non ammette però che la Provincia possa addossare ai Comuni specifici obblighi positivi di fare, vale a dire – nel caso di specie – di reperire standard anche in misura eventualmente superiore a quella risultante dagli strumenti urbanistici comunali.

D’altra parte, le aree a standard, così come reperite, implicano un incremento del patrimonio immobiliare del Comune, con inevitabile aumento dei costi di gestione e manutenzione, che resterebbero in capo al Comune stesso.

Neppure le norme della legge regionale n. 12 del 2005 che disciplinano il contenuto del PGT e gli oneri di urbanizzazione consentono di riconoscere alle Amministrazioni provinciali le prerogative in questione. Al contrario, l’unico esplicito obbligo positivo da osservarsi in caso di costruzione su suolo libero è quello dell’articolo 43, comma 2-bis della citata legge regionale, concernente la maggiorazione del contributo di costruzione in caso di interventi che sottraggono superfici agricole allo stato di fatto (norma, quest’ultima, che manifesta l’evidente volontà del legislatore regionale di contenere il consumo di suolo; finalità, questa, che non può però – in mancanza di una superiore previsione di legge – giustificare l’imposizione ai Comuni, da parte della Provincia, del reperimento di maggiori standard per scopi di mitigazione ambientale e riforestazione).

In conclusione, la pretesa provinciale appare violare l’articolo 23 della Costituzione, che impone la riserva di legge per gli obblighi di prestazione personale o patrimoniale, oltre il già ricordato principio di legalità dell’azione amministrativa e quello della tipicità degli atti amministrativi (sulla rilevanza di tali principi, anche in sede di pianificazione urbanistica, si veda la recente pronuncia del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 22 luglio 2014, n. 1972).

L’articolo 31, comma 3, lettera b) delle NTA deve – quindi – essere annullato in parte qua.

4.2.2 L’articolo 32 delle norme tecniche (“Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica”) è censurato laddove prevede un vincolo di inedificabilità assoluta sulla fascia di due chilometri intorno al corridoio dell’Autostrada Pedemontana e di un chilometro per le strade di connessione, fascia che si estenderebbe anche agli ambiti di trasformazione previsti dallo strumento urbanistico comunale (PGT).

La norma, in realtà (cfr. il comma 3 della stessa), non vieta in senso assoluto l’edificazione negli ambiti di trasformazione collocati all’interno del corridoio della rete verde, ma subordina gli eventuali interventi a intese fra la Provincia ed il Comune, allo scopo di meglio governare la porzione di territorio interessata dal passaggio di una importante infrastruttura, quale è l’Autostrada Pedemontana (cfr. sul punto la pag. 59 del “Documento Tecnico” del PTCP, doc. 1 del ricorrente).

Si tratta, quindi, di una prescrizione per la miglior protezione ambientale, posta in essere dalla Provincia nell’esercizio della già ricordata discrezionalità in materia, il che consente di respingere le specifiche censure sull’articolo 32 citato.

4.2.3 Gli articoli 33 e 37 sono censurati in quanto il primo articolo, richiamando il secondo, imporrebbe, ad avviso del ricorrente, la previa adozione di misure programmatiche per la regolamentazione dell’uso del territorio locale, al fine di individuare le aree meritevoli di trasformazione edilizia e urbanistica.

Al riguardo, la difesa provinciale ha evidenziato (memoria del 30 maggio 2014, pag. 16) che le disposizioni dell’articolo 33 non riguardano il Comune di Triuggio, il quale pertanto non avrebbe interesse a censurarle.

Rileva peraltro il Collegio che l’articolo 33 si riferisce agli “Ambiti di azione paesaggistica”, stabilendo, al comma 3, che “La Provincia, in attuazione di quanto previsto dal primo comma, promuove i programmi di azione paesaggistica di cui all’articolo 37, secondo gli indirizzi precisati nel medesimo articolo”. A sua volta, l’articolo 37, nel disciplinare tali programmi, stabilisce che gli stessi siano predisposti dalla Provincia d’intesa con i Comuni interessati e abbiano come obiettivo “la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio” e siano “volti alla definizione delle regole di carattere sovracomunale e degli atti programmatici idonei a perseguire gli obiettivi del PTCP” (così il comma 2 dell’articolo 37).

Sulla base del tenore delle disposizioni richiamate, appare condivisibile quanto esposto dalla Provincia nelle proprie difese, ossia che dal combinato disposto degli articoli 33, comma 3 e 37 delle NTA non discende l’imposizione di alcun vincolo nei confronti dei Comuni, poiché le previsioni in questione prefigurano esclusivamente azioni future, concertate tra Comuni interessati e Provincia, per il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale del PTCP.

