Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4647 del 9 maggio 2023
Elettrosmog.Applicazione del principio di precauzione
Il principio di precauzione (al quale si ispira anche la disciplina della tutela dell'esposizione ai campi elettromagnetici), costituisce uno dei capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, ed è attualmente menzionato, ma non definito, nell'art. 191, paragrafo 2, del TFUE, insieme a quelli del 'chi inquina paga' e dell'azione preventiva. Tale principio tuttavia non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Il principio di precauzione richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi. Gli studi scientifici attualmente disponibili – pur essendo astrattamente falsificabili come è normale nell’evoluzione della ricerca scientifica – non attestano l’esistenza di rischi tali da legittimare misure che si traducano in un divieto generalizzato assunto in sede locale senza avere acquisito da sedi scientifiche attendibili dati sui concreti rischi legati all’uso di questa tecnologia che rendano il divieto generalizzato (sia pure temporaneo) proporzionato a fronte di altre possibili misure di minimizzazione e mitigazione dei rischi di compromissione della salute umana.
Cass. Sez. III n. 18269 del 3 maggio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. D’Andrioa ed altro
Urbanistica.Fiscalizzazione illecito edilizio
La disciplina prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, avente a oggetto la procedura di cosiddetta “fiscalizzazione dell’illecito edilizio” trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo abilitativo
Consiglio di Stato Sez. VII n. 4583 del 8 maggio 2023
Elettrosmog.Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile
Il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile è un procedimento ad istanza di parte nel quale il legislatore ha individuato l'esistenza di un forte interesse pubblico alla realizzazione della rete tecnologica necessaria per la fornitura di un servizio essenziale. Tale essendo la ratio legis, la legge ha imposto tempi certi per la sua definizione, soltanto all'interno dei quali il Comune ha la possibilità di far valere eventuali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La necessità di completare la rete della telefonia mobile ha indotto, infatti, il legislatore a sancire con il silenzio assenso la violazione, da parte del Comune, dei tempi a sua disposizione per l'esame dell'istanza. Al Comune, compete, pertanto la verifica della sussistenza di tutti i presupposti, al ricorrere dei quali non residua alcun margine di discrezionalità valutativa, essendo le stazioni radio base equiparate, a tutti gli effetti, ad opere di urbanizzazione primaria, come tali compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti: capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale. Dunque, anche la potestà regolamentare dei Comuni prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nell’ambito della quale va contemperato l’interesse pubblico allo sviluppo tecnologico con la tutela della salute pubblica al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche, incontra il limite di non potere introdurre un divieto generalizzato di installazione di impianti di telecomunicazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio
Cass. Sez. III n. 18917 del 5 maggio 2023 (UP 23 feb 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Borasio
Rifiuti.Deposito incontrollato e responsabilità
In tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, qualora, successivamente alla sua effettuazione, muti la titolarità dell'area su cui lo stesso è avvenuto, incombe sul nuovo proprietario l'obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia, sicché l'omesso compimento di tale attività, contribuendo a protrarre oggettivamente la condizione di irregolarità del deposito, vale ad integrare il reato. La protrazione di un deposito incontrollato pur da altri realizzato – cheintegra di regola gli estremi di un reato permanente – determina il concorso nel reato del successivo detentore, che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), va individuato non solo nel produttore di rifiuti, ma anche nel soggetto che ne è in possesso.
TAR Veneto Sez. II n. 606 del 5 maggio 2023
Beni culturali.Sanzione pecuniaria art. 160, comma 4 dlv 42-2004
La previsione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 160, comma 4 dlv 42\2004 ha carattere derogatorio rispetto all’ordinaria misura del ripristino ed è onere della parte che ne invoca l’applicazione dare prova della ricorrenza dei presupposti di applicazione. Nel sistema delineato dal legislatore, all'amministrazione si impone un impegno istruttorio-motivazionale qualificato non già allorquando si tratti di applicare il paradigma sanzionatorio tipico, rappresentato dalla demolizione - quale facere idoneo a soddisfare l'interesse pubblico risiedente in re ipsa nella rimozione dell'illecito e nella ricostituzione dell'assetto urbanistico-edilizio violato -, bensì allorquando si tratti di adottare, in via alternativa e sussidiaria rispetto ad esso, la misura pecuniaria e di giustificare, quindi, adeguatamente e specificamente una simile determinazione in ragione dell'impossibilità di ripristino senza pregiudizio per la porzione legittima di edificio (segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 1488 del 8 maggio 2023
Urbanistica.Ampliamento di edificio quale pertinenza
L’ampliamento di un fabbricato preesistente non può considerarsi pertinenza, ma parte integrante dell'edificio e privo di autonomia rispetto ad esso, perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato. Non può considerarsi pertinenza l’ampliamento di un edificio che per la relazione di congiunzione fisica con esso ne costituisca parte
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