Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
La Corte di Giustizia europea ridisegna la valutazione di incidenza ambientale e, indirettamente, la valutazione di impatto ambientale
di Stefano DELIPERI
TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 2476 del 18 giugno 2020, n. 2476.
Urbanistica.Diniego del permesso di costruire in assenza del piano attuativo previsto dallo strumento urbanistico
Quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso il relativo procedimento. In presenza di una normativa urbanistica generale, che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa. L’assenza del piano attuativo non è surrogabile con l'imposizione di opere di urbanizzazione all'atto del rilascio del titolo edilizio
Cass. Sez. III n. 20088 del 7 luglio 2020 (CC 12 giu 2020)
Pres. Aceto Est. Di Stasi Ric. Di Fazio
Ambiente in genere.Demanio marittimo
Il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt.32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima, sicché, in assenza di alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione
TAR Campania (NA) Sez. VI n. 2700 del 29 giugno 2020
Urbanistica.Manutenzione ordinaria o straordinaria
La actio volta alla manutenzione ordinaria o straordinaria di un fabbricato rientra nel nucleo indefettibile delle prerogative dominicali, ordinariamente incomprimibili pel tramite degli strumenti urbanistici e territoriali, le cui prescrizioni possono valere a disciplinarne e a conformarne il quomodo solo in funzione di specifiche esigenze che, solitamente, attengono alla tutela del paesaggio o del patrimonio storico artistico. Tali interventi edilizi, indi, sono ex lege ammessi anche nei Comuni e nelle zone privi di disciplina urbanistica e sono sottratti al controllo paesaggistico nei casi in cui non comportino un’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici
Cass. Sez. III n. 19988 del 3 luglio 2020 (UP 13 giu 2020)
Pres. Aceto Est. Liberati Ric. Amelia
Rumore.Attività svolta in ambito condominiale
Perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio
TAR Campania (NA) Sez. V n. 3086 del 14 luglio 2020
Ambiente in genere.V.I.A. postuma
Di regola, la V.I.A. costituisce un giudizio di compatibilità ambientale naturalmente preventivo e avente ad oggetto, necessariamente, un elaborato progettuale non ancora realizzato ed ancora pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissati dalla disciplina ambientale; nondimeno, nell'ipotesi in cui un impianto preesistente all'introduzione della Direttiva sia stato oggetto di ulteriori lavori, compiuti successivamente all'entrata in vigore della Direttiva comunitaria n. 85/337/CEE del 1985, in materia ambientale, e non sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale, la V.I.A. dovrà essere "recuperata" rispetto a tali lavori nella fase del rilascio dell'autorizzazione o anche in sede di rinnovo della stessa; inoltre, sempre con riferimento ad un impianto preesistente all'introduzione della Direttiva, la V.I.A. si impone allorché si debba procedere al ripristino dell’autorizzazione a seguito dell'avvenuta revoca a causa di irregolarità dell'impianto e ciò, si badi, secondo quanto emerge dalla divisata giurisprudenza costituzionale, anche in assenza del compimento di opere o lavori di sorta e dunque con riferimento "agli impianti esistenti. In definitiva, dunque, il giudizio di valutazione di impatto ambientale c.d. "postumo", sebbene eccezionale, è, in linea di massima, ammesso in talune ipotesi, per garantire il c.d. "effetto utile" della Direttiva del 1985. (segnalazione Avv. M. Balletta)
Pagina 483 di 652