Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Il principio della fattibilità tecnica ed economica alla luce dell’art. 178 D.lgs.152/2006
di Stefano MAGLIA e Francesca MINISCALCO
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 216 del 30 marzo 2021
Urbanistica.Lottizzazione abusiva cartolare e comunicazione di avvio del procedimento
E' ravvisabile l’ipotesi di lottizzazione abusiva cartolare solamente quando sussiste un quadro indiziario, sulla scorta degli elementi indicati dalla norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti. In altri termini, non è sufficiente il mero riscontro dell’avvenuto frazionamento di un terreno, dovendosi acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti. Pertanto, l’individuazione della lottizzazione abusiva presuppone l’accertamento di una serie di elementi, accertamento che implica indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni. Ne consegue che, “in termini generali, l’avvio del procedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva non può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento; infatti, essendo molteplici gli elementi che caratterizzano la lottizzazione abusiva, la loro verifica implica un accertamento complesso al quale i soggetti interessati possono utilmente cooperare, restringendo, pertanto, lo spazio entro il quale può trovare applicazione la norma di cui” all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241
Corte costituzionale n. 74 del 21 aprile 2021
Oggetto: Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Ricostituzione dell'attività agricola nelle aree colpite da xylella - Previsione che esonera, nelle aree dichiarate infette dal batterio, dalla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica, l'attività di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali. Disposizioni attuative della legge regionale n. 20 del 1998 [Turismo rurale] e dell'art. 45 del Piano paesaggistico territoriale regionale - Previsione che consente le attività previste dalla legge regionale n. 20 del 1998, senza necessità di approvazione regionale, e le attività previste dall'art. 45 del PPTR, salvo che il Comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Economia circolare e discariche di rifiuti: prima lettura del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121: il bene del male?
di Alberto PIEROBON e Roberto QUARESMINI
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 294 del 23 marzo 2021
Rifiuti.Indennità di disagio ambientale
Anche se un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune – non può negarsi che esso arrechi (o sia astrattamente in grado di arrecare) disagi e danni non solo agli appartenenti del comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi. Per «indennità» di disagio ambientale si intende una somma che sintetizzi l’incidenza, per i comuni interessati, del disagio medesimo. Il disagio ambientale è una situazione di fatto e fa riferimento ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto. In altre parole, va intesa in senso non limitato alla condizione del comune sul cui territorio insiste una discarica, che per ciò solo deve da quella presenza subire esternalità negative, sia economiche che di qualità della vita, ma anche ad altre condizioni: come, ad esempio, alla condizione dei comuni che hanno un giusto titolo a conferire in una discarica e che si vedono, per un diverso uso di quella discarica, ridotta la capacità di fruirne.
Cass. Sez. III n. 12729 del 2 aprile 2021 (UD 14 dic 2020)
Pres. Andreazza Est. Andronio Ric. PG in proc. Dell’Isola
Beni Ambientali.Immobili e aree di cui all’art. 143, lett. e) dlv 42\2004
L’affermazione secondo cui la tutela penale dell’art. 181 non si riferisce ai beni di cui all’art. 143, comma 1, lettera e), deve essere confermata, ma occorre parimenti ribadire che il vincolo imposto ai sensi di tale lettera e) non resta comunque privo di conseguenze. Sul piano amministrativo, la presenza del vincolo paesaggistico incide, infatti, sul procedimento per la formazione del titolo edilizio necessario per la legittimità degli interventi edilizi disciplinati dal d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 6, comma 1; art. 20, comma 9; art. 22, comma 6) e sulla qualificazione delle variazioni al progetto approvato (ritenute sempre essenziali, quando non in totale difformità, dal citato d.P.R. n. 380, art. 32, comma 3); sul piano penale, la presenza del vincolo qualifica le condotte di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo
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