Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 9736 del 11 marzo 2020 (CC 30 gen 2020)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Forchetta
Ecodelitti.Legittimità costituzionale dell’art. 452-bis c.p.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 452-bis cod. pen. (delitto di inquinamento ambientale). Gli elementi costitutivi della fattispecie rimandano a un fatto descritto in maniera sufficientemente precisa, ciò che consente di ritenere rispettato il vincolo imposto dall’art. 25, secondo comma, Cost. nella descrizione dell’illecito penale.
TAR Friuli VG Sez. I n. 102 del 13 marzo 2020
Ambiente in genere.VIA di competenza regionale
La diretta efficacia dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 (introdotto dall’art. 16, 2° co. del D. Lgs. n. 104 del 2017), rispetto alle istanze inoltrate agli organi della Regione, risulta subordinata, a norma del successivo art. 23, 4° co., al mancato adeguamento dell’ordinamento regionale nel termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Prescrive infatti l'art. 23, 4° co.: “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234”. Considerato, dunque, che il D. Lgs. n. 104 del 2017 è entrato in vigore dal 21 luglio 2017, la possibilità per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti è venuta a scadere non prima del 21 novembre 2017.
Cass. Sez. III n. 10460 del 23 marzo 2020 (CC 16 gen 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Cappello
Urbanistica. Giudice amministrativo e diniego sanatoria
La sospensiva, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di diniego sull'istanza di concessione in sanatoria non produce effetti automatici sul potere dovere del giudice penale di disporre ed attuare l'ordine di demolizione, atteso che in tale caso occorre accertare, anche con riferimento alle argomentazioni svolte nel ricorso proposto al giudice amministrativo, se il provvedimento cautelare di sospensione sia stato emesso per la sussistenza di vizi formali o sostanziali dell'atto impugnato o se derivi da carenza di motivazione senza incidenza sulla concedibilità o meno della richiesta di concessione in sanatoria. La pubblica amministrazione nell'esercizio dei propri poteri e di quelli di autotutela ben può rinnovare un atto che ritiene viziato, al fine di far cessare eventualmente la materia del contendere nel giudizio amministrativo, e procedere al conseguente annullamento di ufficio di quello viziato, sostituirlo con altro, giacché molte volte la pronuncia giurisdizionale di merito di annullamento si fonda su vizi formali eliminabili dall'autorità amministrativa.
TAR Lazio Sez. II-quater n. 3722 del 30 marzo 2020
Urbanistica.Nozione di tombatura
L’operazione di “tombatura” consiste nella chiusura totale con muratura dei locali che li rende inaccessibili e, di conseguenza, non idonei a determinare incremento di volumetria o superficie da computarsi ai fini urbanistici in quanto non utilizzabili. Pertanto tali locali non costituiscono superficie utile e non determinano un incremento volumetrico, rientrando nell’attività edilizia libera, disciplinata dall’art. 6, lett. c) d.P.R. n. 380/2001, al pari dei “volumi tecnici” (che sono del pari utilizzabili esclusivamente per contenere impianti ed assicurare la funzionalità dell’edificio cui sono asserviti, per cui sono accessibili esclusivamente per l’utilizzato degli impianti in essi collocati), dai quali si distinguono per non essere neppure accessibili, come nel caso dei “sottotetti non accessibili asserviti alla costruzione quale spazio vuoto utile all’isolamento termico ecc. (segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Campania (SA) Sez. II n. 361 del 11 marzo 2020
Urbanistica.Sanzioni edilizie e comunicazione di avvio del procedimento
La funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo mediante la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere gli interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all'azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della Pubblica amministrazione mediante una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell'interesse pubblico; se ciò non comporta che l'Amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l'Amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della rituale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento
Cass. Sez. III n. 10943 del 1 aprile 2020 (CC 21 gen 2020)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. Corsaro
Urbanistica. Notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato
In linea generale, la notifica al condannato dell’ordine di esecuzione, pur se doverosa, non costituisce, salvo diverse e specifiche disposizioni, presupposto per procedere all’attuazione di un provvedimento penale. Non solo non vi è alcuna previsione di legge la quale preveda la notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato come condizione di procedibilità per eseguire l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza divenuta irrevocabile, ma, anzi, secondo la giurisprudenza, la precisata attività di notificazione ha la funzione, ben diversa, di evitare aggravi di spese a carico del condannato e non spetta nemmeno al difensore di quest’ultimo
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