Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Molise Sez. I n. 161 del 15 maggio 2023
Ambiente in genere.Procedure di valutazione di impatto ambientale e screening
Le procedure di valutazione di impatto ambientale e di c.d. screening, pur inserendosi all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono dotate di autonomia giuridica, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico -quello alla tutela dell'ambiente- e ad esprimere, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva. Conseguentemente, gli atti conclusivi di dette procedure sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati. Con particolare riguardo allo screening ai fini della V.I.A., deve aggiungersi che l’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) configura la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (“screening”) come vero e proprio procedimento autonomo, caratterizzato dalla partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale, la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse da quelle proprie del provvedimento conclusivo della V.I.A.: la verifica di assoggettabilità, come positivamente normata dalla previsione appena richiamata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l’opportunità (o meno) sulla base della ritenuta sussistenza (o meno), prima facie, dei relativi presupposti.
Cass. Sez. III n. 21192 del 18 maggio 2023 (UP 4 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Orlando
Urbanistica.Valutazione unitaria opera edilizia
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti
TAR Marche Sez. I n. 310 del 17 maggio 2023
Rifiuti.Messa in sicurezza di emergenza
In materia di ambiente la preliminare messa in sicurezza del sito inquinato costituisce una misura idonea ad evitare ulteriori danni e la diffusione dei fenomeni di inquinamento ambientale e rientra pertanto nel genus delle misure precauzionali: non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, tale misura, data la sua sostanziale natura di atto urgente, non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile
Cass. Sez. III n. 22096 del 23 maggio 2023 (CC 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Sansone
Ecodelitti.Confisca
La disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: mentre per le condotte di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies cod. pen. la confisca di quanto indicato nell’art. 452-undecies cod. pen. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. e, per equivalente, a norma dell’art. 452-undecies, comma 2, cod. pen.
TAR Puglia (BA) Sez. II n. 788 del 19 maggio 2023
Sviluppo sostenibile.Impianti in zone agricole
L’art. 12, comma 7, del d.lgs n. 387/2003 consente espressamente l’ubicazione in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come appunto quelli eolici. Anche le linee guida adottate con il con d.m. 10.09.2010, in attuazione del comma 10 del citato art. 12 del d.lgs n. 387/2003, all’allegato 3 (paragrafo 17), stabiliscono che “le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei”. Naturalmente in concreto devono vagliarsi alcuni fattori, come la tutela della biodiversità, nonché del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
Corte costituzionale n.115 del 8 giugno 2023
Oggetto: Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Liguria - Modifica all'art. 14 della l. reg.le n. 12 del 1995 - Ridefinizione dei confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua - Rinvio alle cartografie contenute nell'allegato A della l. reg.le n. 12 del 1995 - Riperimetrazione dei parchi regionali indicati.
Dispositivo: non fondatezza
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