Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 32735 del 24 novembre 2020 (CC 18 set 2020)
Pres. Andreazza Est. Corbo Ric. Santini
Urbanistica.Opere stagionali di cui all’art. 6, comma 1, lett. E-bis TU Edilizia
Secondo il “nuovo” art. 6, comma 1, lett. E-bis TU Edilizia, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione». In particolare, rispetto alla previgente disciplina, il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis, contempla anche le opere «stagionali» e prevede un maggior termine di legittima “insistenza” delle opere «contingenti e temporanee», aumentandolo ad un massimo di centottanta e non più di novanta giorni. Ora, tra le opere «dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee» non possono includersi i manufatti che annualmente vengono risistemati sul territorio. Invero, per “contingente”, nella lingua italiana, si intende ciò che è «accessorio, eventuale, accidentale, che si verifica casualmente, in una particolare circostanza». Né vi sono elementi per ritenere che il linguaggio normativo abbia accolto una diversa accezione del termine; anzi, l’esigenza di attribuire un significato utile all’aggettivo «contingenti» rispetto all’aggettivo «temporanee» cui il primo è affiancato, indice a ritenere che lo stesso è impiegato per sottolineare il carattere della “accidentalità” dell’opera.
TAR Lombradia (MI) Sez. III n. 2150 del 12 novembre 2020
Rumore.Rilievi fonometrici
La circostanza che i rilievi fonometrici siano stati effettuati in due giornate differenti non è, di per sè, sintomo di inattendibilità dell’accertamento eseguito. Invero il punto 12 dell’allegato A al DM del 16 marzo 1998 prevede che il rumore residuo debba essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. La disposizione non prevede che la misurazione debba avvenire nella medesima giornata, richiedendosi piuttosto una identica strumentazione, ovvero una stessa impostazione dei parametri e del punto di misurazione.
Cass. Sez. III n. 33033 del 25 novembre 2020 (UP 18 set 2020)
Pres. Andreazza Est. Corbo Ric. Schiaffino
Rifiuti.Violazione prescrizioni AIA
In tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato previsto dall'art. 29-quattuordecies d.lgs. n. 152 del 2006, il titolare dell'autorizzazione integrata ambientale che viola le prescrizioni imposte dal provvedimento, anche quando queste si riferiscono ad obblighi di segnalazione nelle zone di stoccaggio, non potendo in alcun caso l'inosservanza di esse ritenersi circoscritta nell'ambito delle mere irregolarità amministrative, in quanto la valutazione della offensività della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7063 del 16 novembre 2020
Urbanistica.Opere edilizie su suoli demaniali
In via generale, ai fini della esecuzione di opere edilizie su suoli demaniali non è sufficiente il semplice provvedimento di concessione demaniale, ma occorre pur sempre l'ulteriore ed autonomo titolo edilizio comunale, stante la piena autonomia degli interessi amministrativi presi in considerazione dai due atti abilitativi; la necessità dell'apposito titolo edilizio per le opere da eseguirsi dai privati su aree demaniali è espressamente prevista dall'art. 8 d.P.R. n. 380/2001
La confisca obbligatoria prevista per le contravvenzioni ambientali di cui al d.lgs. n. 152/2006 è veramente esente da dubbi di costituzionalità?
di Vincenzo PAONE
TAR Piemonte Sez. I n. 712 del 12 novembre 2020
Rifiuti.Imputabilità soggettiva dell’illecito ambientale di cui all’art. 192 d.lgs. 152/2006
Dalla piana esegesi del dato letterale si evince l’indefettibile imputabilità soggettiva dell’illecito ambientale di cui all’art. 192 d.lgs. 152/2006, in linea con il sistema normativo sanzionatorio in materia ambientale ispirato a rigorosa tipicità delle fattispecie illecite, nel senso che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. Siffatta ermeneutica è confortata dalla costante giurisprudenza amministrativa per cui tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un'eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è verificato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (fattispecie relativa ad ordinanza contingibile e urgente del Comune con cui l’amministrazione intima al conduttore e alla società proprietaria, ricorrente, di un compendio immobiliare la rimozione dei rifiuti ivi depositati ad opera del conduttore in ragione di una ravvisata criticità ambientale legata alle concrete modalità dello stoccaggio degli stessi
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