Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6916 del 6 dicembre 2018
Urbanistica.Irrevocabilità del permesso di costruire
Il provvedimento di revoca presuppone l’efficacia perdurante nel tempo dell’atto revocando, poiché solo in questo caso è possibile, sul piano logico-giuridico (e come oggi positivamente previsto dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990) la valutazione di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ovvero del “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”, ovvero ancora, salvo le eccezioni previste, la “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”. L’irrevocabilità del permesso di costruire, prevista dall’art. 11, co. 2, DPR n. 380 si fonda sulla natura di atto ad efficacia istantanea propria di tale autorizzazione, (come, in genere, dei titoli abilitativi), dovendosi, come è ovvio, tenere distinto l’effetto giuridico (che è istantaneo) dalle “conseguenze” dell’atto, che ben possono perdurare nel tempo.
Cass. Sez. III n. 58312 del 27 dicembre 2018 (Ud 25 ott 2018)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Castelli
Rifiuti.Motore di veicolo fuori uso
Se il motore di un veicolo fuori uso non viene sottoposto ad una adeguata operazione di recupero e messa in sicurezza, esso non perde la sua – oggettiva – natura di rifiuto pericoloso (cfr. All. D al d.lgs. 152 del 2006, sub codice CER 16 01 04). Ed invero, a norma dell’art. 184 ter d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (recante, Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) – v., in particolare, l’Allegato 1, punto 5.1., lett. e - le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, necessarie per determinare il loro recupero con conseguente cessazione della qualifica di rifiuto, prevedono la rimozione dell’olio (motore e del circuito idraulico) e, se pure può accettarsi una piccola tolleranza, vale a dire che ne rimangano tracce, certo non può ritenersi recuperato e messo in sicurezza un motore usato da cui fuoriescano cospicui spandimenti di olio.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6983 del 11 dicembre 2018
Urbanistica.Costruzioni abusive titoli edilizi atipici e demolizione
Di norma l’adozione dell’ordinanza di demolizione non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. Nondimeno, nel caso in cui, oltre alla situazione consolidatasi nel tempo, s’aggiunga il legittimo affidamento sulla permanenza ed utilizzazione della res abusiva ingenerato dal comportamento tenuto dall’amministrazione o dal rilascio di un titolo edilizio ancorché atipico, deve trovare applicazione il principio in forza del quale l’ordine di demolizione necessita di una ponderata motivazione che dia conto della valutazione degli opposti interessi: quello del titolare del bene alla conservazione ed utilizzazione della res, risalente nel tempo e fatta oggetto di un provvedimento autorizzativo mai rimosso, con quello dell’amministrazione al ripristino illico et immediate dell’assetto del territorio compromesso dalla permanenza in loco dell’abuso.
Corte Costituzionale sent. n. 7 del 17 gennaio 2019
Oggetto: Caccia - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni in materia di attività venatoria - Divieto di abbattimento, cattura o caccia delle specie pernice bianca, allodola e lepre variabile - Divieto di abbattimento o cattura di determinate specie di uccelli acquatici.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
Cass. Sez. III n. 57989 del 21 dicembre 2018 (Ud 4 ott 2018)
Pres. Aceto Est. Reynaud Ric. Di Sabatino
Urbanistica. Modifica della destinazione d’uso giuridicamente rilevante
Nel caso in cui sia contestata e ritenuta la modifica della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, le opere che rendono necessario il previo rilascio del permesso di costruire e che, in mancanza, integrano gli estremi del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380 del 2001 (o lett. c, quando il fatto avvenga in zone vincolate) non sono quelle che, di per sé considerate, giustificherebbero la necessità di ottenere quel titolo abilitativo, essendo invece sufficienti opere anche modeste, riconducibili a ciascuno degli “interventi edilizi” sugli edifici considerati nell’art. 3, comma 1, lett. da a) a d), d.P.R. 380 del 2001.
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