Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 25528 del 6 luglio 2021 (UP 11 dic 2020)
Pres. Andreazza Rel. Aceto Ric. Mastrangelo
Ambiente in genere.Procedura estintiva di cui agli articoli 318-bis e ss., d.lgs. 152\2006
Il danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette di cui all’art. 318-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, non si identifica con il “danno ambientale” di cui all’art. 300, stesso decreto. Il meccanismo delineato dagli artt. 318-bis e segg., d.lgs. n. 152 del 2006, è volto a stabilire la sequenza degli atti prodromici all’estinzione delle contravvenzioni previste e punite dal d.lgs. n. 152 del 2006, non a condizionare l’esercizio dell’azione penale. Lo scopo della prescrizione è quello di «eliminare la contravvenzione accerta» (così testualmente l’art. 318-ter, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006), non di subordinare al suo adempimento la procedibilità dell’azione; la sospensione del procedimento, dall’iscrizione della notizia di reato alla definizione della procedura conseguente all’adozione della prescrizione, è volta a impedire inutili processi ed evitabili pendenze giudiziarie
TAR Campania (NA) Sez. II n. 4150 del 17 giugno 2021
Urbanistica.Ordinanza di demolizione e violazione del principio del ne bis in idem
Con riferimento all’ordinanza di demolizione non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem in materia penale, semplicemente perché entrambi i provvedimenti demolitori, emanati rispettivamente dall’autorità giudiziaria penale e da quella amministrativa comunale, condividono una natura essenzialmente amministrativa e non penale. Invero, tutte le misure sanzionatorie irrogate dall’autorità comunale in ambito edilizio hanno carattere eminentemente ripristinatorio dell’ordine giuridico violato e non afflittivo della singola posizione individuale, con la conseguenza di esulare dal perimetro della responsabilità penale come ricostruita dalla giurisprudenza della Corte EDU valorizzando il profilo punitivo e deterrente che ne costituirebbe l’essenza
Il campo di applicazione del DM n. 188/2020 che istituisce un nuovo regime di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) per la carta recuperata.
di Massimo RAMUNNI e Massimo MEDUGNO
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 553 del 15 giugno 2021
Rifiuti.Abbandono e negligenza del proprietario dell'area
L’art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce rilievo alla negligenza del proprietario, che – a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti - si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate. L’art. 192 – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti. La condotta illecita del terzo – ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi – dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.
I vincoli di tutela indiretta dei beni culturali immobili
di Davide GAMBETTA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5302 del 13 luglio 2021
Beni culturali.Rapporto, nella valutazione della portata di un vincolo culturale, fra motivazione del vincolo e mappale allegato al decreto impositivo del vincolo stesso
L’ambito oggettivo di estensione del vincolo culturale non si ricava esclusivamente dalla sua motivazione; ciò in quanto in sede di motivazione, l’Amministrazione può limitarsi a menzionare, anche a titolo esemplificativo, soltanto alcuni degli elementi caratteristici da cui può desumersi il particolare valore storico-artistico del relativo immobile, inteso nel suo insieme
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