Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Manca una rete concettuale adeguata nel mare dei servizi pubblici locali (servizi, tariffe, rifiuti, concorrenza, libera iniziativa economica, ecc.)?
di Alberto PIEROBON
Cass. Sez. III n. 26805 del 21 giugno 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Consorzio Trasporti
Rifiuti.Terre e rocce da scavo e nozione di sito
La nozione di “sito” come “area o porzione di territorio, geograficamente definita” e “determinata”, oppure “perimetrata”, è tipica del diritto penale dell’ambiente (v., nel primo senso, con riguardo cioè all’ulteriore specificazione della “determinazione”, l’art. 240, lett. a, d.lgs. 152/2006; nel secondo senso, con particolare riguardo alla “perimetrazione”, l’art. 2, lett. i, d.P.R. 120 del 2017). Essa, dunque, non si presta a ricomprendere distinte ed autonome porzioni di territorio che, benché ricadenti nel medesimo comune e non distanti tra loro, non siano contigue e abbiano addirittura diversa destinazione: ci si trova in tal caso di fronte a due distinte aree e non ad una sola area definita e determinata, in modo tale da poter essere circoscritta in un unico perimetro. Né può indurre in contrario avviso il fatto che i lavori nei due diversi siti siano in qualche modo sin dall’origine “collegati”: la certezza del riutilizzo del materiale è bensì requisito essenziale della disciplina derogatoria in parola – come, peraltro, di quella prevista dal d.P.R. 120/2017 – ma essa non è sufficiente, richiedendosi anche, appunto, che il materiale non fuoriesca dal medesimo sito inteso come unica area suscettibile di perimetrazione.
La fascia costiera tutelata si calcola dal limite del demanio marittimo
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5668 del 9 giugno 2023
Urbanistica.Differenza tra manutenzione straordinari e ristrutturazione edilizia
Il concetto di manutenzione straordinaria (nonché quello di risanamento conservativo) presuppone la realizzazione di opere che lascino inalterata l'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile. Al contrario gli interventi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti, la modifica e la redistribuzione dei volumi, rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia. Infatti, come è noto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”.
Cass. Sez. III n. 26804 del 21 giugno 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Pitta
Urbanistica.Ambito di applicazione articolo 22 TUED
Il secondo comma dell’art. 22, TU Ed., postula, trattandosi di “varianti”, la realizzazione in atto di lavori autorizzati in base a un permesso di costruire del quale la SCIA costituisce parte integrante e che deve essere presentata prima della fine dei lavori. Ne consegue che l’art. 22, comma 2, non si applica in caso di interventi su immobili già ultimati in base a precedenti permessi di costruire che hanno già esaurito il loro effetto. Sicché, una volta che l’opera sia stata ultimata, potranno essere eseguiti in base a SCIA solo gli interventi elencati dal comma primo dell’art. 22, cit., a condizione che siano conformi non solo agli strumenti urbanistici ma anche alla disciplina urbanistico-edilizia vigenti al momento della realizzazione dell’intervento stesso. Sicché gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui all’art. 10, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, possono essere realizzati in base a SCIA purché conformi agli strumenti urbanistici e alla disciplina urbanistico-edilizia vigenti, dovendosi intendere per “disciplina urbanistica-edilizia” il complesso delle norme del Testo Unico dell’Edilizia che disciplinano (appunto) l’attività edilizia in ogni suo aspetto, comprese quelle relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e quelle che riguardano le costruzioni in zone sismiche.
Il ruolo dell’operatore e la minaccia di danno ambientale
di Cinzia PASQUALE e Leonardo PACE
Pagina 186 di 651