Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 221 del 27 ottobre 2022
Oggetto: Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Modifiche alla legge regionale n. 38 del 1999 - Attività consentite nelle zone agricole - Previsione, tra le attività consentite, delle attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività aziendali.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2011 - Previsione che i Comuni, entro il 30 giugno 2022, individuano le aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra - Previsione che la Regione sostiene i Comuni nello svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee, fornendo adeguato supporto tecnico normativo tramite il gruppo tecnico interdisciplinare - Previsione che la Regione, in caso di inerzia dei Comuni nell'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici entro il termine, esercita il potere sostitutivo - Istituzione del "Gruppo tecnico interdisciplinare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER".
Previsione della sospensione per otto mesi del rilascio delle nuove autorizzazioni di impianti di produzione di energia eolica e delle installazioni di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone indicate.
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica - Prevista riduzione secondo la planimetria e la relativa relazione descrittiva.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Lazio - Modifica all'art. 3.1 della legge regionale n. 16 del 2011 - Localizzazione di impianti fotovoltaici in zone agricole - Previsione che condiziona le autorizzazioni non ancora rilasciate al rispetto dei vincoli derivanti dall'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili - Sospensione delle installazioni di detti impianti, fino all'individuazione delle aree e dei siti da parte dei Comuni interessati, e comunque, per un termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2021.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
La classificazione dei reflui degli autolavaggi
di Mauro SANNA
TAR Campania (SA) Sez. I n. 2475 del 26 settembre 2022
Urbanistica.Caratteristiche dei volumi tecnici
La nozione di volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa. I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza
Cass. Sez. III n. 38864 del 14 ottobre 2022 (UP 5 lug 2022)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Lot
Rifiuti.Terre e rocce da scavo e onere della prova
In tema di gestione dei rifiuti, l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
TAR Campania (SA) Sez. I n. 2468 del 26 settembre 2022
Beni ambientali.Valutazioni ente parco e soprintendenza
L’Ente Parco e la Soprintendenza sono chiamate a compiere autonome valutazioni: mentre l’ente parco deve valutare la compatibilità dell’intervento limitatamente alle esigenze di salvaguardia, fruizione e valorizzazione del Parco e con le sue specifiche destinazioni di zona, l’autorità paesaggistica è chiamata a svolgere una diversa disamina della compatibilità dell'intervento proposto, che ha come parametro i valori paesaggistici riconosciuti dei luoghi, in funzione della tutela del bene paesaggistico. Va esclusa in radice, pertanto, qualsiasi indebita sovrapposizione dei pareri della Soprintendenza e dell’Ente Parco e dei valori rispettivamente presidiati, stante l’ontologica differenza intercorrente tra i valori ambientali tutelati dall’Ente Parco – che attengono alla connotazione naturalistica di un’area con riguardo alla qualità delle acque e della biosfera comprensiva degli elementi vegetali e faunistici ritenuti meritevoli di essere protetti - ed i valori paesaggistici tutelati dalla Soprintendenza, i quali riguardano invece gli aspetti esteriori del territorio, rilevanti per il loro contenuto eminentemente estetico e visivo.
Cass. Sez. III n. 38857 del 14 ottobre 2022 (UP 8 giu 2022)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Ghiringhelli
Rumore.Ambito di applicazione dell’art. 659 cod. pen.
Quanto al reato di cui all’art. 659 cod. pen., l’ambito di operatività di detta norma, con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447/95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della legge quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del mestiere o dell’attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall’art. 659 comma 2 cod. pen., mentre, nel caso in cui l’attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1 cod. pen. indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso
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