La censura va, pertanto, respinta.

4.2.4 L’articolo 34 (“Ambiti di trasformazione provinciale”), è censurato sia sotto il profilo del dimensionamento degli standard (comma 3, lettera c), sia sotto quello della necessità di intese fra Comune e Provincia per gli interventi comportanti consumo del suolo.

La doglianza deve reputarsi fondata in ordine alla questione del reperimento di standard ulteriori rispetto a quelli del PGT (comma 3, lettera c), mentre deve respingersi con riguardo alla previsione delle intese fra Enti.

Su entrambe le questioni preme richiamare, per ragioni di economia espositiva, le considerazioni sopra svolte sugli articoli 31 e 32 delle NTA, con la conseguenza che l’articolo 34 deve essere annullato in parte qua.

4.2.5 L’articolo 46 (“Modalità di governo del consumo del suolo”), è anch’esso censurato con riguardo alle misure di compensazione territoriale previste (comma 3, lettera b), considerate dal ricorrente quali standard ulteriori da reperirsi obbligatoriamente – e illegittimamente – da parte dei Comuni.

La doglianza merita accoglimento, per quanto già esposto in sede di valutazione della legittimità dell’articolo 31, con conseguente parziale annullamento dell’articolo 46 medesimo.

4.3 In conclusione, il quarto mezzo di gravame deve in parte essere accolto, con parziale annullamento di talune NTA, come sopra specificato, e respinto per la restante parte.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta anzitutto la violazione dell’affidamento che si sarebbe ingenerato nel Comune nell’iter che ha condotto al PGT del 2013, dopo una VAS che si era conclusa con il parere favorevole della Regione e della Provincia. Si afferma, inoltre, che le scelte provinciali determinerebbero un abnorme incremento degli standard dei Comuni, senza adeguata motivazione e in violazione dell’autonomia degli enti locali.

Infine, si censurano le previsioni delle NTA del PTCP, laddove le stesse fanno salve le contrastati previsioni degli strumenti urbanistici comunali unicamente in quanto vigenti alla data di adozione del PTCP (dicembre 2011).

A tale ultimo proposito, il ricorrente ritiene che l’articolo 31 delle NTA, che introduce il divieto di nuove edificazioni e di opere che comportino l’impermeabilizzazione del suolo all’interno della RV, non troverebbe applicazione con riferimento al Programma Integrato di Intervento di Villa Don Bosco, in frazione Tregasio, in quanto le relative aree erano classificate dal PRG del 2004 (vigente, quindi, alla data di adozione del PTCP) come ambiti di trasformazione produttiva.

5.1 La doglianza deve respingersi in parte, laddove si sostiene la presunta illegittimità delle decisioni del PTCP, sulla base di un presunto affidamento del Comune, derivante dal PGT del 2013.

Premesso che anteriormente al PTCP approvato nel 2013 vigeva il PTCP della Provincia di Milano, le nuove scelte pianificatorie provinciali, ispirate dalla più volte ricordata finalità di contenimento del consumo di suolo, unitamente al parere espresso dalla Regione Lombardia nel 2012 – di conformità del nuovo PTCP con le prescrizioni regionali – giustificano l’eventuale superamento del parere espresso dalla Provincia nell’iter di formazione del PGT approvato nel 2013. Del resto, la variazione delle previsioni della pianificazione sovracomunale costituisce un’evenienza fisiologica, a fronte della quale non è certamente ravvisabile un obbligo di recepire o fare salve tutte le previsioni degli strumenti comunali vigenti.

Nel caso di specie, va inoltre rilevato che il PGT di Triuggio è strumento sostanzialmente coevo rispetto all’elaborazione del PTCP, essendosi i relativi procedimenti di formazione conclusisi entrambi nell’estate del 2013; conseguentemente, non sembra neppure prospettabile l’esistenza di un affidamento in ordine al mantenimento delle scelte comunali, le quali non potevano aver avuto neppure parziale attuazione.

Quanto al problema degli standard sostanzialmente introdotti a carico del Comune attraverso il PTCP impugnato, già nel corso dell’esame del quarto motivo di ricorso il Collegio ha ritenuto l’illegittimità, in parte, degli articoli 31, 34 e 46 delle NTA, che – seppure qualificandoli come misure di compensazione – hanno previsto in capo ai Comune il reperimento di standard ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dal PGT.

Sotto tale profilo, pertanto, il quinto motivo deve essere accolto, con conferma delle considerazioni sulla (seppure parziale), illegittimità delle menzionate norme del PTCP.

