Cass. Sez. III n. 37401 del 13 novembre 2006 (ud. 28 giu. 2006)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Pietrocola ed altro
Rifiuti. Elettrodomestici in disuso e basolato d’asfalto

Gli elettrodomestici in disuso ed il basolato d’asfalto devono considerarsi rifiuti anche ai sensi del D.Lv. 152-2006


 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 28/06/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1262
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 34947/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PIETROCOLA Domenico, nato a Montescaglioso (MT), il 02/02/1956;
2. CIFARELLI Francesco Paolo, nato a Montescaglioso (MT), il 26/01/1953;
avverso la sentenza 21/12/2004 del Tribunale monocratico di Matera;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. PASSACANTANDO G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore, avv.to ABBADESSA Antonio, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.12.2004 il Tribunale monocratico di Matera affermava la responsabilità penale di Pietrocola Domenico e Cifarelli Francesco Paolo in ordine al reato di cui:
- al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1 - lett. a), (per avere - nelle rispettive qualità di responsabile dell'ufficio tecnico e di responsabile del servizio di nettezza urbana del Comune di Montescaglioso - esercitato attività di illecita gestione di rifiuti, depositando, in assenza della prescritta autorizzazione regionale, nella parte retrostante dell'autoparco comunale due cumuli di basolato di pietra, per un volume di circa 30 mc., proveniente da rifacimento di manto stradale, nonché elettrodomestici in disuso provenienti dalla raccolta dei rifiuti cittadini - acc. in Montescaglioso, il 6.5.2002);
e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, con il beneficio della non-menzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:
- la erronea qualificazione come "rifiuti" delle basole di pietra, alla stregua delle disposizioni introdotte dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14, convertito nella L. 8 agosto 2002, n. 178, poiché le stesse erano destinate ad essere "recuperate e reimpiegate" in occasione di semplici lavori di manutenzione stradale ed in particolare, per il loro valore storico, della stessa strada dalla quale erano state rimosse;
- l'erroneo disconoscimento della prospettata situazione di legittimo "deposito temporaneo" degli elettrodomestici in disuso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. 1. Correttamente il giudice del merito ha escluso la possibilità di ricondurre la fattispecie in esame alle previsioni del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14, convertito nella L. 8 agosto 2002, n. 178 (sarebbe ultroneo soffermarsi, pertanto, sulla "vexata quaestio" concernente l'applicabilità di tale disposizione normativa a fronte delle contrastanti disposizioni comunitarie), in quanto manca la dimostrazione che il basolato di pietra e gli elettrodomestici in disuso potessero essere o fossero effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo, ma senza la necessità di alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22 del 1997. Gli elettrodomestici in disuso, dei quali i precedenti detentori si erano sicuramente disfatti, costituiscono oggettivamente materiali che non potevano essere riutilizzati in alcun ciclo produttivo. Quanto alle basole di pietra deve poi rilevarsi che, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3 - lett. b), e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 3 - lett. b), sono rifiuti spedali "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione ..." Dei residui delle attività di demolizioni edili e del loro reimpiego si è occupata questa Sezione con la sentenza n. 46680
dell'1.12.2004, che, in relazione agli stessi, ha ritenuto applicabile il D.L. n. 138 del 2002, art. 14, a condizione che risulti certa: a) l'individuazione del produttore e/o detentore dei materiali, b) la provenienza degli stessi, c) la sede ove sono destinati, d) il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo. Nella fattispecie in esame, però, non risultano "certi" ne' la sede ove le basole di pietra erano destinate ne' il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo.
Le stesse pietre, inoltre, avevano già subito un'attività di selezione (in seguito alla quale parte del materiale rimosso dalla strada era stata avviata in discarica) e, prima di essere (eventualmente) riutilizzate, dovevano subire una ulteriore preliminare attività di scalpellatura e di ripulitura dai residui di cemento, anteriormente alla quale esse conservano la qualifica di rifiuti. Si delinea, infatti, la necessità di un'operazione di recupero secondo l'individuazione di cui ai punti R5 e R13 dell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22 del 1997.
Nè previsioni più favorevoli agli imputati si rinvengono nella normativa introdotta del recente D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), in quanto: - il materiale complessivamente ricavato nella fattispecie non può qualificarsi "materia prima secondaria", ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 181, commi 6 e 13, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto dal comma 6;
- a norma del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 181, comma 12, "la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene";
- tra le operazioni di "recupero", D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 183, lett. h), sono espressamente "incluse la cernita o la selezione".
2. Con riferimento agli elettrodomestici in disuso - come esattamente evidenziato dal giudice del merito - non sussistono elementi che rendano applicabile il disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. m), (con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 389 del 1997) ed attualmente del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m), al fine di argomentare che non si verterebbe in tema di "gestione di rifiuti", bensì sarebbe configurabile soltanto una legittima operazione preliminare all'attività digestione, preparatoria al recupero.
Le norme anzidette definiscono il deposito temporaneo dei rifiuti quale "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti nel rispetto di specifiche condizioni riferite: ai limiti della presenza di determinate sostanze; alle cadenze temporali di raccolta e di avviamento alle operazioni di recupero o di smaltimento; ai termini massimi di durata; alle modalità del deposito stesso.
Nella specie, però, è stata congruamente verificata la insussistenza di dette condizioni.
3. A norma dell'art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2006