Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 4771 del 8 febbraio 2021 (CC 14 ott 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Corbetta Ric. Comune Otranto
Beni ambientali.Opere stagionali in area vincolata
In tema di reati edilizi e paesaggistici, nel caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistente in zona vincolata legittimamente installata sulla base dell'autorizzazione per soddisfare esigenze stagionali, il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quello punito dall'art. 181, comma 1, d. lgs. 21 gennaio 2004, n. 42, si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso . Si tratta pertanto di un reato istantaneo, che si perfeziona con la mancata rimozione dell’opera nel termine stabilito dall’autorizzazione, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo
TAR Veneto Sez. II n. 90 del 25 gennaio 2021
Beni culturali.Giudizio sul valore storico e artistico di un’opera o di un immobile
Nel formulare il giudizio sul valore storico e artistico di un’opera o di un immobile l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio allorchè la P.A. sia chiamata ad accertare l'altezza di un determinato candidato o il grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
Cass. Sez. III n. 3583 del 28 gennaio 2021 (CC 10 dic 2020)
Pres. Marini Est. Semeraro Ric. Polizia
Beni culturali.Installazione dehors
Le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Ai sensi dell’art. 21 comma 4, del d.lgs. 42/2004, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. L’esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perché ricompresi nell'art. 10 d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione, è pertanto punita ex art. 169 d.lgs. 42/2004, salvi gli effetti del cd. decreto rilancio (fattispecie relativa ad installazione di dehors)
Corte costituzionale n. 21 del 17 febbraio 2021
Oggetto: Caccia - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna selvatica - Attuazione dei piani di abbattimento - Previsto avvalimento dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei Comuni, nonché, tra gli altri, delle guardie giurate private, purché tutti in possesso di licenza di caccia - Affiancamento al personale regionale, per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, anche di soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA - Equiparazione dei cacciatori iscritti in apposito registro regionale a quelli che abbiano frequentato i suddetti corsi, per la specie di riferimento - Autorizzazione regionale per i cacciatori abilitati, per i soggetti addetti alla vigilanza venatoria, per i proprietari o conduttori dei fondi interessati e per le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ambito territoriale di caccia [ATC], al controllo dei cinghiali.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Consiglio di Stato Sez. VI n. 484 del 15 gennaio 2021
Urbanistica.Giurisdizione esclusiva del g.a. in tema di sanzioni pecuniarie in materia urbanistica ed edilizia
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2r.d. n. 639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
La configurabilità del tentativo nel delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti
di Giulio MONFERINI
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