Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 8335 del 2 marzo 2020 (UP 27 nov 2019)
Pres. Andreazza Est. Andreazza Ric. Sessa
Urbanistica. Applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche
Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento
Consiglio di Stato Sez. V n. 1004 del 10 febbraio 2020
Ambiente in genere.Legislazione nazionale e pronunce della Corte di Giustizia
Pur in mancanza di una norma di legge nazionale quali quelle introdotte a modifica del codice dell’ambiente - a seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia che accertata la violazione da parte della normativa interna di una direttiva comunitaria, affermandone peraltro la portata self executing- la pubblica amministrazione è tenuta a darvi esecuzione, sia adeguando la propria condotta nei procedimenti amministrativi da avviare o in corso, sia annullando in autotutela i provvedimenti amministravi già adottati in violazione della direttiva.
Cass. Sez. III n. 9052 del 6 marzo 2020 (PU 21 gen 2019)
Pres. Liberati Est. Mengoni Ric. Groza
Rifiuti.Cessione a titolo oneroso del rifiuto e mantenimento di tale condizione
La natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis, d. lgs. n. 152 del 2006), non viene certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all’autorità (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso sub specie di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l’oggetto stesso della produzione e non – come in effetti – proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal “valore” economico o commerciale di questo, specie nell’ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1235 del 18 febbraio 2020
Rifiuti.Ordinanza di rimozione e contraddittorio
L’esigenza di assicurare un contraddittorio procedimentale rafforzato, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza nella esegesi dell’art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006, obbliga la amministrazione procedente a comunicare l’avvio del procedimento e a garantire una partecipazione effettiva, nel pieno esercizio dei diritti sanciti dall’art. 10 della legge n. 241 del 1990, ma non le impone la preventiva contestazione della condotta e dell’elemento soggettivo, secondo il modello del procedimento disciplinare.
Impianti pubblici tra quantità autorizzate e carico termico. Problemi, soluzioni e riflessi sui rapporti in house
di Alberto PIEROBON
I mezzi di prova del sottoprodotto di cui al d.m. 264/2016 non sono vincolanti
di Bernardino ALBERTAZZI
Pagina 532 di 665