5.2 Quanto, invece, alla questione concernente l’applicabilità delle previsioni dell’articolo 31 delle NTA al PII di Villa Don Bosco, la difesa provinciale ha evidenziato (nella memoria del 30 maggio 2014, pagg. 21 ss.) che il PRG del Comune di Triuggio del 2004 (antecedente all’adozione del PTCP) prevedeva per tali aree, come detto, una destinazione produttiva, e che la destinazione residenziale è stata invece prevista dal PII, approvato il 13 gennaio 2012, in variante rispetto al precedente strumento urbanistico. La variante è stata poi recepita dal PGT di Triuggio del 2013.

La Provincia ha affermato, peraltro, nelle proprie difese di ritenere che il PII in questione sia comunque impregiudicato dal PTCP approvato, ma per un’altra ragione, ossia in quanto le disposizioni del piano provinciale avrebbero fatto salvi tutti gli strumenti attuativi già “attuati”, intendendosi per tali quelli adottati entro la data di entrata in vigore del PTCP (così la citata memoria del 30 maggio 2014, pag. 22), fermo restando che in caso di decadenza del PII dovrebbe tenersi conto della situazione pianificatoria antecedente allo strumento adottato in variante (memoria del 12 giugno 2014, pag. 18).

In proposito, rileva il Collegio che l’articolo 31, comma 3, lettera a), secondo periodo, delle NTA prevede che “Sono comunque fatte salve (...) le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP”. La disposizione, pertanto, appare contemplare espressamente la “salvezza” delle sole previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del medesimo PTCP. Ne discende, con riferimento al caso di specie, che la disciplina fatta salva è solo quella del PRG di Triuggio del 2004, e non anche la variante ad esso apportata mediante il PII del 2012.

Così intesa, la previsione dell’articolo 31 appare peraltro non censurabile sotto i profili dedotti in ricorso, poiché è indubitabile che gli strumenti comunali siano tenuti ad adeguarsi alla pianificazione sovraordinata e poiché costituisce esercizio dell’ampia discrezionalità spettante alla Provincia, che qui non appare illegittimamente esercitata, stabilire le ipotesi nelle quali sia opportuno fare salve le previsioni comunali previgenti.

La censura va quindi respinta.

Va peraltro chiarito che la possibilità di ritenere che il PII di Villa Don Bosco sia comunque escluso dalla portata applicativa del medesimo articolo 31 sotto altro e diverso profilo (ossia in quanto strumento da ritenere già attuato) costituisce un tema che è stato prospettato unicamente dalla difesa provinciale nelle proprie memorie. Si tratta, quindi, di questione estranea al thema decidendum del presente giudizio, per come individuato dal ricorso introduttivo, e quindi esorbitante dai limiti della cognizione di questo Collegio.

5.3 In definitiva, il quinto motivo merita parziale accoglimento, nei sensi e nei termini sopra esposti.

6. Con il sesto motivo di ricorso viene denunciata la violazione di una pluralità di norme di legge – oltre all’eccesso di potere sotto vari profili – con riguardo alla concreta individuazione delle aree verdi da parte della Provincia. Ciò in quanto, a detta dell’esponente, tale individuazione sarebbe illogica e arbitraria, oltre che svincolata dalle caratteristiche delle zone individuate dal PTCP.

In particolare, l’individuazione degli ambiti di interesse paesaggistico e/o ecologico sarebbe stata effettuata senza una adeguata istruttoria e senza una reale conoscenza dello stato dei luoghi.

Ciò emergerebbe specificamente con riferimento alla classificazione di porzioni territoriali del Comune di Triuggio in frazione Tregasio, individuate nella tavola 6 del PTCP, come ambito di ricomposizione paesistica. La classificazione in questione viene ritenuta inappropriata, sia in ragione della ritenuta evidente vocazione edificatoria dell’area, sia per l’introduzione di vincoli pur in assenza di effettive caratteristiche di pregio ambientale.

E ciò, ad avviso del ricorrente, senza che possa essere invocato, a giustificazione della scelta provinciale, il Piano Territoriale Regionale, che fissa la rete verde ecologica regionale (RER), poiché le scelte provinciali non sarebbero rigidamente vincolate dalla pianificazione regionale.

6.1 Sul punto, occorre premettere che la rete verde di ricomposizione paesaggistica, disciplinata dall’articolo 31 delle NTA (cfr. il già citato doc. 1 del ricorrente), è individuata dalla tavola 6a del PTCP (si veda ancora il doc. 1 del ricorrente).

