Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
TAR Puglia (BA) Sez. III n. 1639 del 10 dicembre 2019
Urbanistica.Facile amovibilità e precarietà
La nozione di “facile amovibilità” di un’opera edilizia, in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, deve essere ricavata dal sistema in via interpretativa; non può essere differenziata in ragione della proprietà pubblica o privata dell’aerea sulla quale l’opera stessa è destinata ad essere realizzata; a maggior ragione quando siano comunque in gioco interessi di rilevanza pubblicistica, come quelli paesaggistici; non è perfettamente sovrapponibile a quella di precarietà, parametrata quest’ultima al diverso criterio –di tipo funzionale- della destinazione dell’opera ad un’attività temporanea, nell’ottica di escludere la necessità di titolo edilizio (cfr. art. 6, T.U. edilizia): se invero un’opera precaria presenta -di regola- la caratteristica dell’amovibilità, un’opera di facile rimozione potrebbe anche non essere destinata ad un uso temporaneo
Cass. Sez. III n. 48401 28 novembre 2019 (PU 26 set 2019)
Pres. Izzo Est. Gai Ric. Savino
Ambiente in genere.Violazione prescrizioni AIA
L’accertamento della violazione delle prescrizioni ben può scaturire dalla comunicazione obbligatoria da parte del gestore dell’impianto dei risultati in sede di autocontrollo, essendo, il gestore, soggetto tenuto all’effettuazione di analisi in sede di autocontrollo e poi all’inoltro dei dati così rilevati e, in tale ambito, la previsione della sanzione penale è coerente con la ratio legis e si colloca a chiusura della disciplina di settore che pone obblighi precisi, indicati nell’AIA, al gestore dell’impianto che è tenuto a procedura di autocontrollo, e costituisce un presidio sanzionatorio all’osservanza delle prescrizioni imposte nell’AIA, con la punizione dell’inosservanza alle prescrizioni imposte a tutela dell’ambiente
Consiglio di Stato Sez.VI n. 8242 del 2 dicembre 2019
Beni Ambientali.Bosco e radura
L’art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 34/2018, che reitera la disposizione contenuta nell’abrogato art. 2, comma 3, lett. c), d.lgs. 227/2001, assimila a bosco: “e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;”. Del resto, una differente nozione sarebbe non solo incompatibile con il dato esperenziale, ma non consentirebbe la tutela di tutti gli altri interessi pubblici, che motivano il divieto di antropizzazione di detti territori. Si pensi alla tutela della fauna selvatica, che evidentemente necessita per la sua vita non solo di aree interamente boscate, ma anche di radure
Corte di Giustizia (Grande Sezione) 19 dicembre 2019
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articolo 6, articolo 47, primo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2008/50/CE – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Piano per la qualità dell’aria – Valori limite per il biossido di azoto – Obbligo di adottare misure appropriate per garantire un periodo di superamento minimo – Obbligo per i giudici nazionali di adottare tutte le misure necessarie – Rifiuto opposto dal governo regionale di conformarsi ad un’ingiunzione giudiziaria – Pena detentiva prevista nei confronti di alti rappresentanti politici o alti funzionari della regione interessata – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto alla libertà personale – Fondamento giuridico – Proporzionalità»
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 1027 del 5 dicembre 2019
Urbanistica.Ripubblicazione piano urbanistico
Con specifico riferimento all’obbligo di ripubblicazione del piano a seguito delle modificazioni che possono essere introdotte dalla Regione al momento dell'approvazione, che occorre distinguere le modifiche "obbligatorie" (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l'adozione di standards urbanistici minimi) da quelle "facoltative" (consistenti in innovazioni non sostanziali) e da quelle "concordate" (conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune). Mentre, infatti, per le modifiche "facoltative" e "concordate", ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, diversamente, per le modifiche "obbligatorie" non sorge tale obbligo, poiché proprio il carattere dovuto dell'intervento regionale rende superfluo l'apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale, come risulta essersi verificato nella fattispecie in esame
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