Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Un ulteriore stop a forme di sanatoria edilizia extraordinem
(Commento a Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 17/2020)
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Ad. Pl. n. 17 del 7 settembre 2020
Urbanistica.Ambito di applicazione dell’art. 38 del t.u. edilizia
I vizi cui fa riferimento l’art. 38, t.u.edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione
TAR Puglia (BA) Sez. III n. 1073 del 4 agosto 2020
Beni ambientali.Bosco "artificiale"
La natura “artificiale” del bosco, infatti, non esclude a priori la speciale tutela accordata dal d.lgs 42/04, con possibilità per l'Amministrazione, in sede di pianificazione, di dare rilievo alle superfici boschive oramai esistenti in loco. L'art. 142 lett. g) comma 1 del Codice Urbani, invero, nel prevedere genericamente quali beni paesaggistici "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227", di fatto non limita l'operatività del relativo regime normativo alla vegetazione spontanea.
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 9 settembre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Nozioni di “progetto” e di “accordo” – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Decisione che proroga la durata di un’autorizzazione per la costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto – Decisione iniziale fondata su una normativa nazionale che non ha trasposto correttamente la direttiva 92/43»
Cass. Sez. III n. 23182 del 30 luglio 2020 (UP 16 giu 2020)
Pres. Izzo Est. Corbo Ric. Lilli
Acque.Scarico dopo la scadenza dell’autorizzazione
In tema di inquinamento delle acque, integra il reato di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 152 del 2006, il provvisorio mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno prima del decorso del termine di validità, quando non sussistono i presupposti per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale, previsto dall'art. 9 del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e che consente di fare istanza di rinnovo fino a sei mesi prima della cessazione di efficacia del titolo abilitativo
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
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