Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 12459 del 1 aprile 2021 (CC 13 gen 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Reynaud Ric. Merico
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e consumazione del reato
La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato a forma libera e progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l'"iter" criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente. Il momento consumativo del reato si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento. Dovendosi, di fatti, applicare la disciplina del reato permanente, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dopo la ultimazione sia dell'attività negoziale, sia dell'attività di edificazione, e cioè, in quest'ultima ipotesi, dopo il completamento dei manufatti realizzati.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2563 del 26 marzo 2021
Urbanistica.Costruzione tettoia su lastrico solare e nozione di sopraelevazione
La disciplina di cui all’art. 90 del d.P.R. 380 del 2001 non fornisce una definizione di sopraelevazione, tale da importare necessariamente il concetto di creazione di superficie abitabile. Tuttavia, tale accezione è fatta propria dalla giurisprudenza alla luce dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. Infrastrutture e trasporti del 17 gennaio 2018), ritenuto strumento utile in senso interpretativo. Il detto aggiornamento prevede infatti che "Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) [i.e. sopraelevazione della costruzione]" (art. 8.4.3). La detta precisazione non è però idonea ad inficiare la correttezza dell’interpretazione secondo cui è possibile configurarsi la nozione di superficie abitabile anche in presenza di tettoie che, per la loro tipologia costruttiva e per il carattere della stabilità, potessero essere utilizzate a tal fine (segnalazione ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 13281 del 9 aprile 2021 (UP 23 mar 2021)
Pres. Andreazza Est. Sessa Ric. Masselli
Rifiuti.Operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006
L’operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 è collegata alla bonifica del sito in osservanza ai progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e ss. del D.Lgs. cit., trova applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riguardo ai «… reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1», ossia relativamente a reati che, per un verso, siano diversi da quello in relazione al quale è intervenuta la bonifica del sito inquinato e che, per altro verso, rientrino nel genus degli illeciti ambientali. Tale natura, tuttavia, non può riconoscersi al reato previsto dall’art. 677, commi 2 e 3, cod. pen., per cui v’è stata condanna, che appartiene al novero delle contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità, nelle quali l’interesse tutelato è, per l’appunto, quello alla salvaguardia dell’incolumità pubblica.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3665 del 10 maggio 2021
Urbanistica.Destinazione d’uso di un immobile
La destinazione d’uso è oggettiva, cioè riferita alla tipologia di attività generalmente ammissibile, non meramente soggettiva, in base alla tipologia di soggetti coinvolti
TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 1082 del 8 aprile 2021
Ambiente in genere. ZPS, SIC e aree protette
Le ZPS -insieme ai SIC -costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Le ZPS, non sono aree protette nel senso tradizionale e non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92, obiettivo della direttiva è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali, con la designazione delle Zone di protezione speciale. L’individuazione e la delimitazione dei SIC e delle ZPS avviene sulla base di regole procedurali del tutto peculiari e la delimitazione dei siti e delle zone in questione non risulta disciplinata dalla normativa in tema di predisposizione dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui alla l. 394 del 1991. Al riguardo, se per un verso è possibile che una ZPS ricada all’interno di un’area naturale protetta ai sensi della l. 394, cit., per altro verso tale considerazione conferma e non esclude la diversità ontologica che caratterizza le due figure
Cass. Sez. III n. 13263 del 9 aprile 2021 (UP 10 feb 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Reynaud Ric. Volpi
Urbanistica.Rimozione delle opere abusive e applicazione art. 131-bis cp
Pur essendo vero che per la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è del tutto indifferente considerare se, e fino a quando, perdurino le conseguenze lesive di un reato permanente, da un lato va ribadito che per tale giudizio occorre innanzitutto esaminare l’oggettiva gravità del danno arrecato all’interesse protetto al momento della consumazione del reato, d’altro lato non può appunto attribuirsi valore positivo ad una condotta riparatrice non immediata e, soprattutto, non spontanea, ma imposta sotto minaccia dell’applicazione di ulteriori sanzioni, anche gravi (si allude all’acquisizione gratuita dell’area interessata al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001).
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