Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2245 del 3 marzo 2023
Ambiente in genere.Determinazione dei valori limite di emissione nei provvedimenti di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale
Nelle determinazioni di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale, l’autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi delle soglie tecniche di miglior tecnologia, in tre casi specifici:
- quando lo richieda la pianificazione regionale in materia di ambiente, tutela delle acque o emissioni;
- quando lo richieda la normativa regionale;
- quando, in mancanza di autorizzazione integrata ambientale, lo richieda il provvedimento autorizzatorio.
Non si applica l’art. 35 del decreto legge n. 133 del 2014, allorchè l’impianto, in quanto autorizzato a livello regionale e non nazionale, non sia sussumibile nell’alveo applicativo delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Costituisce, quindi, scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in adesione al principio di precauzione, che l’autorità preposta imponga limiti e prescrizioni più rigorosi in relazione a situazioni di vetustà dell’impianto, per il quale non si dimostri il possesso dei requisiti della migliore tecnologia disponibile.
Il tutto muovendo dall’ineludibile regola cardine, secondo cui i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite.
TAR Toscana Sez. III n. 222 del 27 febbraio 2023
Beni ambientali.Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e autorizzazione paesaggistica
Il diniego – anche parziale – dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare; e, a maggior ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora l’autorizzazione richiesta riguardi la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l’ordinamento esprime un chiaro favore (l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 qualifica di pubblica utilità le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; l’art. 11 del d.lgs. n. 28/2011 stabilisce l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, come già l’art. 4 co. 1-bis del d.P.R. n. 380/2001), potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici. La valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può, di conseguenza, ridursi all'esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti e favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica
Corte costituzionale n. 48 del 23 marzo 2023
Oggetto: Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Interventi di promozione delle comunità energetiche rinnovabili [CER] - Prevista attività della CER - Predisposizione di un bilancio energetico annuale; adozione di un programma triennale di interventi volti a ridurre i consumi energetici da fonti non rinnovabili e all'efficientamento dei consumi energetici - Promozione di progetti di efficienza energetica, anche innovativi, a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati al risparmio energetico nonché all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili - Invio di tali documenti al tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici e, limitatamente al programma triennale di interventi, anche alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il piano energetico ambientale regionale.
Previsione che la CER può stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente [ARERA] e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia.
Modalità di partecipazione e costituzione delle CER - Previsione che i Comuni che intendono procedere alla relativa costituzione adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo di energia.
Previsione che la Giunta regionale definisce, con apposito disciplinare, i requisiti dei soggetti che possono parteciparvi.
Previsione che per gli oneri derivanti dalle azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di auto-consumatori e delle CER sul territorio regionale e dagli interventi di sostegno finanziario alla fase di attivazione o costituzione si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento per l'esercizio 2022 - Assicurazione della copertura finanziaria della relativa spesa per l'anno 2022 mediante variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa - Previsione che, per le annualità successive al 2022, ai medesimi oneri si provvede con le rispettive leggi di bilancio - Istituzione, con legge di bilancio, di un apposito e nuovo stanziamento annualmente determinato e iscritto, le cui risorse sono necessarie a far fronte agli oneri derivanti dagli interventi di contribuzione alla realizzazione degli impianti a decorrere dall'anno 2023.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
A.I.A. – Articolo 29-octies: una delle non poche disposizioni sconclusionate contenute nel 152/2006
di Marcello FRANCO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1776 del 21 febbraio 2023
Ambiente in genere.Inquinamento e responsabilità
In materia ambientale, l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del “più probabile che non”, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare il principio “chi inquina paga” (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento. Per poter presumere l’esistenza di un siffatto nesso di causalità l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione
Cass. Sez. III n. 7237 del 21 febbraio 2023 (UP 22 nov 2022)
Pres. Di Nicola Est. Semeraro Ric. Carosi
Caccia e animali.Traffico illecito di animali da compagnia
L’introduzione, tramite attività organizzate, degli animali di cui all’art. 4 della legge n. 201 del 2010 deve avvenire mediante condotte, finalizzate a procurare per sé o per altri un profitto, realizzate mediante la predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione. La parola attività è, infatti, adoperata al plurale ed indica, quindi, un complesso di mezzi, di risorse, di cui un soggetto di avvale per realizzare il suo fine, qui l’introduzione; tali attività devono essere organizzate, cioè devono avere una struttura ordinata, finalizzata alla commissione del fatto, mediante la connessione dei beni, dei mezzi, delle risorse affinché possano operare insieme per la realizzazione del fine illecito.
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