Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 32688 del 23 novembre 2020 (UP 17 set 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Corbetta Ric. Goffredini
Rifiuti.Concorso tra reato di cui all’art. 29-quaterdecies, comma 1 e reato previosto dall’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06
Il reato di cui all’art. 29-quaterdecies, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 può concorrere con il reato previsto dall’art. 256, comma 2, del medesimo d.lgs., stante la differenza strutturale tra le due fattispecie di reato.
Consiglio di Stato Sez.V n. 6976 del 12 novembre 2020
Rumore.Responsabilità civile per immissioni intollerabili
La cognizione per la responsabilità civile per immissioni intollerabili ai sensi degli artt. 844 e 2043 cod. civ. è di spettanza del giudice civile e ricorre, infatti, (non solo in caso di provvedimenti amministrativi illegittimi ma) anche in presenza di provvedimenti amministrativi legittimi, cioè contenenti la fissazione di limiti di emissioni e di immissioni conformi a quelli fissati dalla normativa di settore, che tuttavia non vengano rispettati dai destinatari (o fatti rispettare dai soggetti tenuti all’attività di controllo e di vigilanza, compresi gli enti autori dei provvedimenti), ovvero che, anche qualora rispettati, si riferiscano ad attività che producano immissioni che, per rumore, superano comunque la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Tanto è vero che -ove il superamento della normale tollerabilità del rumore sia accertato nell’ambito di un giudizio civile ordinario- le immissioni vanno inibite e i danni vanno risarciti, ai sensi dei citati artt. 844 e 2043 cod. civ., anche se i valori assoluti delle emissioni e i valori assoluti e differenziali delle immissioni siano contenuti nei limiti di legge
Superfici filtranti e impianti AIA: il problema delle acque di dilavamento
di Matteo BENOZZO
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6937 del 11 novembre 2020
Ambiente in genere. Caratteristiche e finalità dell'AIA
In linea generale, l’autorizzazione integrata ambientale – il cui scopo, secondo la disciplina scaturente dalle fonti multilivello (europea, nazionale e regionale/provinciale), è quello di superare i limiti della regolamentazione settoriale (acqua, aria, suolo, rifiuti, ecc.) che, fornendo approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, possono favorire il trasferimento dell’inquinamento da una matrice ambientale all’altra anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso – si inserisce in un rapporto dialettico tra impresa esercente l’attività industriale (la quale, per tipologia e dimensioni, rientri nel campo di applicazione della relativa normativa) d’un lato, e l’Amministrazione d’altro lato, vòlto a ad individuare ed applicare, nel corso dell’esercizio dell’attività, le soluzioni tecniche di tipo impiantistico, gestionale e di controllo, che siano anche economicamente sostenibili, per eliminare a monte (se possibile) e comunque ridurre gli impatti ambientali, nonché per gestire consapevolmente ogni inquinamento prodotto dall’attività medesima. Trattasi, pertanto, di rapporto dinamico, fisiologicamente destinato ad evolversi nel corso del tempo, essendo alle relative prescrizioni e condizioni, imposte e/o ‘contrattate’, connaturato un certo tasso fisiologico di genericità e mutevolezza nel tempo.
Cass. Sez. III n. 32585 del 20 novembre 2020 (CC 16 ott 2020)
Pres. Liberati Est. Gai Ric. Cifalà
Caccia e animali. Maltrattamento
In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod. pen., è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali, per cui non è necessario l’accertamento di lesioni. L'assenza di malattie, pertanto, non può essere considerata di per sé elemento idoneo a escludere le gravi sofferenze degli animali.
Consiglio di Stato Sez. II n. 6935 del 11 novembre 2020
Rifiuti.Discarica e obblighi di corretta gestione
Nell’ipotesi in cui una discarica non sia più attiva ma non sia stata ancora definitivamente chiusa, permangono in capo al titolare dell’autorizzazione gli obblighi relativi alla corretta gestione dell’impianto e quindi al rispetto non solo delle prescrizioni dell’autorizzazione ma di tutta la normativa ambientale in materia di rifiuti, scarichi, acque ed emissioni nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica
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