La determinazione della rete medesima è il risultato anche dell’adeguamento alla verifica regionale, che ha comportato un ampliamento della rete per circa 16 kmq (cfr. il doc. 1 del ricorrente, pag. 39, punto B1.d.3, del “Documento tecnico di recepimento della verifica regionale e della valutazione di incidenza e di controdeduzione alle osservazioni” del PTCP, nonché pag. 14 del documento denominato “Fase di approvazione – Presentazione”, incluso anch’esso nel doc. 1 del ricorrente).

La Regione Lombardia non ha, pertanto, individuato alcun elemento ostativo a che la rete verde provinciale potesse in gran parte coincidere con la rete ecologica regionale.

Al contrario, come risulta dalla lettura del citato “Documento tecnico” del PTCP, a pag. 25 del medesimo, la competente Direzione generale della Regione ha manifestato apprezzamento per l’integrazione fra rete verde e rete ecologica regionale, anche allo scopo di perseguire l’obiettivo, comune alla Regione ed alla Provincia, di contenimento del consumo di suolo.

Ciò premesso, anche ammettendo che la pianificazione regionale (PTR, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005), abbia carattere di indirizzo per la Provincia, non costituisce comunque una scelta di piano illogica (tenendosi altresì conto dell’ampia discrezionalità riconosciuta alle Amministrazioni in sede di governo del territorio), quella che tende alla coincidenza o quanto meno all’integrazione fra la rete ecologica regionale e quella verde provinciale.

Non colgono, pertanto, nel segno le censure del ricorrente, sotto il profilo indicato.

6.2 Quanto alla classificazione della frazione di Tregasio quale ambito di ricomposizione paesistica, la Provincia ha illustrato le modalità con le quali è stata operata la determinazione della rete verde, evidenziando lo svolgimento di puntuali verifiche in ordine alla necessità di includervi o, al contrario, di escludere, sulla base dello stato dei luoghi, le aree ricadenti nella RER, ed ha evidenziato come la scelta relativa all’inclusione della suddetta frazione sia stata dettata dal riconoscimento della continuità delle porzioni territoriali interessate rispetto alle aree di pregio al contorno (v. memoria del 3 febbraio 2014, pag. 21).

Al riguardo, ritiene il Collegio che le doglianze del ricorrente debbano essere respinte, poiché non risulta dimostrata l’asserita palese vocazione edificatoria delle aree, né l’assenza di pregio paesaggistico delle stesse e, in definitiva, non appare comprovata l’effettiva sussistenza del dedotto difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa la Provincia nell’includere la frazione Tregasio nella R.V.

In conclusione, l’intero sesto mezzo di ricorso deve essere respinto.

7. Con il settimo motivo si censura la violazione dell’articolo 15, comma 4 e 5 della legge regionale n. 12 del 2005 e della delibera di Giunta regionale 8059/2008 con riguardo all’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (AAS).

In particolare, ad avviso del Comune ricorrente, i terreni classificati quali AAS sarebbero privi di tale rilievo e, in ogni caso, non sarebbe stata svolta dalla Provincia un’adeguata istruttoria per la loro individuazione, la quale sarebbe, in realtà, avvenuta perseguendo la finalità, ritenuta impropria, di contenere le espansioni edilizie sul territorio, in danno dell’autonomia comunale. Del tutto illegittimamente, inoltre, il piano approvato recherebbe l’individuazione di ambiti agricoli strategici anche all’interno del Parco regionale della Valle del Lambro, il cui territorio è invece soggetto al PTC del Parco, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2005.

7.1 Con riguardo alle censure generali attinenti alla ritenuta carenza di istruttoria, occorre rimarcare che – come per la individuazione di altri ambiti di tutela – la classificazione è stata effettuata tenendo conto del parere regionale di cui alla delibera di Giunta del 2012 sopra citata, come del resto desumibile dal “Documento tecnico di recepimento della verifica regionale e della valutazione di incidenza e di controdeduzione alle osservazioni” del PTCP (cfr. la lettera B3).

La Regione, in particolare, ha evidenziato come “la lettura del territorio rurale andrebbe affrontata cogliendo nel settore densamente urbanizzato (centrale ed ovest) le potenzialità derivanti dalla multifunzionalità e dalla valenza ambientale e di tutela degli spazi aperti. In quello a est, dove si riscontra una maggiore presenza di aree agricole, prevale il ruolo di presidio per cui la loro valorizzazione contrasta l’occupazione del suolo per scopi diversi e la conurbazione” (v. pag. 36 della Verifica regionale – doc. 4 ricorrente – riportata anche a pag. 48 del sopra citato “Documento tecnico” del PTCP, doc. 1 ricorrente). In altri termini, la “strategicità” della tutela degli ambiti agricoli viene chiaramente declinata non solo in relazione alle potenzialità di sfruttamento agrario economicamente profittevole delle singole aree, ma anche in funzione della più ampia valenza ambientale e naturalistica che l’utilizzazione agricola delle aree di per sé riveste.

