Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 13817 del 14 aprile 2021 (UP 5 feb 2021)
Pres. Andreazza Est. Scarcella Ric. Pascariello
Rifiuti.Reato e violazione amministrativa
Le peculiari qualifiche soggettive rivestono nell'ambito della fattispecie di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva "fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2". In altri termini, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all'applicazione della norma penale avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo - infliggendo la sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiuntamente se trattasi di rifiuti pericolosi. Tuttavia, tale differenziazione non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l’atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati. La ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, secondo l’autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti, ed in particolare la norma in questione è finalizzata ad: «impedire ogni rischio di inquinamento derivante da attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità, escluse perciò solo quelle del privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico».
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2848 del 8 aprile 2021
Sviluppo sostenibile.Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in area agricola
Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non possono sempre essere ubicati in zona agricola, dovendosi nella appropriata sede istruttoria verificare (tra le altre questioni) la compatibilità della localizzazione dell’impianto con le peculiari esigenze legate alla vocazione del territorio; ciò non di meno risulta inibito alla Regione procedere ad automatici meccanismi preclusivi invocando una destinazione urbanistica comunque non incompatibile con la realizzazione di opere che –una volta debitamente autorizzate - comunque si caratterizzano per essere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (art. 12 comma 1 d. leg.vo 387/03). L’autorizzazione, infatti, può essere negata solo al ricorrere dei presupposti prescritti dalla disciplina speciale di cui al comma 10 dell’art. 12 D.Lgs n. 387/2003, ovvero previa determinazione nel territorio regionale di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti
L’evoluzione del Permesso di Costruire ed il Decreto Semplificazione
di Antonio VERDEROSA
Apriamo le «scatole nere» del rifiuto EER 191212
di Alberto PIEROBON
TAR Veneto Sez. II n. 464 del 8 aprile 2021
Ambiente in genere.Accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale
La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, specificamente contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241. In particolare, nell’ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. decreto legislativo) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici, nonché quelle di cui all’elenco del primo e del secondo comma dell’art. 5. Il terzo comma dell’art. 5 impone alla P.A. di applicare “in modo restrittivo” le disposizioni dei primi due commi della medesima disposizione, che elencano appunto i casi di esclusione dell’accesso, “effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso”. Dunque, risulta contraddittorio rispetto a tali premesse consentire che la pretesa all’ostensione venga frustrata sulla base della mera pendenza di un procedimento giudiziario (segnalazione Avv. M. Cerruti)
Cass. Sez. III n. 12961 del 6 aprile 2021 (CC 26 feb 2021)
Pres. Sarno Est. Galterio Ric. Mantoni
Polizia Giudiziaria. Guardie zoofile ENPA
Le guardie zoofile ENPA, pur non rivestendo la qualità di agenti di polizia giudiziaria, sono pur sempre "guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta", atteso che la legge n. 611 del 1913, recante norme relative alle società protettrici degli animali, prevedeva espressamente la possibilità di nomina da parte delle stesse società di guardie, cui era da riconoscersi, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possibilità questa confermata dalla legge n. 612 del 1938 n. 612, istitutiva dell'E.n.p.a.). Ora, se è vero che, in base al d.P.R. del 31 marzo 1979, l'ENPA ha perso il carattere di persona giuridica pubblica, è altrettanto vero che l'art. 5 del citato decreto presidenziale, pur avendo privato le guardie zoofile della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ha mantenuto alle stesse la qualifica di guardie giurate.
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