Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Toscana Sez. II n. 885 del 17 giugno 2019
Beni ambientali.Valutazione a fini paesaggistici e valutazione urbanistico–edilizia
Il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto a tutela del paesaggio comporta l'impossibilità di realizzare qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che possa essere effettuata una distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume. La valutazione ai fini paesaggistici è infatti distinta da quella urbanistico-edilizia poiché l’una e l’altra sono destinate a svolgere funzioni diverse, e a tutelare interessi pubblici non coincidenti. Mentre la seconda riguarda la compatibilità dell’opera con l’ordinato incremento e governo del territorio, la prima ha ad oggetto la conformità della stessa con la fruizione del paesaggio in una zona particolarmente tutelata sotto questo profilo. È infatti stato stabilito che in base art. 167, comma 4, del d. lgs. n. 42/2004, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura è precluso inoltre il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico
La normativa ambientale in materia di sfalci e potature e abbruciamento di rifiuti vegetali e agricoli alla luce della l. 37/2019
di Rosa BERTUZZI
Cass. Sez. III n. 27692 del 21 giugno 2019 (UP 4 giu 2019)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Merico
Rifiuti.Illecita gestione e discarica
L’illecita gestione può riguardare, in determinati casi, condotte prodromiche al conferimento di un rifiuto in discarica, mentre la realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione presuppongono la predisposizione di un’area adibita a tale scopo o l’apprestamento di una organizzazione, ancorché rudimentale, diretta al funzionamento della discarica.
TAR Puglia (LE) Sez. III n.1062 del 18 giugno 2019
Urbanistica.Valutazione dell’urbanizzazione effettiva
La valutazione dell’effettiva urbanizzazione, come ratio elidente la necessità del piano attuativo, va fatta in relazione all’intero comparto o comprensorio, inteso in modo da comprendere (e non da escludere) anche l’area di contorno all’edificio progettato e la considerazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non può limitarsi alle aree di contorno rispetto all'edificazione progettata ma deve riferirsi al comprensorio stesso predisponendone la necessaria pianificazione
Corte costituzionale sent. 175 del 12 luglio 2019
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Zone agricole - Esclusione di ogni forma di recinzione dei terreni.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
TAR Puglia (LE) sez. I n. 1074 del 20 giugno 2019
Urbanistica.Piscina prefabbricata di modeste dimensioni
L'installazione di una piscina prefabbricata di modeste dimensioni non integra violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi, né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti. Deve, infatti, riconoscersi che una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa a un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, abbia natura obiettiva di pertinenza e costituisca un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale. Deve altresì riconoscersi la natura di volumi tecnici ai piccoli locali annessi alla piscina contenenti impianti tecnologici
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