Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5529 del 25 giugno 2025
Rumore.Zonizzazione acustica
La cd. “zonizzazione acustica” è una nozione introdotta dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. In attuazione della legge, il d.P.C.M. del 14 novembre del 1997 ha definito le sei classi acustiche, corrispondenti alle relative zone, in cui può essere suddiviso il territorio comunale, ognuna delle quali è caratterizzata da limiti di densità acustica crescenti. Il territorio comunale viene suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. Il piano di zonizzazione si basa, dunque, sui due dati rivenienti dalle destinazioni urbanistiche e dagli elementi di fatto evincibili in merito all’inquinamento acustico preesistente in ciascuna delle aree classificate. Qualora venga proposta la censura relativa al disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, il Giudice amministrativo è chiamato, dunque, a svolgere innanzitutto un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo.
Cass. Sez. III n. 24717 del 7 luglio 2025
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric.Barletta
Ambiente in genere.Principio di legalità in materia ambientale
Il principio di legalità in materia ambientale impone il rispetto assoluto delle norme poste a tutela del bene ambiente, indipendentemente dalla natura pubblicistica o urgente dell’intervento. La violazione delle norme penali a tutela dell’ambiente costituisce reato anche se motivata da esigenze straordinarie o di pubblica utilità
Cass. Sez. III n. 24990 del 8 luglio 2025 (CC 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Perfetto
Urbanistica.Demolizione ed incidenza del tempo trascorso
L’ordine di demolizione ingiunto dal pubblico ministero costituisce esecuzione (provvisoriamente a spese della collettività) dell’ordine già irrevocabilmente impartito dal giudice con sentenza pronunciata all’esito di un giusto processo svolto nel contraddittorio tra le parti. Il condannato non può “lucrare” sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine.
L’apposita preventiva autorizzazione statica
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5534 del 25 giugno 2025
Rifiuti.Proprietario non responsabile della contaminazione e partecipazione al procedimento di caratterizzazione
Come si evince dalla normativa di settore, al di fuori degli specifici obblighi di comunicazione in capo al proprietario non responsabile della contaminazione, non sussiste alcuna norma che imponga la necessità di far partecipare al procedimento di caratterizzazione anche il proprietario dell’area inquinata. Pertanto, nel caso in cui il procedimento diretto alla caratterizzazione sia avviato su autonoma iniziativa del responsabile dell’inquinamento su cui grava, in via diretta, il relativo onere (art. 242, comma 3, cod. ambiente), non è configurabile alcuna forma di necessaria partecipazione procedimentale dell’incolpevole proprietario dell’area inquinata (dalla cui omissione possano conseguire effetti vizianti), coerentemente con il disegno normativo che è univoco nel prescrivere come gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, siano in capo al suddetto responsabile (con inevitabili conseguenze in punto di individuazione dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola l’attività amministrativa di ripristino ambientale), gravando sul proprietario non responsabile dell’inquinamento unicamente l’adozione delle misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art. 245, co. 2, del medesimo decreto.
Cass. Sez. III n. 24723 del 7 luglio 2025 (UP 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PG in proc. Picilli
Rifiuti.Spandimento incontrollato sul suolo degli effluenti derivanti da attività agricola o di allevamento del bestiame
La raccolta in una vasca e il successivo spandimento incontrollato sul suolo degli effluenti derivanti da attività agricola o di allevamento del bestiame, non determina l’applicabilità dell’art. 137, comma 14, D.lgs. n. 152 del 2006 né della disciplina sugli scarichi, giacché le assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese agricole o da allevamento di bestiame è subordinata all'esistenza di uno scarico diretto tramite condotta, e non escludendo l'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui l'autorizzazione per lo stoccaggio. Irrilevante è quindi l'assunto difensivo per cui la destinazione dei reflui alla fertirrigazione rendeva lecito lo sversamento incontrollato sul terreno dei reflui, che, tracimando dai bordi, si riversavano, come accertato in fatto, nel terreno circostante dando luogo a ruscellamenti e a infiltrazioni in profondità.
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