Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 16044 del 12 aprile 2019 (Pu 28 feb 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Rossi
Acque. Scarichi provenienti dall’attività casearia
Gli scarichi provenienti dall’attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un’attività del tutto diversa da quella dell’allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell’allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l’attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell’allevamento del bestiame. A tale assimilazione, tuttavia, il legislatore pone una ulteriore delimitazione la quale, richiamando un rapporto di stretta connessione funzionale, considera la sola trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui l’impresa disponga a qualsiasi titolo.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2215 del 3 aprile 2019
Urbanistica.Lotto edificato e volumetria residua
Un’area edificatoria già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore (nuovo) permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera e il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all’intera superficie dell’area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui l’ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione, a nulla rilevando che questa possa insistere su una parte del lotto in seguito catastalmente divisa, dovendosi considerare irrilevanti i frazionamenti delle proprietà private medio tempore intervenuti: pertanto, quando un’area edificabile viene successivamente frazionata in più parti tra vari proprietari, la volumetria disponibile nell’intera area permane invariata, sicché, qualora siano già state realizzate sul lotto originario una o più costruzioni, i proprietari dei vari terreni, in cui detto lotto sia stato successivamente frazionato, hanno a disposizione solo la volumetria che eventualmente residua tenuto conto di quanto originariamente costruito. In altri termini, qualora un lotto urbanisticamente unitario sia già stato oggetto di uno o più interventi edilizi, la volumetria residua, o la superficie coperta residua, va calcolata previo decurtamento di quella in precedenza realizzata, con irrilevanza di eventuali successivi frazionamenti catastali o alienazioni parziali, onde evitare che il computo dell’indice venga alterato con l’ipersaturazione di alcune superfici al fine di creare artificiosamente disponibilità nel residuo
Sul decreto legge 32/2019 c.d. sblocca cantieri
di Massimo GRISANTI
TAR Sicilia (PA) Sez.II n. 826 del 22 marzo 2019
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e sanatoria
Non può sostenersi che la lottizzazione abusiva sia sanabile o condonabile alla stregua del singolo abuso edilizio. Invero, i provvedimenti in materia di sanatoria edilizia operano nell’ambito di uno schema procedimentale che prevede interventi, adempimenti e termini specificamente modellati sulla fattispecie della singola costruzione priva di titolo abilitativo, che non può essere pedissequamente trasposta alla diversa fattispecie delle costruzioni realizzate in comprensori abusivamente lottizzati, giacché trattasi di differenti tipologie di illecito edilizio, connotate da un diverso grado di illiceità: la lottizzazione abusiva incide sulla conservazione delle destinazioni impresse dallo strumento urbanistico ad un determinato comprensorio nonché sulla corretta urbanizzazione del territorio ed è suscettibile di condizionare indebitamente le scelte pianificatorie future dell’amministrazione, e quindi appare ledere la prerogativa comunale della programmazione urbanistica, mentre il singolo abuso edilizio non assume una così estesa potenzialità lesiva
Cass. Sez. III n. 14725 del 4 aprile 2019 (Pu 9 gen 2019)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Caroti ed altri
Urbanistica.Ristrutturazione e successione di leggi
La modifica dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380 del 2001, operata con art. 17, comma 1, lett. d), d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv., con modiff., nella l. 11 novembre 2014, n. 164, che ha escluso dagli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire quelli che comportino aumento di unità immobiliari o di superfici utili, osta alla riconduzione di tali ipotesi al reato di costruzione sine titulo di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380 del 2001 e deve trovare applicazione retroattiva, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., quale norma extrapenale più favorevole integratrice del precetto.
TAR Sicilia (PA) Sez. III n. 854 del 25 marzo 2019
Ambiente in genere. Istanza di autorizzazione per apertura di cava
Poiché a mente del combinato disposto dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e del punto 8, lettera i), della parte seconda dell’allegato IV del succitato decreto legislativo, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità, rientrano quelli concernenti cave e torbiere, appare evidente che la documentazione relativa alla detta verifica costituisce corredo indispensabile dell’istanza e che, perciò, il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’apertura della cava inizia nel momento in cui la ripetuta istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, viene presentata al distretto minerario
Pagina 533 di 578