Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3990 del 2 maggio 2024
Sviluppo sostenibile.Procedura abilitativa semplificata
La procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) di cui all’articolo 6 del d. lgs. n. 28 del 2011 è ascrivibile al genus della DIA, ora SCIA, e conseguentemente va qualificato quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato. Al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l’inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, si determina l’effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della Scia; ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell’attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo (fattispecie relativa a P.A.S. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra).
Note minime in tema di soggetti legittimati a richiedere l’autorizzazione paesaggistica
(nota a T.A.R. Basilicata, sez. I, 01 febbraio 2024, n. 56)
di Gianluigi DELLE CAVE
DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4003 del 2 maggio 2024
Ambiente in genere. AIA e cessazione attività
In base all’art. 29-sexies del d. lgs. 152/2006, nell’ipotesi della cessazione dell’attività, l’autorità competente debba garantire che il gestore (detentore), al momento della cessazione definitiva delle attività, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza.
Cass. Sez. III n. 18020 del 8 maggio 2024 (UP 18 gen 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Halili
Rifiuti.Onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità di utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto
L’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di deposito temporaneo di rifiuti, di terre e rocce da scavo, di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali, di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali, di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali.
TAR Sicilia (CT) SEz. V n, 1578 del 30 aprile 2024
Acque.Scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato
Alla luce del quadro normativo di settore la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato spetta all’ente di governo A.T.I. (e non al Comune) e costituisce, per esso, specifico obiettivo amministrativo per la realizzazione delle finalità pubbliche del servizio in questione. La stessa trama legislativa impone ai singoli enti locali l’adesione alla scelta effettuata a monte dall’ente di governo (A.T.I.), la quale, per il singolo ente locale partecipante, costituisce atto vincolato, salve le ipotesi eccezionali e residuali delle “gestioni del servizio idrico in forma autonoma”, ove ne ricorrano i presupposti. In particolare, i comuni, da una parte, partecipano a monte alla scelta del modello con la partecipazione di un loro rappresentante nell’A.T.I. e, dall’altra, sono chiamati a deliberare, in consiglio comunale, atti esecutivi di quella scelta, come a monte effettuata, dalla quale non possono discostarsi una volta assunta.
Pagina 30 di 578