Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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La Corte costituzionale conferma la normativa di inedificabilità sui litorali della Sicilia
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. V n. 3773 del 5 maggio 2025
Ambiente in genere.Obblighi manutentivi delle aree esterne al confine stradale
Le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 Cod. strada delineano un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi ed enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione delle relative opere di mantenimento, così da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno ovvero alla caduta di massi o altro materiale sulla strada. In tale prospettiva, l’art. 14 del codice della strada assegna all’ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale [cfr., in particolare, l’art. 14, comma 1, lett. a)], ma tale obbligo non si estende alle aree estranee circostanti, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade. Le ripe, ai sensi dell’art. 31 del Codice della Strada, devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale. Alla luce di ciò, incombono dunque sui proprietari gli obblighi manutentivi relativamente alle aree esterne al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade, ai sensi dell’art. 31 cit., in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, nei sensi sopra evidenziati.
Cass. Sez. III n. 19329 del 23 maggio 2025 (UP 15 gen 2025)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. PG in proc. Fenu
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e messa alla prova
L’accertamento sul ripristino dello status quo che si richiede ai fini dell’ammissione alla prova nell’ambito del reato di lottizzazione abusiva si atteggia in termini non dissimili da quello che è ritenuto funzionale ad evitare la confisca delle aree, valendo cioè anche ai fini della legittimità della messa alla prova il principio elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva, a rendere superflua la confisca dei terreni, perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 della C.E.D.U., è solo l’effettiva e integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell’intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio
L’istituto dell’asservimento e la cessione di cubatura.
di Antonio VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3795 del 5 maggio 2025
Ambiente in genere.Procedura di VIA e AIA
La procedura di V.i.a. investe, in via preventiva, i profili localizzativi e strutturali, mentre l’autorizzazione integrata ambientale (A.i.a) è il provvedimento complessivo con cui si valutano specificamente gli aspetti gestionali e dell’attività e dell’esercizio dell’impianto. L’ambito specifico della V.i.a. è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’opera e dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’A.i.a. La V.i.a. precede il rilascio dell’A.i.a. e ne condiziona il contenuto, tant’è che valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l’A.i.a. è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto positiva
Cass. Sez. III n. 20071 del 29 maggio 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. PG in proc. Pagana
Beni ambientali.Nozione di superfici utili
Tra gli interventi che il legislatore non consente di qualificare neppure ex post - cioè alla luce della concreta valutazione del loro effettivo impatto - come compatibili con l'ambiente, è inclusa la creazione di "superfici utili". Se è vero che il legislatore non fornisce, contestualmente, una definizione del concetto di "superfici utili" in modo espresso, va precisato che alla luce della ratio normativa di preservazione dello status quo ambientale e mediante, altresì, una logica contestualizzazione - in quanto ogni concetto giuridico è pragmaticamente relativo al contesto in cui opera -, il suo significato è agevolmente identificabile in una immutazione stabile dell'assetto territoriale, attuata a discapito della vincolata conformazione originaria, dalla quale nettamente prescinde, non integrandone alcuna specie di manutenzione. Cosicché, la nozione di superficie utile, va individuata, in mancanza di specifica definizione, con riferimento alla finalità della disposizione che la contempla e, per quanto riguarda la disciplina paesaggistica, va individuata considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio tale da determinare una compromissione ambientale. Né occorre, peraltro, accertare che la "superficie utile" realizzata, per essere qualificabile come tale, debba inferire un concreto pregiudizio all'assetto territoriale in cui viene inserita, poiché il concetto deve essere rapportato alla natura del reato di cui circoscrive la sanatoria postuma, e il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, è un reato di pericolo.
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