Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 2684 del 26 giugno 2020
Urbanistica.Competenze professionali geometri ed ingegneri
A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e dalle l. 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle comportanti l'adozione — anche parziale — di strutture in cemento armato. Solo in via di eccezione, la competenza in ordine alla progettazione da parte dei geometri si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l), del medesimo art. 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta competenza è, comunque, esclusa nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. Anche in caso di sussistenza di complessiva modestia dell’opera, quindi, è comunque necessario che, in ogni caso, i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano curati da un professionista abilitato e solo ciò può eventualmente consentire di considerare legittimo il titolo abilitativo rilasciato su progetto redatto da un geometra. Infatti, stante quanto detto, in base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, può essere consentito che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l’attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra.
Corte di giustizia (Prima Sezione) 9 luglio 2020
Danno Ambientale.Responsabilità persone giuridiche di diritto pubblico
Le persone giuridiche di diritto pubblico possono essere responsabili dei danni ambientali causati da attività svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege, come la gestione di una stazione di pompaggio per il drenaggio di aree agricole
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 905 del 24 giugno 2020
Rifiuti.Determinazione TARI e PEF d’ambito
Solo se si ritiene il PEF (piano economico finanziario) d’ambito completo e rispondente al principio di omnicomprensività può invocarsene la rilevanza ai fini della determinazione della tariffa TARI. Diversamente, se se ne ammette la parzialità, non può pretendersi di assumerlo quale parametro di commisurazione della stessa, ostandovi l’incontestato principio di determinazione della tariffa sulla scorta dell’integrale copertura dei costi di esercizio
Il bosco ha anche valore paesaggistico e ambientale, bisogna capirlo una volta per tutte
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato n.4196 del 1 luglio 2020
Rifiuti.Rapporto tra il Catalogo Europeo Rifiuti e la disciplina eurounitaria sulla spedizione dei rifiuti
Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione relativa al rapporto tra il Catalogo Europeo Rifiuti (CER 19.12.12, rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico per operazioni di recupero R1/R2) e le relative classificazioni e la disciplina eurounitaria relativa alla spedizione di rifiuti. In particolare, il collegio ha chiesto alla Corte se, con riferimento alle spedizioni di rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, le previsioni dell’art. 16 della direttiva 2008/98/CE ed il relativo considerando n. 33, espressamente concernenti la spedizione di rifiuti, siano o meno prevalenti rispetto alla classificazione risultante dal Catalogo Europeo Rifiuti.
TAR Puglia (LE) Sez. III n. 647 del 18 giugno 2020
Urbanistica.Nozione di “attività industriale” ai sensi dell'art.19 TU edilizia
Il significato da attribuire all’inciso “attività industriali” di cui al comma 1 dell’art. 19 dpr 380\01 va tracciato in maniera autonoma, prescindendo dalla omonima categoria civilistica. È di ausilio, a tal fine, il raffronto tra il primo ed il secondo comma. Appare evidente che nella prima ipotesi sono raggruppate quelle attività di produzione di beni o servizi che non prevedono un contatto diretto con l’utente finale. Viceversa, nel secondo comma sono contemplate attività che implicano l’accesso alla costruzione o impianto anche di soggetti diversi da quelli che svolgono l’attività (così quelle “turistiche”, “commerciali” e “direzionali”). Ciò sembra comprovato dalla circostanza che mentre al comma 1 si parla di “prestazione di servizi” in quello successivo si impiega l’espressione “svolgimento di servizi”. Detta differenza non appare neutra da un punto di vista urbanistico atteso che lo svolgimento di attività che, per loro natura, prevedono l’affluenza di utenza esterna importa un carico diverso sul territorio e giustifica un regime di contribuzione più oneroso, che si avvicina a quello residenziale ex art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Pagina 484 di 652