Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Toscana Sez. III n. 725 del 17 maggio 2021
Urbanistica.Variante in corso d'opera
La cd. variante in corso d'opera costituisce una modalità per adeguare un progetto in itinere prima della chiusura dei lavori ad esigenze pratiche riscontrate in corso di esecuzione. Le modifiche, sia qualitative che quantitative apportate al progetto originario, possono considerarsi "varianti in senso proprio" soltanto quando quest'ultimo non venga comunque radicalmente mutato nei suoi lineamenti di fondo, sulla base di vari indici quali la superficie coperta, il perimetro, la volumetria nonché le caratteristiche funzionali e strutturali (interne ed esterne) del fabbricato. La disciplina delle varianti si caratterizza per l'essere la modifica comunque soggetta ad un atto autorizzativo e per il fatto che tutti i termini di inizio e fine dei lavori non subiscono variazioni, essendo riferiti sempre al momento iniziale di approvazione del progetto. La presentazione di varianti, pertanto, non determina, come conseguenza, la modificazione degli originari termini di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Cass. Sez. III n. 21088 del 28 maggio 2021 (CC 6 mag 2021)
Pres. Gentili Est. Semeraro Ric. Basile
Urbanistica.Condizioni per il sequestro dell’immobile abusivo ultimato
E’ ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene. La sussistenza delle esigenze cautelari va collegata all’accertamento in concreto di quali conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, in termini di aggravio del carico urbanistico, derivino dalla libera disponibilità del bene, tenuto conto della mole delle opere realizzate in rapporto allo stato dei luoghi, dell'aggravio per il traffico veicolare, del trasferimento nella zona interessata di un numero di persone tali da incidere sulla fruizione dei servizi pubblici, dell'impatto dell'insediamento sul tessuto abitativo.
TAR Campania (NA) Sez. V n. 3128 del 11 maggio 2021
Acque.Scarichi e valori limite
Il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del d.lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente. Limiti o standards che non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
Cass. Sez. III n. 19885 del 20 maggio 2021 (UP 8 apr 2021)
Pres. Sarno Est. Mengoni Ric. Paolucci
Beni Ambientali. Illegittimità autorizzazione paesaggistica
Il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, analogamente a quello di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001, è configurabile non solo quando i lavori sono eseguiti senza autorizzazione paesaggistica, ma pure quando sono eseguiti sulla base di un'autorizzazione paesaggistica illegittima. D’altro lato, poi, risulta corretto affermare che quest’ultima è anche quella che permette di realizzare, su beni paesaggistici, opere che non potrebbero essere consentite neppure sotto il profilo edilizio ed urbanistico, come, appunto, avviene nel caso di edificazione di immobili caratterizzati da volumi assentibili solo in conseguenza di un illegittimo "accorpamento" di fondi. Ed infatti, se l'art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42 del 2004 prevede che «l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici», l'art. 145 del medesimo d.lgs. stabilisce lo stretto coordinamento tra la pianificazione paesaggistica e quella urbanistica, con prevalenza cogente della prima sulla seconda in caso di eventuale difformità, così attribuendo anche a quest'ultima una funzione di tutela del paesaggio.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2974 del 12 aprile 2021
Beni ambientali.Valutazione complessiva unitaria di vari interventi paesaggistici, tra loro in collegamento funzionale
Al fine di apprezzare la compatibilità con i valori del paesaggio di una pluralità di interventi legati tra loro da un intrinseco collegamento funzionale, non è consentita una valutazione atomistica degli stessi, ma occorre, piuttosto, procedere a un giudizio unitario e complessivo dell’insieme delle opere realizzate (segnalazone ing. M. Federici)
TAR Umbria Sez. I n. 327 del 10 maggio 2021
Rifiuti.Variante automatica al PRG di cui all'art.208 dlv152\06
L’art. 208 d.lgs. 52/2006 sulla variante automatica di PRG è norma riferita e riferibile alla sola autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento, non anche per la modifica di quelli già esistenti
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