Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 10075 del 16 novembre 2022
Rifiuti.Condotta lesiva conseguente a mala gestione di discarica
In termini generali, è chiara la distinzione fra illecito permanente e illecito istantaneo ad effetti permanenti. Il primo consiste in una condotta che perdura, e che mantiene il bene in condizioni di danneggiamento, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo. Il secondo invece consiste in una condotta dannosa che si esaurisce in un tempo definito, anche se gli effetti di danno da essa cagionati perdurano ulteriormente, con la conseguenza che il termine di prescrizione incomincia a decorrere nel momento in cui è cessata la condotta stessa. La condotta lesiva rappresentata da una presunta mala gestione di una discarica, che avrebbe prodotto conseguenze dannose ovvero pericolose nello spazio fisico circostante è unitaria. Questa condotta lesiva è effettivamente una condotta protratta nel tempo, che mantiene il bene danneggiato in condizioni di pregiudizio. La natura di questa condotta non muta in base alla qualificazione giuridica che si possa dare del bene da essa offeso; in altre parole, quanto si è detto non muta a seconda che lo spazio fisico circostante venga qualificato sotto il profilo del bene giuridico ambiente, ovvero sotto il profilo del diritto soggettivo di proprietà: a fronte di una stessa identica condotta, identica deve essere la disciplina della prescrizione del diritto al risarcimento, con soluzione oltretutto conforme ad equità sostanziale.
Cass. Sez. III n. 45113 del 28 novembre 2022 (UP 28 ott 2022)
Pres. Di Nicola Est. Corbo Ric. Di Matteo
Rifiuti.Materie fecali e fertirrigazione
Le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività e la pratica della "fertirrigazione", che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede sia l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, sia l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture, sia l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la “fertirrigazione”, quali lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 1114 del 7 novembre 2022
Ambiente in genere.Impugnazione procedura di VAS
Chi lamenta l’illegittimità della procedura di VAS è tenuto a dimostrare che dagli esiti di tale procedura sia derivata l’assunzione di scelte pianificatorie lesive del proprio interesse. L’interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può infatti esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece che le determinazioni lesive fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente condizionate, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S., con la conseguenza che l’istante ha l’onere di precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà
Cass. Sez. III n. 45538 del 1 dicembre 2022 (UP 11 ott 2022)
Pres. Sarno Est. Cerroni Ric. Pollastro
Urbanistica.Usufruttuario immobile abusivo
In tema di reati edilizi, la mera qualifica d’usufruttuario dell’immobile abusivamente realizzato è insufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto è necessario un quid pluris che consenta l’attribuzione al medesimo della qualifica di committente, ovvero di compartecipe con quest’ultimo nella commissione del reato. Siffatto quid pluris, indicativo di tale concorso, deve ritenersi desumibile da elementi concreti, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, l’interesse specifico a edificare la nuova costruzione, i rapporti di parentela o di affinità con l’autore materiale delle opere, la riscontrata presenza in loco e lo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi.
TAR Toscana, Sez. III n. 1164 del 15 ottobre 2022
Urbanistica.Differenza tra ristrutturazione e restauro-risanamento conservativo
La distinzione fra le categorie del (restauro e) risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia risiede non tanto nella tipologia di interventi realizzabili, in gran parte comuni, quanto nella finalità degli interventi, essendo il risanamento destinato alla conservazione dell'organismo edilizio preesistente mentre la ristrutturazione alla sua trasformazione. In questa prospettiva, la realizzazione di un soppalco costituisce intervento da valutarsi caso per caso, nel senso che soltanto se idoneo a generare un maggiore carico urbanistico esso sarà riconducibile all'ambito della ristrutturazione edilizia, mentre laddove sia tale da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per lo stabile soggiorno delle persone, ben potrà essere considerato un intervento minore, compatibile con il risanamento conservativo
TAR Puglia (BA) Sez. III n.1578 del 23 novembre 2022
Beni Ambientali.Autorizzazioni paesaggistiche ed infrastrutture strategiche
L’adozione dell’autorizzazione paesaggistica riguardante opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali va necessariamente rilasciata in esito ad una conferenza di servizi, salvo che per gli interventi di lieve entità, dove opera la procedura semplificata. L’autorizzazione paesaggistica, quale atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, ha la durata di cinque anni. La proroga di tre anni della durata quinquennale delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all’art. 30, comma 3, decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, opera solo per le autorizzazioni in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione e non per quelle adottate successivamente.
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