Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 19459 del 18 maggio 2022 (CC 21 apr 2022)
Pres. Rosi Est. Mengoni Ric. Sacco
Urbanistica.Opere di scavo sbancamento e livellamento del terreno
In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio
TRGA Trento Sez. Unica n. 97 del 17 maggio 2022
Ambiente in genere.Contenimento uso plastiche
Prima pronuncia in ambito nazionale relativa all’art. 4 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 che concerne l’applicazione delle norme comunitarie dettate in tema di contenimento dell’uso delle plastiche. La pronuncia si sofferma in particolare sul riparto, al riguardo, tra competenze statali e quelle delle Autonomie speciali.
TAR Lazio (RM) Sez. III-ter n. 5481 del 3 maggio 2022
Sviluppo sostenibile.Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
In tema di disallineamento tra titolarità dell’autorizzazione unica e soggetto responsabile dell’impianto che percepisce gli incentivi, va riaffermato che la necessità che l’autorizzazione faccia capo - o perché rilasciata ab inizio o perché successivamente trasferita - al responsabile dell’impianto è correlata al carattere indisponibile della medesima da parte del soggetto interessato, che può essere solo quello a nome del quale è stato emesso il provvedimento autorizzativo. Ne discende che il titolo, per una elementare esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di controllo da parte dell’amministrazione, deve necessariamente fare capo al soggetto che gestisce l’impianto e percepisce gli incentivi, anche se agisce per conto altrui. Il quadro normativo e giurisprudenziale è univoco nell’identificazione soggettiva tra il titolare dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e il responsabile dell’impianto ammesso agli incentivi
Cass. Sez. III n. 19864 del 20 maggio 2022 (UP 7 apr 2022)
Pres. Andreazza Est. Semeraro Ric. Catalano
Rifiuti.Nozione di discarica abusiva e differenza con abbandono
Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. La distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati.
TAR Campania (NA) Sez.VII n. 3450 del 20 maggio 2022
Urbanistica.Obbligo della doppia conformità sismica ai fini della sanatoria di cui all'art. 36 TU edilizia
La verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. Il ricorrente, pertanto, è tenuto a dare prova, in relazione alle opere che necessitano di adeguamento alla normativa antisismica, del rispetto delle relative prescrizioni come vigenti al momento della realizzazione dell’abuso e della richiesta di sanatoria (segbnalazione Ing. M. Federici).
TAR Veneto Sez. II n. 660 del 2 maggio 2022
Urbanistica,Differenza tra ristrutturazione urbanistica ed edilizia
L’articolo 3, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 380 del 2001, qualifica come “interventi di ristrutturazione urbanistica” quelli “rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”. Si tratta quindi di interventi ben più pregnanti di quelli di mera ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, lettera e) del medesimo d.P.R., in quanto riguardanti non già un unico immobile, ma un’intera area degradata, alla quale viene conferita una conformazione del tutto nuova attraverso un “insieme sistematico” di interventi sull’edificato, sulla conformazione dei lotti e sull’intera viabilità. Pertanto, in disparte l’utilizzo comune del termine “ristrutturazione”, “la nozione di "ristrutturazione urbanistica", a differenza di quella di "ristrutturazione edilizia", non può considerarsi antitetica rispetto alla tipologia di intervento costituita dalla "nuova costruzione". Quest'ultima può anch'essa derivare da un intervento di demolizione e ricostruzione purché abbia caratteristiche che per destinazione, tipologia, volume, sedime o altri connotati essenziali si ponga in relazione di discontinuità rispetto ai volumi demoliti
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