Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Qualificazione dei materiali estranei rinvenuti interrati
di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2836 del 21 marzo 2023
Beni ambientali.Parere di compatibilità paesaggistica
Il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell’ambito di quella sequenza di atti ed attività preordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Le valutazioni espresse sono finalizzate, dunque, all’apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si consolideranno, all’esito del procedimento, nel provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica. Nell’esercizio della sua funzione consultiva, la Soprintendenza formula le proprie valutazioni di merito, in termini di compatibilità paesaggistica, di cui deve tenere conto l’autorità competente nell’emanare il provvedimento finale. Decorso il termine per l’adozione del parere da parte della Soprintendenza, l’organo statale può comunque esprimersi in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, fermo restando che, ove tardivamente reso, l’atto consultivo perde il suo carattere di vincolatività e deve essere, perciò solo, autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.
Consiglio di Stato Sez.IV n. 2208 del 2 marzo 2023
Rifiuti.Onere di ripristino e smaltimento e curatela fallimentare
L'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 del d.lgs. 152/2006 ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare. Infatti, l'abbandono di rifiuti costituisce una diseconomia esterna, ovvero un’esternalità negativa, derivante dall'attività di impresa, e quindi un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa debbono farsi carico per potere, corrispondentemente, avvantaggiarsi dell’eventuale residuo attivo della procedura. Allo stesso risultato si giunge poi per altra via, considerando che l’abbandono di rifiuti ricade nell’ampia categoria degli illeciti amministrativi, che secondo costante giurisprudenza non si estinguono per fallimento del trasgressore, trattandosi di evento non equiparabile alla morte del reo. Che poi il fallimento stesso non disponga dei mezzi economici necessari per fare quanto l’ordinanza prescrive è un problema di fatto, che può riguardare l’eseguibilità concreta del provvedimento, ma non ne inficia certo la legittimità.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2809 del 20 marzo 2023
Urbanistica.Natura giuridica ed effetti dei piani urbanistici territoriali
Qualora il piano urbanistico territoriale preveda, a salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali, dei vincoli di inedificabilità assoluta sino all’approvazione dei piani regolatori generali comunali, al fine di stimolare i comuni stessi ad adeguare al PUT i rispettivi piani regolatori generali, la regola generale è quella del divieto di rilascio di concessioni edilizie
Consiglio di Stato Sez.VI n. 2119 del 1 marzo 2023
Urbanistica.Valutazione degli abusi edilizi
La valutazione degli abusi edilizi richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. La suddetta valutazione unitaria è da escludersi solo laddove tra gli interventi realizzati, non sia configurabile alcun intrinseco e oggettivo collegamento funzionale. Conseguentemente non rileva che alcune opere, singolarmente considerate, possano essere eseguite mediante semplice SCIA.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2757 del 16 marzo 2023
Urbanistica.Decadenza e proroga dei termini del permesso di costruire
L’amministrazione, in omaggio ai canoni di certezza giuridica e di trasparenza, deve sempre addivenire all’adozione di un provvedimento espresso di decadenza del titolo edilizio, nei termini legalmente scanditi dall’art. 15 del testo unico dell’edilizia, sia pure con valenza ricognitiva di effetti ex lege. La richiesta di proroga del termine per il compimento di una certa attività deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, essendo funzionale ad evidenziare la perduranza dell’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento programmato, sia nei rapporti con l’amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di vicinitas, potrebbero vantare un interesse oppositivo all’altrui iniziativa edificatoria. La proroga dei termini è un provvedimento di secondo grado modificativo, sia pure parzialmente, dei complessivi effetti giuridici promananti dal precedente atto, e recante, perciò solo, uno spostamento in avanti del termine finale di efficacia. Il rinnovo della concessione, invece, sostanziantesi nel rilascio di un nuovo ed autonomo titolo, postula una diversa verifica della ricorrenza dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, con sopravvenuta inefficacia dell’originario titolo abilitativo.
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