Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Calabria Sez. Reggio C. n. 647 del 31 luglio 2023
Caccia e animali.Divieto di accesso agli animali in spiaggia
La scelta di vietare incondizionatamente l’accesso agli animali - e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori - sulle spiagge destinate alla libera balneazione risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l'amministrazione dovrebbe valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica, mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge (quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con sè, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola), idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini
Cass.Pen. Sez. III n. 32084 del 25 luglio 2023 (UP 10 nov 2022)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Fiore ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva prescrizione e confisca
La “prosecuzione del giudizio” nonostante la maturazione della prescrizione prima dell’accertamento del reato non costituisce motivo di nullità della sentenza né della confisca con essa disposta; Sez. U, Perroni non ha mai affermato questo principio, né ha mai affermato che la confisca accede necessariamente ad una sentenza di condanna. Ciò che deve essere verificato è solo se, alla data di maturazione della prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, il reato era stato accertato in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive. La verifica ha natura fattuale ed è censurabile in sede legittimità nei limiti previsti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen.; in quanto accertamento di fatto esso non può essere devoluto per la prima volta in sede di legittimità.
Estinzione dei reati ambientali ai sensi della Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: importanti chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
di Gaetano ALBORINO
TAR Campania (NA) Sez.V n. 4615 del 31 luglio 2023
Ambiente in genere.Industrie insalubri e poteri del sindaco
In base agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (non modificati, ma ribaditi dall'art. 32 del d.P.R. 616/1977 e dall'art. 32, comma 3, della legge 833/1978), spetta al sindaco, all'uopo ausiliato dall'unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", e l'esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale, potendosi estrinsecare con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva. L'autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni "moleste": pertanto, a seguito dell'avvenuta constatazione dell'assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell'attività.
Cass.Pen. Sez. III n. 35847 del 28 agosto 2023 (UP 10 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Negri
Caccia e animali.Collare da addestramento e maltrattamento di animali
Il collare da addestramento è suscettibile di provocare scosse elettriche (e quindi dolore all’animale) nel solo caso di utilizzo attraverso un apposito comando azionato a distanza, sicché, per ritenere l’integrazione del reato occorre dimostrare il concreto utilizzo dell’apparecchio in modalità produttiva di scossa elettrica con conseguente produzione delle gravi sofferenze inflitte all’animale
Corretta gestione ambientale: è obbligatorio dimostrare di aver fatto tutto il possibile
di Stefano MAGLIA
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