Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 5591 del 5 luglio 2022
Elettrosmog.Installazione impianti e poteri degli enti locali
La legge quadro n. 36 del 2001 detta una disciplina volta a realizzare un equilibrio tra esigenze plurime, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, in ragione del nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione. Il legislatore statale ha circoscritto la potestà pianificatoria dei Comuni, imponendo loro di dovere dettare (in positivo) ‘criteri’ di localizzazione e non (in negativo) mere ‘limitazioni’ ostative. Lo stesso legislatore non ha inteso di certo conculcare l’autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, tenendo conto della loro specifica morfologia e degli altri interessi indifferenziati ivi insistenti, sempreché tale potere regolamentare venga esercitato in modo da non frapporre ostacoli all’obiettivo della copertura dei servizi di comunicazione sul territorio e senza violare il principio della neutralità tecnologica.
Consiglio di Stato Sez. III n. 6968 del 8 agosto 2022
Acque.Presenza di sostanze tossiche in acque termali
Non può escludersi che l’accertata presenza nelle acque termali di sostanze tossiche in percentuali elevate e comunque di gran lunga superiori ai limiti previsti per l’ingestione, con riferimento ad un riconosciuto potente cancerogeno come l’arsenico e ad una sostanza tossica come il manganese, possa imporre, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, di dare applicazione al principio eurounitario di precauzione mediante l’immediata sospensione delle attività termali e dei trattamenti medici connessi, in presenza di un credibile, concreto ed immediato rischio per la salute apprezzato, dal massimo organo tecnico-scientifico competente, attraverso un giudizio serio e prudenziale alla stregua dei dati scientifici disponibili, ancorché non definitivamente probanti
In tema di violazione sismica e giudicato penale-commento a TAR Abruzzo, sentenza n. 315/2022 del 13 luglio 2022
di Mauro FEDERICI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5283 del 26 giugno 2022
Elettrosmog.Localizzazione impianti
In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.
Inquinamento idrico: la Cassazione e il sempreverde art. 674 c.p.
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6013 del 14 luglio 2022
Rifiuti.Siti non idonei alla localizzazione di discariche
La prescrizione di cui all’Allegato 1 punto 1.1. d. lgs. 36/2003 secondo cui le discariche di rifiuti inerti “non possono essere collocate all’interno della fascia di rispetto di 150 metri da corsi di acqua” fa riferimento, complessivamente, quali siti non idonei alla localizzazione di discariche, alle “Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. Secondo l’art. 142 di tale decreto, formano oggetto di tutela ex lege, tra l’altro, “c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. Pertanto la fascia di rispetto di 150 metri alla quale i ricorrenti fanno riferimento riguarda i corsi di acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.
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