Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 43590 del 17 novembre 2022 (UP 29 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Ciervo
Rifiuti.Illecita gestione reato eventualmente abituale
Il reato di illecita gestione di rifiuti ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, fatta peraltro eccezione del caso in cui, stante la ripetitività della condotta, esso si configuri quale reato eventualmente abituale, potendosi esso risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, con la conseguenza che, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell’abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico.
Semplificazione edilizia e rigenerazione urbana per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in Campania.
di Antonio VERDEROSA
TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 6806 del 2 novembre 2022
Urbanistica.Demolizione tardiva e improcedibilità della fattispecie acquisitiva.
L’acquisizione delle opere abusive al patrimonio pubblico è finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato (“L'opera acquisita è demolita […] salvo che […]”, così recita il comma 5 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001); per cui, ogni qual volta il proprietario cui è stata rivolta l’ingiunzione abbia provveduto, sia pure in epoca successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, alla demolizione, con integrale ripristino dello stato dei luoghi, la fattispecie acquisitiva di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 31 non è procedibile, attesa la sopraggiunta restitutio in integrum dell’ordine urbanistico-edilizio violato. Quanto sopra vale a fortiori tutte le volte in cui, a fronte della segnalata volontà di avviare e realizzare, sia pur tardivamente, i lavori di demolizione delle opere abusive, il Comune non obietti alcunché, così di fatto consentendo la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso all’attribuzione del potere acquisitivo di cui all’art. 31, divenuto, per l’effetto, improcedibile
Cass. Sez. III n. 43250 del 15 novembre 2022 (CC 2 nov 2022)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Siano
Urbanistica.Fiscalizzazione di cui all'art. 33, comma 2 TU edilizia
In tema di reati edilizi, la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione qualora il ripristino dei luoghi non sia possibile secondo la procedura cosiddetta di fiscalizzazione di cui all'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, compete al giudice dell'esecuzione e può essere sindacata in sede di legittimità solo attraverso il vizio motivazionale. Nel caso in cui le opere abusive siano interconnesse con opere assentite, la demolizione dovrà riguardare solo le prime, con salvezza di quella lecitamente realizzata, sempre che entrambe siano univocamente identificabili come tali e che, dunque, il manufatto non sia stato sottoposto a modifica radicale e definitiva; in tal caso, infatti, non potrà che addivenirsi ad una demolizione integrale del manufatto, atteso che il bene risultante dall'intervento abusivo viene ad assumere una definitiva ed irrevocabile connotazione illecita, che impone la sua radicale eliminazione, a meno che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale abbia deliberato nel senso della conservazione delle opere. L’impossibilità della demolizione, che autorizza la disciplina di cui all’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, deve essere oggettiva e assoluta; a tal proposito, laddove le opere abusive siano strutturalmente connesse con quelle abusive, occorre valutare se il ripristino comprometta la stabilità dell’intero edificio: evenienza, quest’ultima, che si rappresenta l’unico limite a detto ripristino.
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Manuale operativo per il prelievo di campioni biologici finalizzato alle analisi genetiche nell'ambito della Convenzione di Washington (CITES)
TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 6809 del 2 novembre 2022
Urbanistica.Sanatoria opere non ancora realizzate
L’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, infatti, prevede la eccezionale possibilità di sanatoria di opere che – conformi alla normativa urbanistica sia al momento della realizzazione che dell’istanza – siano già state realizzate; non v’è alcuno spazio per realizzazioni ulteriori in quanto esse devono essere oggetto, semmai, di altre istanze volte alla formazione di un titolo edilizio (S.C.I.A., permesso di costruire) che –come avviene di norma- preceda l’esecuzione dell’opera. La sanatoria non può neppure essere condizionata all’esecuzione di opere ulteriori in quanto ciò si pone, appunto, in contrasto con gli con gli elementi strutturali dell'istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica. A maggior ragione, un’istanza siffatta non può condurre alla sanatoria di opere che neppure sono state realizzate.
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