Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Toscana Sez. III n. 809 del 1 agosto 2023
Urbanistica.Fascia di rispetto ferroviario
In base all’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 “Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”. Tale divieto trova la sua evidente ragione d’essere nella intrinseca pericolosità dell’attività ferroviaria. Il successivo art. 60, comma 1 stabilisce che “Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”. Nella fascia di rispetto, pertanto, si ha un vincolo di inedificabilità relativa rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere deroghe.
Cass.Pen. Sez. III n. 32708l 27luglio 2023 (UP 20 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Congedi
Urbanistica.Realizzazione campeggio
La realizzazione di un campeggio – o, comunque, di una struttura ricettiva all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti – con plurimi manufatti ed impianti destinati ad ospitare e garantire servizi per il soggiorno di clientela è certamente un intervento di trasformazione urbanistica del territorio assoggettato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), t.u.e. La richiamata disposizione stabilisce infatti che costituiscono "interventi di nuova costruzione", assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), t.u.e., «quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti». Né può dubitarsi che, laddove ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, detti interventi siano altresì assoggettati all’autorizzazione paesaggistica, necessaria per “lavori di qualsiasi genere” che incidano sull’assetto di territori vincolati.
TAR Calabria Sez. Reggio C. n. 647 del 31 luglio 2023
Caccia e animali.Divieto di accesso agli animali in spiaggia
La scelta di vietare incondizionatamente l’accesso agli animali - e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori - sulle spiagge destinate alla libera balneazione risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l'amministrazione dovrebbe valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica, mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge (quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con sè, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola), idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini
Cass.Pen. Sez. III n. 32084 del 25 luglio 2023 (UP 10 nov 2022)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Fiore ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva prescrizione e confisca
La “prosecuzione del giudizio” nonostante la maturazione della prescrizione prima dell’accertamento del reato non costituisce motivo di nullità della sentenza né della confisca con essa disposta; Sez. U, Perroni non ha mai affermato questo principio, né ha mai affermato che la confisca accede necessariamente ad una sentenza di condanna. Ciò che deve essere verificato è solo se, alla data di maturazione della prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, il reato era stato accertato in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive. La verifica ha natura fattuale ed è censurabile in sede legittimità nei limiti previsti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen.; in quanto accertamento di fatto esso non può essere devoluto per la prima volta in sede di legittimità.
Estinzione dei reati ambientali ai sensi della Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: importanti chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
di Gaetano ALBORINO
TAR Campania (NA) Sez.V n. 4615 del 31 luglio 2023
Ambiente in genere.Industrie insalubri e poteri del sindaco
In base agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (non modificati, ma ribaditi dall'art. 32 del d.P.R. 616/1977 e dall'art. 32, comma 3, della legge 833/1978), spetta al sindaco, all'uopo ausiliato dall'unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", e l'esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale, potendosi estrinsecare con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva. L'autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni "moleste": pertanto, a seguito dell'avvenuta constatazione dell'assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell'attività.
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