Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di GIustizia (Sesta Sezione) 29 giugno 2023
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Superamento sistematico e continuato del valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2) – Misure appropriate – Periodo di superamento il più breve possibile»
Cass. Sez. III n. 23953 del 5 giugno 2023 (UP 23 mar 2023)
Pres. Galterio Rel. Semeraro Ric. Canzanese
Caccia e animali.Articolo 727 comma 2 codice penale e confisca degli animali
La confisca degli animali, in relazione al reato ex art. 727, comma 2 cod. pen., può essere disposta soltanto se ricorrono i presupposti della confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma 1, cod. pen., rientrando l'animale oggetto dell'illecita detenzione prevista dall'art. 727, comma 2, cod. pen. nel lato concetto di «cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato». La discrezionale valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere è funzionale ad accertare, caso per caso, se l'ablazione si giustifichi in quell'ottica di prevenzione speciale connessa alla misura di sicurezza. Ed invero, in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso della res, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati.
TAR Molise Sez. I n. 175 del 30 maggio 2023
Ambiente in genere.Associazioni e legittimazione ad agire
L'organo rappresentativo di un'associazione può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell'organo deliberante (ove esistente), salva diversa specifica previsione legale o statutaria
Cass. Sez. III n. 24370 del 7 giugno 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Ceravolo
Ambiente in genere.Reato di occupazione abusiva di spazio demaniale
Ai fini della configurabilità del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, l'appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali, ben potendo ricavarsi dalla esistenza di caratteristiche naturali di demanialità, atteso che la tassativa elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822, comma primo, cod. civ., è una tassatività per tipi, che consente la applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni che presentino tutte le caratteristiche di quelli menzionati, e ciò in quanto l'essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5390 del 31 maggio 2023
Urbanistica.Attività commerciale e pianificazione urbanistica
A seguito dell’entrata in vigore della legge 287/1991 e successivamente del d.lgs 114/1998 e del d.lgs n. 59/2010, mutato il quadro normativo, si è ravvisata l’esistenza di un stretto collegamento tra la programmazione delle rete commerciale e la pianificazione urbanistica, sicché l’apertura e degli esercizi produttivi, industriali, commerciali è stata ritenuta, in virtù di un funzionale e stretto rapporto tra attività di gestione e attività programmatoria, subordinata alle previsioni della pianificazione urbanistica, anche dovuto alla circostanza che l’amministrazione non potrebbe tollerare una situazione che, per altri versi, dovrebbe reprimere. L’apertura di tali attività presuppone la conformità dei relativi locali alle prescrizioni urbanistiche, con la conseguenza per cui l’attività commerciale non può essere autorizzata in immobili difformi dalla disciplina urbanistica.
Cass. Sez. III n. 24254 del 6 giugno 2023 (CC 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Cricelli
Urbanistica.Lottizzazione e confisca
Pur nella verifica del rispetto del principio di proporzionalità, non può trascurarsi il dato per cui l’essenza del reato di lottizzazione è individuabile nel pregiudizio alla riserva di programmazione pubblica del territorio effettuata in assenza del previsto piano di lottizzazione o in presenza di un piano contrastante con gli strumenti urbanistici e le previsioni normative. Il portato di tale presupposto, pur esaminato sotto il profilo del rispetto del principio di tutela della proprietà in sede di applicazione della confisca lottizzatoria, si deve identificare nella possibile ablazione, con tale misura, dell’area interessata dall’illecito, non solo in presenza – sulla stessa - di opere abusive concrete (lottizzazione materiale) bensì anche nei casi di mero frazionamento eseguito in attuazione dell’intento lottizzatorio (lottizzazione negoziale) ovvero in casi di realizzazione di entrambe le due attività suindicate (lottizzazione “mista”). Cosicchè, giova osservare, in via generale, come persino in caso di sola lottizzazione negoziale – realizzabile mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, oppure con ogni altra forma di suddivisione del territorio, da intendersi in modo atecnico, quale qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di un'area di più ampia estensione, comunque predisposta od attuata, attribuendone la disponibilità a terzi al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica od edilizia del territorio - è astrattamente determinabile la misura della confisca, con riferimento a quelle aree il cui disegno lottizzatorio abbia alterato la potestà pianificatrice del territorio, riconosciuta esclusivamente alla Pubblica Amministrazione.
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