Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5742 del 4 agosto 2021
Rifiuti.Obblighi del proprietario non responsabile dell'inquinamento
Il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, Dl. Lgs. n. 152/06, ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. A tale regime fa eccezione l’ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile - presumibilmente motivato dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare ovvero, più in generale, di tutelarsi contro una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie - abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, assumendo spontaneamente l’impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica. In tale caso, il progetto di bonifica dovrà essere eseguito in conformità alle misure proposte dall’istante e approvate dall’Amministrazione, come integrate dalle eventuali ulteriori prescrizioni poste dalla stessa autorità amministrativa che siano rispettose dei canoni della prevedibilità, dell’adeguatezza e della proporzionalità. L’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato, come pure chiarito da questo Consiglio, comunque, non esclude né il potere/dovere dell’Amministrazione di individuare il responsabile dell’inquinamento, né, a fortiori, elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso.
Cass. Sez. III n. 30261 del 3 agosto 2021 (UP 13 apr 2021)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Patriarca
Acque.Acque piovane contaminate
Esulano dalla nozione di acque meteoriche o di prima pioggia le acque piovane che, una volta cadute per terra ed oggetto di convogliamento anche per effetto della naturale pendenza del terreno, siano entrate in contatto con sostanze o materiali inquinanti giacenti sulla superficie del terreno in quanto frutto del processo produttivo in corso presso lo stabilimento ove le acque meteoriche sono raccolte; in tale caso, infatti, ma solo in tal caso, dette acque debbono essere qualificate come reflui industriali ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera h), del dlgs n. 152 del 2006, e, pertanto, il loro indiscriminato convogliamento verso il corpo recettore, in assenza di un loro preventivo trattamento volto alla purificazione dagli agenti inquinanti, integra gli estremi del reato di cui all’art. 137 del dlgs n. 152 del 2006.
TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 1588 del 3 agosto 2021
Elettrosmog.Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco
L’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ha natura meramente formale, in quanto quest’ultimo, pur agendo nella veste di ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente imputabilità dell’atto al Comune e non dello Stato, al pari della conseguente responsabilità
Cass. Sez. III n. 30673 del 5 agosto 2021 (UP 24 giu 2021)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Saracino
Urbanistica.Immobile abusivo ed esecuzione lavori
In tema di reati edilizi, in relazione ai lavori eseguiti su manufatti originariamente abusivi ed irregolarmente sanati o condonati sono configurabili le fattispecie di illecito previste dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione e al conseguimento illegittimo del condono o della sanatoria sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 687 del 26 luglio 2021
Elettrosmog.Procedura autorizzatoria
La materia dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche forma oggetto di dettagliata disciplina in ambito comunitario, secondo principi di semplificazione, celerità e trasparenza, ora codificati dal legislatore nel d.lgs. 259/2003, sicché ogni normativa, nazionale o regionale, che aggravi ingiustificatamente il procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, al di là dei requisiti e dei limiti previsti in via esclusiva dal Codice delle comunicazioni elettroniche, deve essere disapplicata, in forza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/1984, in quanto contrastante con i fondamentali principi del diritto europeo in subiecta materia e ora recepiti, quale fonte primaria e pressoché esclusiva, appunto dal d. lgs. 259/2003. L'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'allegato 13, modello B, del D.lgs. n. 259/2003 attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento di cui agli artt. 87 e 87 bis D.lgs. n. 259/2003; tale modello corrisponde all'esigenza di far confluire in un procedimento unitario le valutazioni sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, anche al fine di riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi; tale istanza non può dunque essere oggetto di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa
Cass. Sez. III n. 30328 del 4 agosto 2021 (UP 25 giu 2021)
Pres. Di Nicola Est. Galterio Ric. Armanno
Rifiuti.Normativa emergenziale e rifiuti ingombranti
La diversa tipologia dei rifiuti che l’art. 6 d. l. 172/2008, conv. nella L. 210/2008 accomuna (rifiuti pericolosi, rifiuti speciali e rifiuti ingombranti) impone di riferire, secondo un criterio logico oltre che letterale stante la presenza della disgiuntiva “ovvero”, i requisiti dimensionali previsti dalla lett. a) ai soli rifiuti cd. “ingombranti” che rimarrebbero, in difetto delle specifiche dettate dal legislatore, un concetto indeterminato, tale da configurare una norma penale in bianco, a differenza delle altre due tipologie di rifiuti che risultano specificamente individuate dalle previgenti disposizioni di legge, trattandosi di rifiuti per i quali la punibilità è prevista per il fatto stesso della appartenenza a una delle due categorie, indipendentemente dalle dimensioni. Del resto, ove si consideri che il bene tutelato dalla norma è quello della salubrità dell’ambiente, sarebbe del tutto irrazionale ritenere che beni intrinsecamente pericolosi o che prevedano specifiche e rigorose modalità di smaltimento possano, diversamente opinando, integrare una condotta illecita solo se raggiungano determinati volumi
Pagina 380 di 665