Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Veneto Sez. III n. 1594 del 6 ottobre 2022
Rifiuti.Attività imprenditoriale e natura dei rifiuti prodotti
I magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali; proprio per tale ragione, in quanto aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione, sono soggette al regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere incluse nel concetto di “rifiuti urbani” o rifiuti ad essi assimilati. Diversamente, con riferimento ad altre superfici e aree, quali spazi destinati a mense, uffici, servizi ad essi funzionalmente connessi, dedicati allo svolgimento di attività “non industriali”, che producano rifiuti che, per loro natura e tipologia, risultino oggettivamente analoghi ai rifiuti urbani, dovrà concludersi che detti rifiuti debbano rientrare a pieno titolo nella nozione e categoria dei “rifiuti urbani”, per omogeneità sostanziale, con conseguente applicazione del correlato regime giuridico ed economico
TAR Campania (NA) Sez. n. 6119 del V 3 ottobre 2022
Rifiuti.Abbandono ed esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente
La sussistenza della previsione normativa di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e - per i siti inquinati - all’art. 242 (che dettano specifiche norme in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), esclude la possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere al potere extra ordinem proprio dei provvedimenti contingibili e urgenti.
Cass. Sez. III n. 39759 del 20 ottobre 2022 (UP 1 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Gabriele ed altri
Ecodelitti.Inquinamento ambientale
Con la espressione “misurabile” il legislatore ha, inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l’esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale (del quale, sia pure con formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo strettamente lessicale, ha indicato, quanto alla evidenza qualitativa, la sua “significativa” incidenza), ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione. Quanto al secondo versante, secondo il quale non sarebbe possibile configurare il reato laddove il fondo interessato sia stato, in passato, già compromesso o deteriorato, ritiene questo Collegio che si tratti di rilievo del tutto ingiustificato, risultando di comune esperienza il fenomeno di possibile ulteriore aggravamento della già avvenuta compromissione di un sito naturale, laddove sullo stesso prosegua l’attività inquinante, sebbene la stessa già fosse stata praticata in precedenza; la naturale dinamica dei fenomeni derivanti dall’inquinamento ambientale comporta, invero, che l’eventuale prosecuzione della aggressione umana alla salubrità degli spazi determini una progressiva ed ulteriore compromissione ambientale, mano a mano che prosegue l’aggressione medesima, non potendosi, per converso, ritenere che, una volta determinatosi un danno all’ambiente questo, laddove ne siano reiterate le cause, non sia soggetto ad un ulteriore deterioramento.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8607 del 7 ottobre 2022
Urbanistica.DIA relativa a opere su aree soggette a vincolo
Ai sensi degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 3, del TU edilizia (DPR n. 380/2001), la DIA relativa a opere su aree soggette a vincolo si perfeziona solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, il comma 6 dell’art. 22 dispone che gli interventi “che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative”. Non possono, pertanto, applicare le norme che contemplano termini rigorosi da osservare per l’esercizio dei “poteri inibitori” ovvero dei “poteri di autotutela”. In assenza del nulla osta ambientale la stessa DIA non può produrre effetti e le opere eventualmente eseguite sono da considerarsi abusive. Le opere edilizie assentibili con una Dia, se sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo, devono infatti considerarsi eseguite in totale difformità, nel caso in cui non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica, dovendo pertanto applicarsi la sanzione demolitoria
Cass. Sez. III n. 39513 del 19 ottobre 2022 (UP 29 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Palmieri
Acque.Acque meteoriche da dilavamento
In tema di tutela penale dall'inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
In tema di documentazione fotografica e condono edilizio: requisito essenziale con la presentazione della istanza di condono edilizio
di Mauro FEDERICI
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