Le indicazioni risultanti dalla verifica regionale appaiono, del resto, coerenti con la delibera di Giunta regionale n. 8/8059, recante “Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 12/2005) – Approvazione”, cui fa riferimento il ricorrente, la quale indica quale primo criterio per la classificazione degli ambiti agricoli strategici “il riconoscimento della particolare rilevanza dell'attività agricola”, senza circoscrivere tale rilevanza ai soli profili economici, ma indicando, anzi, espressamente, tra gli elementi di conoscenza utili per l’identificazione e la caratterizzazione degli ambiti agricoli strategici, “la ricognizione della presenza di elementi naturali e di valenza ambientale specificamente connessi all'attività agricola, anche con riferimento alla Rete Ecologica Regionale e alle connotazioni paesaggistiche dei contesti rurali caratterizzanti le diverse unità tipologiche del paesaggio”.

Né può omettersi di evidenziare come l’integrazione tra la difesa delle aree agricole e la tutela del paesaggio rurale appaia del tutto coerente rispetto al dettato costituzionale, il quale pone la tutela del paesaggio tra i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, cui deve riconoscersi rilevanza primaria (C. cost. n. 367 del 2007, Id. n. 182 del 2006, Id. n. 151 del 1986).

Alla luce di tali considerazioni, non colgono nel segno le censure del Comune, poiché, dall’esame della documentazione agli atti del giudizio, emerge come le scelte operate dalla Provincia appaiono adeguatamente motivate con riferimento ai criteri di individuazione sopra indicati.

La censura va, pertanto, respinta.

7.2 Per ciò che attiene, invece, alle doglianze del ricorrente con cui si lamenta la previsione di ambiti agricoli all’interno del Parco regionale della Valle del Lambro, si è già evidenziato al punto 2.1 come tale affermazione non colga nel segno, rinviandosi, al riguardo, a quanto ivi esposto.

7.3 In conclusione, l’intero settimo mezzo deve essere rigettato.

8. L’ottavo ed ultimo motivo concerne nuovamente l’articolo 46 delle NTA e l’illegittimità della previsione di standard ulteriori in capo al Comune.

La questione è – però – già stata affrontata in sede di esame del quarto mezzo di gravame, nel quale è già stata ritenuta la parziale illegittimità della norma, proprio sotto il profilo evidenziato.

In conclusione, si conferma l’accoglimento anche dell’ottavo ed ultimo mezzo di ricorso.

9. Quanto alla domanda risarcitoria, rileva il Collegio che il Comune ha indicato in 40 euro annui per metro quadro ceduto o asservito il danno che a suo avviso deriverebbe dalle disposizioni del PTCP che prevedono standard aggiuntivi, e ciò in ragione degli oneri derivanti dalle necessità di manutenzione delle aree così acquisite al patrimonio comunale.

Le previsioni di piano che arrecherebbero tale pregiudizio economico sono state, tuttavia, ritenute illegittime dal Collegio e soggiacciono, pertanto, all’effetto di annullamento derivante dalla presente sentenza, con conseguente venir meno di ogni eventuale potenzialità lesiva.

Non risulta, per il resto, che il Comune (che pure si era riservato in sede di ricorso introduttivo - cfr. pagg. 54 s. - la quantificazione dei danni) abbia comprovato ulteriori pregiudizi da ristorare. Né potrebbe a tal fine disporsi una consulenza tecnica d’ufficio, in quanto, in assenza della minima prova del danno, la stessa assumerebbe un indebito e non consentito carattere “esplorativo” (cfr., ex multis, Cassazione, Sez. lavoro, 1 luglio 2014, n. 14963).

In definitiva, la domanda risarcitoria deve essere respinta, stante il parziale accoglimento del presente ricorso, e tenuto altresì conto che dei lamentati danni non è stata offerta in giudizio concreta e idonea prova, in violazione del principio dell’onere probatorio di cui all’articolo 64, comma 1 cod. proc. amm. e dell’art. 2697 del codice civile.

10. Le spese di causa possono essere interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza, oltre che la complessità e la novità delle questioni portate all’attenzione del Collegio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, e lo respinge per la restante parte.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lorenzo Stevanato, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2014