Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 135 del 3 giugno 2022
Oggetto: Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Tutela dei boschi e delle foreste - Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 19 del 2020 - Prevista applicazione del decreto legislativo n. 34 del 2018 - Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996 - Soppressione, alla lett. e) del c. 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, delle parole da "dal limite" fino a "forestali e" - Livelli di tutela.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 478 del 16 maggio 2022
Rifiuti.Compostaggio
La definizione normativa di compostaggio di cui all'art. 183 dlv 152\06 conferma che non tutto è compostabile: lo sono solo i rifiuti organici e di matrice organica. La disposizione non parla dei rifiuti di natura mista, il che già di per sé porta a escludere che tale tipologia di rifiuti possa essere sottoposta a trattamento di compostaggio. In ogni caso, non è certo possibile assimilare all’organico un rifiuto – le “terre di filtrazione” per l’appunto – che per stessa ammissione di parte ricorrente sono in maggioranza costituite da materiale inorganico (argille naturali).
Cass. Sez. III n. 20734 del 27 maggio 2022 (CC 28 apr. 2022)
Pres. Di Nicola Rel. Galterio Ric. Troiano
Rifiuti.Principi della responsabilità condivisa e chi inquina paga
Nel settore dei rifiuti vige il principio, sotteso all’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del “chi inquina paga”, della “responsabilità condivisa” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli artt. 178 e 188 d. lgs. 152/2006, che grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti, comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, e che si estende al di là della sfera di operatività della condotta del singolo, chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell’operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria
TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 5917 del 12 maggio 2022, n. 5917
Urbanistica.Differenza tra piano di recupero e piano particolareggiato
Il piano di recupero è uno strumento pianificatorio attuativo che assolve ad una funzione “riparatoria” del tessuto urbano, fronteggiando una situazione creatasi in via di fatto e tenendo conto, oltre alla esigenza di recupero dei nuclei abusivi, anche delle generali esigenze di pianificazione del territorio comunale e dunque, a differenza del piano particolareggiato, è finalizzato piuttosto che alla complessiva trasformazione del territorio, al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente con interventi rivolti alla conservazione, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. In particolare, lo stesso costituisce lo strumento individuato dal legislatore per attuare il riequilibrio urbanistico di aree degradate o colpite da più o meno estesi fenomeni di edilizia "spontanea" e incontrollata, legittimati, appunto, ex post. Essi, cioè, hanno sì l'obiettivo di "recupero fisico" degli edifici, ma collocandolo in operazioni di più ampio respiro su scala urbanistica, in quanto mirate alla rivitalizzazione di un particolare comprensorio urbano
Cass. Sez. III n. 20236 del 25 maggio 2022 (UP 10 feb. 2022)
Pres. Petruzzellis Rel. Zunica Ric. Montanari
Rifiuti.Illecita gestione acque di vegetazione delle olive
La fattispecie di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, sanziona la condotta di chiunque “effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216”. Tale fattispecie deve ritenersi ragionevolmente ascritta al contitolare di un oleificio, considerando che, trattandosi di un reato di natura contravvenzionale, lo stesso può essere integrato anche dalla colpa, nel caso di specie costituita dall’omessa vigilanza sulla sorte riservata alle acque di vegetazione non regolarmente smaltite, ma lasciate immettere in gran parte in un fiume utilizzando un tubo di gomma il cui impiego è chiaramente indicativo della volontà di disfarsi delle acque di vegetazione medesime.
TAR Veneto Sez. II n. 809 del 27 maggio 2022
Beni ambientali.Sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità del Ministero in materia di parere paesaggistici
Ricorso avverso provvedimento con il quale la Soprintendenza si è espressa negativamente sul progetto di P.U.A. presentato dalla società ricorrente, che prevede - in zona destinata dal P.R.G. al c.d. “atterraggio” di diritti edificatori, posta a margine di un’area edificata presso il limite della zona sottoposta a vincolo paesaggistico - la realizzazione di tre villette a schiera ad un piano fuori terra e sottotetto, aventi la superficie di 200 mq ciascuna (segnalazione Avv. E. Gaz)
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