Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Ambiente ed energia. Dalla tradizione alla transizione
di Carmine VOLPE
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5285 del 17 giugno 2025
Ambiente in genere.Finalità della VIA
La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. Infatti, il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di viluppo economico – sociale) e privati.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5399 del 20 giugno 2025
Urbanistica.Opere incongrue
Una volta acclarato che il territorio comunale ha assunto una conformazione che rende incongrua la localizzazione dell’impianto industriale, e che impone scelte funzionali coerenti alla superiore esigenza di garantire un ordinato sviluppo territoriale, l’allegazione di un concorso dell’azione od omissione comunale nella determinazione di un simile stato di fatto non può evidentemente, ove se ne dimostri l’effettiva imputabilità sul piano eziologico, costituire causa d’illegittimità del provvedimento che di tale stato di fatto prende atto, facendo prevalere l’interesse del singolo proprietario rispetto a quello della collettività, sol perché la causazione di tutto ciò sarebbe imputabile all’azione (o all’inazione) amministrativa.
La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio nel suo rapporto dialettico con la tutela dell'ambiente-ecosfera
di Paolo CARPENTIERI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 8 del 10 luglio 2025
Beni ambientali.Criteri di computo della fascia di vincolo in relazione a fiumi, torrenti o corsi d’acqua cd. minori
La lettera c) del comma 1 dell’art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate. (segnalazione Ing. M. Federici)
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5322 del 18 giugno 2025
Urbanistica.SCIA e potere di autotutela
Anche dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA, l'amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo; si tratta di un potere che non si attua mediante un provvedimento di secondo grado in senso tecnico, dato che esso non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti ex lege dalla presentazione della SCIA ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo, e che con l'autotutela classica condivide soltanto i presupposti e il procedimento; scaduto il termine per l'esercizio dei poteri inibitori, l'amministrazione può vietare lo svolgimento dell'attività e ordinare l'eliminazione degli effetti già prodotti solo se ricorrono in concreto i presupposti per l'autotutela; e, dunque, entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico. Alla luce di tale orientamento, ormai del tutto consolidato, l’intervento dell’amministrazione in casi siffatti assume quindi i connotati tipici del potere di autotutela laddove, come nel caso di specie, sia decorso il termine per il consolidamento del titolo.
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