Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 24254 del 6 giugno 2023 (CC 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Cricelli
Urbanistica.Lottizzazione e confisca
Pur nella verifica del rispetto del principio di proporzionalità, non può trascurarsi il dato per cui l’essenza del reato di lottizzazione è individuabile nel pregiudizio alla riserva di programmazione pubblica del territorio effettuata in assenza del previsto piano di lottizzazione o in presenza di un piano contrastante con gli strumenti urbanistici e le previsioni normative. Il portato di tale presupposto, pur esaminato sotto il profilo del rispetto del principio di tutela della proprietà in sede di applicazione della confisca lottizzatoria, si deve identificare nella possibile ablazione, con tale misura, dell’area interessata dall’illecito, non solo in presenza – sulla stessa - di opere abusive concrete (lottizzazione materiale) bensì anche nei casi di mero frazionamento eseguito in attuazione dell’intento lottizzatorio (lottizzazione negoziale) ovvero in casi di realizzazione di entrambe le due attività suindicate (lottizzazione “mista”). Cosicchè, giova osservare, in via generale, come persino in caso di sola lottizzazione negoziale – realizzabile mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, oppure con ogni altra forma di suddivisione del territorio, da intendersi in modo atecnico, quale qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di un'area di più ampia estensione, comunque predisposta od attuata, attribuendone la disponibilità a terzi al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica od edilizia del territorio - è astrattamente determinabile la misura della confisca, con riferimento a quelle aree il cui disegno lottizzatorio abbia alterato la potestà pianificatrice del territorio, riconosciuta esclusivamente alla Pubblica Amministrazione.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 5307 del 30 maggio 2023
Elettrosmog.Autorizzazione per installazione di impianti fissi di telefonia mobile e normativa regionale
E' inibito al legislatore regionale introdurre ragioni di appesantimento del procedimento di SCIA disciplinato dall’art. 87 bis del d.lgs. n. 259 del 2003, quand’anche esse rispondano, in linea di principio, ad interessi intestabili all’autonomia territoriale, posto che la massima celerità del procedimento stesso costituisce principio fondamentale della materia oggetto di riparto concorrente della potestà legislativa. Conseguentemente, ad una disposizione regionale che prescrive la necessaria acquisizione del parere sia dell’ARTA sia dell’ASL per l’autorizzazione all’installazione degli impianti fissi di telefonia mobile deve darsi una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che la stessa debba essere interpretata nel senso di attribuire al parere dell’ASL ivi previsto, valenza di mero atto endoprocedimentale, non vincolante, la cui mancanza o contrarietà in nessun caso può determinare né un arresto procedimentale né il superamento del termine di trenta giorni decorso il quale, in mancanza di provvedimento negativo del Comune o dell’ARTA, la SCIA si consolida.
Cass. Sez. III n. 24686 del 8 giugno 2023 (UP 25 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Cerroni Ric. PG in proc. Clemente
Urbanistica.Messa alla prova nei reati edilizi
La praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l’applicazione dell’istituto, passa obbligatoriamente per l’eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, id est per la preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalità urbanistica ove ricorrano i presupposti per la sanatoria di (doppia) conformità. Tali condotte sono pregiudiziali (in senso logico, ma non necessariamente cronologico) rispetto all’affidamento dell’imputato in prova al servizio sociale e alla verifica del suo positivo esito, ed impongono pertanto al giudice di operare un corretto controllo, anche mediante le opportune e necessarie verifiche istruttorie, sul puntuale e integrale raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione delle conseguenze del reato edilizio, non potendosi ammettere che venga dichiarata l’estinzione del reato, per compiuta e positiva probation, in presenza di un abuso non completamente demolito o non integralmente sanato - ricorrendone le condizioni - sul piano urbanistico
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5377 del 31 maggio 2023
Ambiente in genere.Principio di precauzione
Nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea, il principio di precauzione costituisce non solo un presupposto di legittimazione ma anche un vero e proprio parametro di validità per tutte le politiche e azioni europee in materia di ambiente, salute e sicurezza e, pertanto, anche in forza dell’efficacia trasversale del principio di integrazione delle esigenze di tutela dell’ambiente in tutte le politiche e azioni dell’Unione, si configura ormai come parametro generale di legittimità non solo della funzione normativa esercitata dalle istituzioni dell’Unione ma anche di quella amministrativa.
Cass. Sez. III n. 24680 del 8 giugno 2023 (UP 17 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Francioso
Rifiuti.Qualificazione di un materiale come rifiuto
La qualifica di rifiuto deve essere dedotta da dati obiettivi, non dalla scelta personale del detentore che decide che quel bene non gli è più di nessuna utilità. Sono elementi obiettivi, ad esempio, l’oggettività dei materiali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente a ragionevoli criteri merceologici, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti, così come le circostanze e le modalità con le quali l’originario produttore se ne era disfatto. Non rileva, poi, il fatto che un bene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque la natura di rifiuto.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5293 del 30 maggio 2023
Urbanistica.Permesso di costruire convenzionato
Il principio secondo cui nelle zone già urbanizzate è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo, può trovare applicazione solo nell’ipotesi, del tutto eccezionale, che si sia già realizzata una situazione di fatto che da quegli strumenti consenta con sicurezza di prescindere, in quanto risultano oggettivamente non più necessari, essendo stato pienamente raggiunto il risultato (come adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie previste dal piano regolatore) cui sono finalizzati. Per l’applicazione del principio, pertanto, è necessario che lo stato delle urbanizzazioni sia tale da rendere assolutamente superflui gli strumenti attuativi. Tale situazione, del tutto peculiare, deve riguardare l’intero contenuto previsto dal piano regolatore generale per tali strumenti attuativi e deve concernere le urbanizzazioni primarie e quelle secondarie in riferimento all’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento. Ogni altra soluzione implicherebbe l’inammissibile conseguenza di trasformare lo strumento attuativo in un atto sostanzialmente facoltativo, non più necessario ogniqualvolta, come avvenuto nel caso in esame, a causa di precedenti abusi edilizi sanati, di preesistenti edificazioni ovvero del rilascio di singole concessioni edilizie illegittime, il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione, anche se la stessa non soddisfa pienamente le indicazioni del piano regolatore.
Pagina 115 di 576