Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Il bosco ha anche valore paesaggistico e ambientale, bisogna capirlo una volta per tutte
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato n.4196 del 1 luglio 2020
Rifiuti.Rapporto tra il Catalogo Europeo Rifiuti e la disciplina eurounitaria sulla spedizione dei rifiuti
Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione relativa al rapporto tra il Catalogo Europeo Rifiuti (CER 19.12.12, rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico per operazioni di recupero R1/R2) e le relative classificazioni e la disciplina eurounitaria relativa alla spedizione di rifiuti. In particolare, il collegio ha chiesto alla Corte se, con riferimento alle spedizioni di rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, le previsioni dell’art. 16 della direttiva 2008/98/CE ed il relativo considerando n. 33, espressamente concernenti la spedizione di rifiuti, siano o meno prevalenti rispetto alla classificazione risultante dal Catalogo Europeo Rifiuti.
TAR Puglia (LE) Sez. III n. 647 del 18 giugno 2020
Urbanistica.Nozione di “attività industriale” ai sensi dell'art.19 TU edilizia
Il significato da attribuire all’inciso “attività industriali” di cui al comma 1 dell’art. 19 dpr 380\01 va tracciato in maniera autonoma, prescindendo dalla omonima categoria civilistica. È di ausilio, a tal fine, il raffronto tra il primo ed il secondo comma. Appare evidente che nella prima ipotesi sono raggruppate quelle attività di produzione di beni o servizi che non prevedono un contatto diretto con l’utente finale. Viceversa, nel secondo comma sono contemplate attività che implicano l’accesso alla costruzione o impianto anche di soggetti diversi da quelli che svolgono l’attività (così quelle “turistiche”, “commerciali” e “direzionali”). Ciò sembra comprovato dalla circostanza che mentre al comma 1 si parla di “prestazione di servizi” in quello successivo si impiega l’espressione “svolgimento di servizi”. Detta differenza non appare neutra da un punto di vista urbanistico atteso che lo svolgimento di attività che, per loro natura, prevedono l’affluenza di utenza esterna importa un carico diverso sul territorio e giustifica un regime di contribuzione più oneroso, che si avvicina a quello residenziale ex art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Consiglio di Stato Sez. VI n.3803 del 15 giugno 2020
Urbanistica.Mutamento di destinazione d’uso
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, il mutamento di destinazione d'uso non autorizzato e attuato senza opere, dà luogo a una c.d. variazione essenziale sanzionabile, se e in quanto implichi una modifica degli standards previsti dal D.M. 2/4/1968, ossia dei carichi urbanistici relativi a ciascuna delle categorie urbanistiche individuate nella fonte normativa statale in cui si ripartisce la c.d. zonizzazione del territorio. In caso contrario, non essendo stata realizzata alcuna opera edilizia né alcuna trasformazione rilevante, il mutamento d'uso costituisce espressione della facoltà di godimento, quale concreta proiezione dello ius utendi, spettante al proprietario o a colui che a titolo a godere del bene.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3459 del 3 giugno 2020
Urbanistica.Contributo di costruzione per l'imprenditore agricolo a titolo principale
L’art. 17, comma3, D.P.R. n. 380/2001 contempla l’esonero del contributo di costruzione per l'imprenditore agricolo a titolo principale, quanto alle opere funzionali alla conduzione del fondo, affermando un principio fondamentale che la L.R. Campania n. 14/1982 declina nel distinto, ma contiguo, ambito disciplinare del computo delle volumetrie utili a fini edificatori in presenza della medesima ratio (svolgimento di attività agricola da parte dell’imprenditore agricolo a titolo principale)
Cass. Sez. III n. 19363 del 26 giugno 2020 (UP 23 giu 2020)
Pres. Di Nicola Est. Scarcella Ric. Mandarino
Beni Ambientali.Effetti della valutazione paesaggistica
Il rilascio della valutazione paesaggistica, all'esito della precritta procedura, non determina sic et simpliciter l’operatività della speciale causa di non punibilità per la contravvenzione addebitata, dovendo essere sempre accertata dal giudice la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la "sanatoria" quale, ad esempio, la riconducibilità dell’opera contestata alla categoria degli interventi definibili “minori”. Pertanto, anche il rilascio della valutazione di compatibilità paesaggistica, all'esito della procedura prescritta dall'art. 181, co. 1quater, D.lgs. n. 42/2004, non determina automaticamente la non punibilità del reato paesaggistico
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