Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 1732 del 15 gennaio 2021 (UP 27 nov 2020)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Villari
Beni ambientali.Delitto paesaggistico e demolizione con ricostruzione
In tema di reati paesaggistici, la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 12 gennaio 2004, n. 42, nel caso di abbattimento di una costruzione e di successiva edificazione, in zona vincolata, di un nuovo manufatto in assenza della prescritta autorizzazione, è integrata ove lo stesso abbia un volume superiore al trenta per cento rispetto a quello della costruzione originaria, anche se il volume complessivo del nuovo manufatto sia inferiore a mille metri cubi, mentre, qualora tale limite percentuale non sia superato, il reato è configurabile allorchè siano superati i limiti volumetrici alternativamente previsti dalla norma con riferimento all'ampliamento e alla nuova costruzione
Consiglio di Stato Sez. VI n.8283 del 23 dicembre 2020 8283
Urbanistica.Provvedimenti repressivi degli abusi edilizi
I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. In materia di abusi edilizi, il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino è non già l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo.
Cass. Sez. III n. 659 del 11 gennaio 2021 (UP 28 ott 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Corbetta Ric. Rizzo
Ecodelitti.Attività organizzate fnalizzate al traffico illecito ed ingiusto profitto
In tema di traffico illecito di rifiuti, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 260, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006 (ora 452-quaterdecies c.p.) il requisito dell'ingiusto profitto non deriva dall'esercizio abusivo dell'attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti.
I rifiuti da fosse settiche sono speciali ed il produttore non è lo spurghista
di Bernardino ALBERTAZZI
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 29 del 7 gennaio 2021
Urbanistica.Pergolato con copertura di pannelli fotovoltaici
Il fatto che la copertura non sia costituita da rampicanti, come nell’immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è infatti quella di sostegno. La copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.
Cass. Sez. III n. 1131 del 13 gennaio 2021 (UP 3 dic 2020)
Pres. Rosi Est. Corbetta Ric. Chirico
Rifiuti.Discarica abusiva e non applicabilità della procedura estintiva mediante prescrizioni
In caso di realizzazione di una discarica abusiva con abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (tra cui, come indicato nell’imputazione, materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti di rifiuti vegetali, ecc.), stante l’evidente compromissione del bene tutelato, non sussistono i presupposti per accedere alla speciale fattispecie estintiva, la quale, secondo il disposto all’art. 318-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si applica solo alle contravvenzioni “che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali”.
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