Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Sicilia (CT) Sez.III n. 717 del 24 marzo 2020
Urbanistica.Presupposti per la cessione di cubatura
Le condizioni in presenza della quali si ritiene legittima la cessione di cubatura attengono a: ubicazione degli immobili nella stessa zona omogenea; contiguità degli immobili per gli effetti urbanistici (nel senso, cioè, che gli immobili devono essere ubicati della medesima zona e devono avere la medesima destinazione); identità delle opere di urbanizzazione, realizzate per l’intera zona, poste al servizio del fondo cedente e del fondo beneficiario della cubatura; non alterazione del carico urbanistico della zona e immutata densità territoriale complessiva, a seguito della ridistribuzione della volumetria tra i due fondi. In particolare, la contiguità va intesa come effettiva e significativa vicinanza, in quanto, se così non fosse, nella zona in cui viene aggiunta cubatura potrebbe determinarsi un superamento della densità edilizia massima consentita dallo strumento urbanistico.
Cass. Sez. III n. 10917 del 1 aprile 2020 (UP 12 nov 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Di Stasi Ric. Cassiano
Urbanistica.False attestazioni o asseverazioni
Il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l'esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma giudizi. Iintegra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) la condotta del tecnico-professionista - commessa prima della modifica dell'art. 20, comma 13, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, disposta dalla dalla legge 12 luglio 2011 n 106 - che, per esempio, attesti, nella planimetria e nella relazione illustrativa allegate alla domanda di permesso di costruire, una falsa destinazione d'uso dell'opera o che, più in generale, rediga planimetrie finalizzate alla domanda per il rilascio del permesso di costruire non corrispondenti alla realtà, giacché dette planimetrie non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentatovi, ma svolgono la funzione di dare alla P.A. - la quale resta pur sempre titolare del potere di procedere ad accertamenti autonomi - un'esatta informazione sullo stato dei luoghi
TAR Piemonte Sez. II n. 210 del 23 marzo 2020
Ambiente in genere.VIA e valutazione unitaria delle opere
Per valutare se occorra o meno la VIA di un determinato intervento, è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto di ampliamento di un’opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l’amministrazione non può effettuare una valutazione “parcellizzata” di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione
Cass. Sez. III n. 12024 del 14 aprile 2020 (UP 19 dic 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Vasellini
Rifiuti.Digestato quale sottoprodotto
La massa sia liquida che solida, residuo del processo di biodigestione (cosiddetto digestato), costituisce sostanza di origine vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura, va qualificata come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Da cui l’ulteriore rilievo che l’applicazione della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
Ecologia del paesaggio
di Luigi FANIZZI
TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n.3375 del 18 marzo 2020
Urbanistica.Presupposti della fattispecie di lottizzazione abusiva
Ai fini della fattispecie di lottizzazione abusiva, ex art. 30 D.P.R. n. 380/2001, la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché la conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire.
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