Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9634 del 9 novembre 2023
Urbanistica.Serra solare
Le serre solari mantengono la loro esclusiva precipua funzione di apporto di beneficio energetico e costituiscono "volume" non utilizzabile per finalità "umane". Una diversa interpretazione, infatti, potrebbe comportare un distorto utilizzo di tali impianti allo scopo di ottenere surrettizi ampliamenti volumetrici non altrimenti autorizzabili. Affinché la serra solare possa funzionare correttamente è necessario che sussista una determinata proporzione tra la superficie delle vetrate irraggiate dal sole, e il volume e la superficie interni della serra, e questo al fine di creare quell’innalzamento di temperatura che poi consente la cessione di calore alla parte dell’edificio che necessita di climatizzazione: da ciò si desume che il corretto funzionamento della serra sembrerebbe richiedere che per la maggior parte del tempo la parete che separa la superficie climatizzata e quella non climatizzata rimanga chiusa, onde favorire l’accumulo di calore nella serra.
Cass. Sez. III n. 47690 del 29 novembre 2023 (UP 15 nov. 2023)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric.Cocconi
Rifiuti.Scarti di origine animale
Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 2006 (attualmente ai sensi dell’art. 184 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006); diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Anche gli scarti di origine animale possono, dunque, essere considerati sottoprodotti solamente se, come ora stabilito dall’art. 183, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 152 del 2006, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1).Tale conclusione è stata ribadita anche alla luce del Regolamento 1069/2009/CE recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)".
TAR Umbria Sez. I n. 615 del 8 novembre 2023
Sviluppo sostenibile.Limiti alla superficie massima utilizzabile per impianti fotovoltaici
La tesi della inconfigurabilità di limiti alla superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici trova testuale smentita nelle disposizioni dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l’impostazione di fondo dell’insieme delle disposizioni contenute nell’art. 20, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell’art. 20). Dunque, proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo e la compromissione delle esigenze di protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici.
Novella art. 255 del Decreto Legislativo 152/2006. Abbandono di rifiuti da parte del privato, alcune precisazioni
di Rosa BERTUZZI
Cass. Sez. III n. 46686 del 21 novembre 2023 (UP 12 ott. 2023)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. La Mattina ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva prescrizione e confisca
Non è possibile disporre la confisca ex art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, a reato di lottizzazione abusiva prescritto, soltanto nel caso in cui, al momento in cui è maturata la prescrizione, l’istruttoria dibattimentale non abbia già consentito di accertare la sussistenza del reato. L’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva, pertanto, opera solo nel caso in cui, al maturare della stessa, la condotta lottizzatoria non sia già stata delineata in tutti i suoi elementi costitutivi, mentre, ove l’istruttoria prosegua per esigenze probatorie diverse, come quella di accertare non l’ “an” della sussistenza del reato, ma il “quando” della sua commissione, non può affatto ritenersi inibito il potere del giudice di disporre la confisca delle aree confiscate, pur nella contestuale presenza della declaratoria di estinzione del reato.
TAR Veneto Sez. IV n. 1533 del 31 ottobre 2023
Rifiuti.Classificazione dopo il trattamento
La possibilità di attribuire a un rifiuto il codice 19.12.12 dipende dall’accertamento della coesistenza di due elementi, vale a dire che non siano presenti componenti pericolose e che il materiale in questione sia assoggettato ad una procedura preliminare qualificabile come “trattamento meccanico”. Ciò che conta è la natura effettiva del rifiuto alla luce delle caratteristiche che il medesimo presenta in esito al processo di trattamento cui è sottoposto. Da ultimo, le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (S.N.P.A.), approvate con decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica assunto al prot. n. 47 del 9 agosto 2021, hanno chiaramente stabilito che “una condizione essenziale affinché i rifiuti derivanti dal trattamento siano classificabili con codici dell’elenco europeo differenti rispetto a quello del rifiuto d’origine è che il processo abbia portato alla formazione di un rifiuto differente dal punto di vista chimico-fisico (tra cui, composizione, natura, potere calorifico, caratteristiche merceologiche, ecc.)”.
Pagina 165 di 665