Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 21469 del 19 maggio 2023 (UP 20 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Garau ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva ed opere di urbanizzazione
Nella lottizzazione abusiva, se da un lato la mancata e/o difficile realizzazione di opere di urbanizzazione non osta alla configurazione dell’illecito, dall’altro essa rischia di gravare ancor più sull’autonomia organizzativa del territorio in capo alla P.A., costringendola ad interventi di tal fatta a proprie spese. Per la configurazione del reato di lottizzazione abusiva, non è necessaria l'avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione, essendo sufficiente che - attraverso un'attività materiale od anche esclusivamente negoziale - il proprietario del suolo proceda al suo frazionamento a scopo inequivocabilmente edificatorio. Tanto, invero, è in linea e, anzi, costituisce l’inevitabile portato della natura del reato di lottizzazione, quale fattispecie a consumazione anticipata, per cui, essendo il predetto illecito integrato non soltanto dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di un'urbanizzazione non prevista, o diversa da quella programmata, la mancata edificazione di opere di urbanizzazione – che per loro natura conseguono di norma ad una già intervenuta trasformazione, anche solo in via negoziale, del territorio - assume inevitabilmente il carattere di un profilo meramente descrittivo e marginale, oltre che successivo ed eventuale, e non necessario, del nucleo essenziale del reato lottizzatorio, costituito del pregiudizio alla riserva di pianificazione urbanistica ed edilizia della P.A.
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 15 giugno 2023
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 6, paragrafo 3 – Preesame di un piano o progetto volto a determinare la necessità di una valutazione opportuna dell’incidenza di tale piano o di tale progetto su una zona speciale di conservazione – Motivazione – Misure che possono essere prese in considerazione – Progetto di costruzione di un’abitazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Norme procedurali in forza delle quali l’oggetto della controversia è determinato mediante i motivi sollevati al momento della presentazione del ricorso
TAR Toscana Sez. I n. 511 del 25 maggio 2023
Urbanistica.Variazioni allo strumento urbanistico adottato
Le variazioni apportate allo strumento urbanistico adottato, derivanti dall'accoglimento delle osservazioni e/o opposizioni presentate dai soggetti privati, possono essere approvate senza l'emanazione di un nuovo atto di riadozione dello strumento urbanistico e conseguente fase di nuova pubblicazione dello strumento urbanistico riadottato; al contrario, l'emanazione dell'atto di riadozione dello strumento urbanistico e la conseguente fase della nuova pubblicazione dello strumento urbanistico riadottato risultano obbligatorie nel caso di variazioni delle previsioni dello strumento urbanistico adottato, che non derivano dall'accoglimento delle osservazioni e/o opposizioni dei soggetti privati o dalle osservazioni formulate dalla Regione, ma da modifiche apportate d'ufficio dal Comune, come quelle che modificano il regime giuridico dei terreni da privato a pubblico, in quanto in tal caso i soggetti privati verrebbero privati del potere, garantito dall'ordinamento giuridico, di presentare osservazioni e/o opposizioni
Cass. Sez. III n. 21476 del 19 maggio 2023 (CC 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. PM in proc. Bezziccheri ed altri
Urbanistica.Misure di salvaguardia
In materia urbanistica, a seguito della adozione dei piani urbanistici, ovvero dal momento in cui l'organo amministrativo competente delibera formalmente il piano e lo pubblicizza, onde consentire la presentazione delle osservazione da parte dei soggetti interessati, entrano in vigore le misure di salvaguardia, con lo scopo di impedire che antecedentemente alla approvazione del piano vengano eseguiti interventi che compromettano gli assetti territoriali previsti dal piano stesso, così che integrano la violazione dell'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) gli interventi posti in essere dopo la adozione ed antecedentemente alla approvazione del piano ed eseguiti in contrasto con le misure di salvaguardia
Consiglio di Stato Sez.IV n. 5851 del 14 giugno 2023
Urbanistica.Parere di compatibilità sismica e competenza
Il parere di compatibilità sismica su interventi urbanistici (varianti PRG, PRG, Piani attuativi etc.) da rendersi ex art 89 del d.P.R. 380/2001 è di sola competenza del genio civile regionale e non sostituibile con altre forme (segnalazione e massima Ing. M. Federici)
TAR Campania (NA) Sez. VI n. 3102 del 22 maggio 2023
Urbanistica.Natura permanente illecito amministrativo
Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni; segue da ciò che, per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma 1, c.p.); pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 22 ottobre 1981 n. 689 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere; più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare "secundum ius" lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che l'Autorità, se emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente "contra jus", ancora sussistente.
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