Cass. Sez. III n. 27264 del 14 luglio 2010 (Ud. 8 giu. 2010)
Pres. Lupo Est. Gazzara Ric. PG in proc. De Silvestri
Urbanistica. Tettoia di copertura di un terrazzo

La realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/01

 

UDIENZA dell'8.06.2010

SENTENZA N. 1112

REG. GENERALE N. 2272/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill. mi Signori:


- dott. Ernesto Lupo Presidente
- dott. Agostino Cordova Consigliere
- dott. Ciro Petti Consigliere
- dott. Silvio Amoresano Consigliere
- dott. Santi Gazzara Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
- Avverso la sentenza, resa dalla Corte di Appello di Roma in data 4/5/09, resa nel processo a carico di De Silvestri Alessandra, nata a Canino, il 16/10/48, res.te in Roma, via Cammeo, 29
- Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
- Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, doti. Francesco Salzano, il quale ha concluso per il rigetto
- Udito il difensore della prevenuta, avv. Luca Spaltro, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso


osserva


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29/11/07, dichiarava De Silvestri Alessandra colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01, perché in assenza di permesso di costruire realizzava tre tettoie in legno con la copertura in lamiera grecata coibentata, e la condannava alla pena di giorni 5 di arresto e di euro 8.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale e ordine di demolizione del manufatto abusivo.


La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull'appello avanzato dalla imputata, con sentenza del 4/5/09, in riforma del decisum di primo grado, ha assolto la prevenuta dal reato ascrittole perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, revocando l'ordine di demolizione. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, con i seguenti motivi:
- ha errato il giudice di appello nel ritenere che il fatto commesso dalla prevenuta non è previsto come reato, in quanto la realizzazione dell'opera comporta il previo rilascio del titolo abilitativo;

- ha errato, altresì, il giudice di merito nel non considerare che, anche a volere ritenere il manufatto de quo assoggettabile alla sola D.I.A., essendo stata detta denuncia valutata illegittima ed annullata da parte dell'organo dell'ente territoriale competente, è da considerare inapplicabile per il detto intervento edilizio la sanatoria di cui all'art. 37, d.P.R. 380/01.


La difesa della prevenuta ha inoltrato in atti memoria nella quale contesta i motivi di ricorso, specificando che le ragioni poste a sostegno di esso si discostano totalmente dalle ragioni che hanno determinato il decidente a pronunciare sentenza di assoluzione; chiede, quindi, la conferma della sentenza impugnata.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato.


La Corte territoriale a sostegno della pronuncia con cui ha ritenuto di accogliere le doglianze avanzate dalla difesa della prevenuta, riformando in toto il decisum di prime cure si è limitata ad affermare apoditticamente "che le opere di cui alla contestazione siano inidonee a realizzare qualsivoglia alterazione della volumetria e della sagoma dell'edificio", per cui deve assolversi la De Silvestri dal reato ascrittole.


Necessita rilevare che nel caso in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi sul gravame avanzato avverso una precedente decisione, qualora ritenga fondate le censure formulate, deve dare contezza di avere esaminato le ragioni che hanno indotto il primo decidente ad affermare o negare la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato contestato e fornire una logica ed esaustiva argomentazione nel confutarle.


Nel ricorso si richiama la sentenza resa dal Tribunale, con cui era stata affermata la responsabilità della prevenuta per avere realizzato delle opere in difetto di titolo abilitativo, valutando anche la assoluta irrilevanza ai fini penali delle due denunzie di inizio lavori, peraltro presentate dalla De Silvestri dopo la esecuzione degli stessi lavori abusivi.


Peraltro, la realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell'edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all'art. 44, d.P.R. 380/01 (Cass. n. 40843/2005; Cass. n. 15561/2007 ).


In ricorso si evidenzia che l'opera realizzata necessitava, in primis, di permesso di costruire; di poi si specifica, che, anche a volere considerare che la edificazione fosse sottoposta a DIA, le stesse denuncie di inizio lavori, presentate dalla imputata sono state dichiarate illegittime dall'organo dell'ente territoriale competente. Ma ancora prima è risultato che con determinazione dirigenziale del 13/12/04 era stata ingiunta l'immediata sospensione dei lavori e con successiva determinazione (n. 194 del 31/1/05 ) era stata ordinata la demolizione delle tre tettoie perché realizzate senza la prescritta concessione edilizia.


La fondatezza del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello non comporta il rinvio del giudizio perché il reato per cui è stata pronunciata la condanna dalla sentenza di primo grado si è prescritto.


Nella specie il reato risulta commesso in data 29/11/04 ed il relativo termine prescrizionale, pur avendo subito una sospensione di mesi 4 e giorni 8, a causa di astensione del difensore dalle udienze, si è comunque maturato alla data del 7/10/09, con la conseguenza che la contravvenzione contestata è da dichiararsi estinta.


P. Q. M.


La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.


Così deciso in Roma l' 8/6/2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  14 lug. 2010