Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Toscana Sez. II n. 523 del 30 aprile 2020
Rifiuti.Traversine ferroviarie dismesse
Le traversine di legno, già utilizzate in ambito ferroviario se prodotte dopo il 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.M. 17 aprile 2003, sono da considerarsi rifiuti pericolosi; il citato DM Sanità è relativo alle “restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Creosoto - Difeniletere pentabromato - Difeniletere octabromato)” e le traversine ferroviarie dismesse, come risulta da ampia giurisprudenza, sono state individuate come impregnate di olio di creosoto e quindi pericolose. Di fronte a ciò, non è idoneo ad escludere la natura di rifiuti delle stesse il solo richiamo alla volontà di parte ricorrente di utilizzare le traversine stesse, poiché se ciò dimostra l’assenza di volontà di disfarsene, non è però sufficiente a dimostrare altresì la mancanza dell’obbligo di disfarsene, anch’esso contemplato dall’art. 183 d.lgs. n. 152/2006 .
Cass. Sez. III n. 14544 del 12 maggio 2020 (UP 21 feb 2020)
Pres. Rosi Est. Gai Ric. Catalano
Beni Ambientali.Attività agro-silvo-pastorali e taglio degli alberi
L’inquadrabilità degli interventi realizzati nell'alveo normativo di cui all'art. 149 lett. b) del D.Lvo n. 42/2004, che esclude la necessità dell'autorizzazione solo per le attività agro silvo-pastorali, deve essere circoscritto agli interventi che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata, da cui l’irrilevanza di eventuali autorizzazioni rilasciate incompatibili con il dettato normativo. Ciò in base al principio, quanto al taglio degli alberi, che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 lett. b) del decreto n. 42 del 2004, e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata
Consiglio di Stato Sez. III n. 3046 del 13 maggio 2020
Rifiuti.Provvedimento che ordina il ripristino delle regolari condizioni di un impianto di incenerimento
L’adozione di un provvedimento che ordina il ripristino delle regolari condizioni di un impianto di incenerimento per la sua riattivazione costituisce atto sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che l’eventuale vizio di incompetenza non comporta comunque l’annullamento dell’atto.
Cass. Sez. III n. 14724 del 13 maggio 2020 (Ud 24 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Gentili Ric. Gatti ed altri
Rifiuti.Discarica abusiva e momento consumativo del reato
I reati di cui all’art. 256, comma 3, del d. lgs. n. 252 del 2006 attengono alle condotte di chi realizzi o gestisca una discarica di rifiuti non autorizzata; si tratta di un reato avente le caratteristiche della permanenza, posto che la lesione del bene interesse tutelato si perpetua, determinando la perdurante flagranza del reato, non solo per tutto il periodo in cui la discarica abusiva, attraverso il conferimento e/o la manipolazione dei rifiuti in corso di svolgimento in essa, è materialmente in esercizio, ma anche sino a che, in assenza di provvedimenti autoritativi che la sottraggano alla disponibilità del gestore, non ne sia esaurita anche la fase cosiddetta postoperativa, cioè sino alla conclusione delle procedure di chiusura, consistenti nella rimozione dei rifiuti e nella bonifica dell’area, imposte dalla legge, ovvero con il rilascio della autorizzazione amministrativa
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3202 del 10 maggio 2020
Rifiuti.impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in area agricola
Il tenore letterale del terzo comma dell’articolo 196 del D. Lgs. n. 152/2006 esclude che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti debba avvenire necessariamente ed esclusivamente in aree industriale, così esprimendo una previsione tendenziale e di massima, un criterio direttivo di preferenza cui devono attenersi in linea di principio le regioni, coerentemente con la peculiare forma verbale usata dal legislatore, secondo cui le regioni “privilegiano” la realizzazione dei predetti impianti in tali zone. Del resto è agevole intuire la ratio di un simile criterio direttivo, volto a sottolineare la natura industriale di tali impianti, collocandoli quindi preferibilmente, in coerenza con il disegno urbanistico delineato dallo strumento di governo del territorio, nella zona da quest’ultimo individuata per le attività industriali; tuttavia, la circostanza che tale collocazione costituisca solo una indicazione di massima ovvero un criterio preferenziale è confermata dalla espressa previsione che essa deve essere comunque compatibile con le peculiari caratteristiche dell’area: insomma il legislatore ha inteso fissare una indicazione preferenziale, astratta, salvo poi a demandare in concreto la verifica e la valutazione della sua compatibilità.
DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48
Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
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