Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 20199 del 21 maggio 2021 (CC 31 mar 2021)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Rossi
Urbanistica. Realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali
La natura di associazione privata di una Sezione di Tiro a Segno determina l’applicazione dell’art. 8 del d.P.R. 380/2001, il quale dispone che la realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali resta soggetta alle norme del testo unico dell’edilizia, senza contare che, in ogni caso, per ciò che concerne le opere pubbliche, la loro conformità alla disciplina edilizia è presupposto di legittimità del progetto così come la loro localizzazione deve essere effettuata in conformità con gli strumenti urbanistici.
Consiglio di Stato Sez.VI n. 4468 del 10 giugno 2021
Beni ambientali.Divieto di incremento dei volumi esistenti
Ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno. Tale divieto preclude anche, ai sensi dell'art. 167, co. 4 del D.Lgs. 42/2004, il rilascio di autorizzazioni in sanatoria (segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Sicilia (CT) Sez. III n. 1512 del 10 maggio 2021
Urbanistica.Differenza tra varianti e variazioni essenziali
Il concetto di variazione essenziale attiene alla modalità di esecuzione delle opere e va pertanto distinto dalle "varianti", che pur attinendo alla stessa, consentono di adeguare il titolo autorizzativo originario. Mentre, dunque, le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (rectius, a d.i.a., in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a costruire; le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dal richiamato art. 32 del D.P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante
Cass. Sez. III n. 19987 del 20 maggio 2021 (UP 8 apr 2021)
Pres. Sarno Est. Di Stasi Ric. Faletto
Caccia e animali.Addestramento cani da caccia
La scriminante di cui all’art. 51 cod.pen., l’art. 10, comma 8 lett. e) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 nel prevedere che l’addestramento di cani per la caccia avvenga in zone predeterminate ed in periodi prestabiliti, da individuarsi nei piani faunistico-venatori, muove dal presupposto che tale attività, di per sé produttiva di sofferenze per gli animali, sia attuata secondo modalità, tempi e periodi predeterminati e solo entro tali limiti possa ritenersi consentita. L'esimente, pertanto, non ricorre nel caso in cui l’addestramento di cani per la caccia, pur essendo consentito a norma della citata legge n.157 del 1992, si esplichi, come avvenuto nella specie, al di fuori della regolamentazione prevista dalla predetta legge.
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 5254 del 5 maggio 2021
Urbanistica. Necessità dei titoli abilitativi edilizi anche per gli immobili utilizzati per attività sociali
Il riconoscimento dello svolgimento su un immobile di attività di rilievo sociale non può in alcun modo consentire la realizzazione di opere in assenza dei necessari titoli edilizi richiesti ex lege. Il semplice accatastamento degli immobili, volto alla loro identificazione, non può valere, per ciò solo, alla sanatoria degli abusi
Corte costituzonale n. 118 del 10 giugno 2021
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Legge di stabilità regionale 2020 - Modifiche della legge regionale n. 10 del 2011, recante norme sull'attività edilizia - Previsione che è consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2019 - Condizioni - Abrogazione delle parole "per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge" - Possibilità del recupero, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi vigenti.
Assistenza e solidarietà sociale - Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori - Prevista esclusione dai benefici abitativi e di sostegno economico per i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere
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