Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lazio (LT) Sez. I n. 389 del 28 maggio 2024
Rifiuti.Obblighi di bonifica e distinzione tra responsabile dell’inquinamento e proprietario del sito.
L'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lettere m) e p) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario "incolpevole" restano limitati a quanto espressamente previsto dall'articolo 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.
Cass. Sez. III n. 24257 del 19 giugno 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Bruschelli
Caccia e animali.Somministrazione di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche
Il benessere animale, tutelato attraverso la fattispecie ex art. 544 ter cod. pen., evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale come da esso percepita e presuppone che l'animale goda di buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale, in quanto essere senziente, goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione, ad opera dell'uomo, di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale, anche perché, in realtà, tale azione intende perseguire ben altra finalità. La somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo espone l’animale, perché in buona salute ab origine, a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni) e rischi ulteriori che possono pregiudicarne il suo stato psico-fisico. Ben si spiega allora, come questa Corte abbia stabilito, sull’ulteriore presupposto in ragione del quale per “doping equino, al pari del doping umano, si intende l'utilizzazione di qualsiasi agente esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, etc.) ovvero di manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzata al miglioramento delle prestazioni”, che la sottoposizione di un animale a doping, così ampiamente inteso, costituisce di per sé danno per l'animale alla sua salute e quindi maltrattamento
Buona fede, affidamento ed invalidità dell’atto amministrativo in materia urbanistica ed edilizia
di Nicola DURANTE
Pubblicazione Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3407 del 28 maggio 2024
Elettrosmog. Illegittimità ordinanza contingibile ed urgente per bloccare l’istallazione o l’adeguamento tecnologico di impianti di telefonia mobile
E' illegittima l’ordinanza adottata ex art. 54 d.lgs. 267/2000 per bloccare l’istallazione, o l’adeguamento tecnologico, degli impianti di telefonia mobile, sia perché i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e perché le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria; sia, ancora, perché le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo; tutti presupposti che, nel caso di specie, non sussistono, dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n.259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L.36/01 e dal DPCM 08.07.2003
Cass. Sez. III n. 24077 del 18 giugno 2024 (CC 15 mag 2024)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Delli Poggi
Urbanistica.Terzo settore ed attività edilizia
L' art. 71, d. Igs. n. 117/2017 favorisce le attività del Terzo settore garantendone una più agevole collocazione territoriale, al fine di sollecitarne una omogenea distribuzione sulle diverse aree del Paese, dunque inerisce al “dove”, senza, però, ammettere o giustificare alcuna deroga sul “come”, che pertanto rimane assoggettato alla disciplina ordinaria. Pena, diversamente, un’irragionevole disparità di trattamento con l’attività edilizia realizzata da altri soggetti privati, suscettibile di evidenti dubbi di legittimità costituzionale.
Taranto. La Corte di Giustizia Europea in difesa del popolo inquinato.
di Stefano DELIPERI
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