Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lazio (RM) Sez. II n. 4926 del 21 marzo 2023
Rifiuti.Determinazione delle tariffe per la ta.ri.
La tariffa della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) deve essere adeguata al “metodo normalizzato” di determinazione delle tariffe di cui al d.P.R. n. 158/1999 (che comporta che alla maggiore capacità di produzione dei rifiuti corrisponda, quindi, una maggiore tassazione), nonchè, prima ancora, al più generale e immanente principio di matrice comunitaria per cui “chi inquina paga” (codificato agli artt. 191-192 del Trattato sul Funzionamento UE, nonché all’art. 15 della direttiva 2006/12/CE in tema di rifiuti), in base al quale il costo degli interventi di eliminazione degli agenti inquinanti e del ripristino di condizioni ambientali accettabili deve gravare interamente sul responsabile dell’inquinamento. Ne discende che il costo del servizio presuppone una esatta quantificazione dei rifiuti prodotti, imponendo il principio in parola - nonché quello di proporzionalità, che ne rappresenta un corollario - un’esatta corrispondenza tra quantità e qualità di rifiuti prodotti e tariffe applicate
Cass. Sez. III n. 15238 del 12 aprile 2023 (UP 13 gen 2023)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Cesarulo
Rifiuti.Reato di inottemperanza alla ordinanza di rimozione dei rifiuti
Il reato di cui all’art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura permanente e la scadenza del termine per l’adempimento non indica il momento di esaurimento della condotta, bensì l’inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell’ottemperanza all’ordine ricevuto. Tale principio muove dal presupposto che la natura di reato omissivo permanente della contravvenzione è individuata tenendo conto del fatto che il termine per l’adempimento di quanto indicato nell’ordinanza è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuta in modo utile, sia pure tardivo; sicché non viene meno l’obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine.
Consiglio di Stato Sez.VI n. 2559 del 10 marzo 2023
Beni ambientali.Territori costieri
I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia siano considerati aree tutelate per legge ex art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, rientrando, quindi, nella categoria dei beni paesaggistici di cui all’art. 136 del medesimo articolato normativo. La scelta legislativa assegna, quindi, protezione giuridica ai territori costieri, preservandoli da possibili lesioni esteriori che possano intaccare non solo la dimensione naturalistica ma, altresì, collettiva e identitaria che caratterizza le coste. Deve, infatti, considerarsi come il percorso normativo in tema di tutela dei beni paesaggistici muova da una concezione relazionale delle ragioni del valore culturale cui la tutela è funzionale. Il paesaggio non è, infatti, considerato nella sua dimensione strettamente territoriale e indifferenziata, ma, dando continuità alla matrice dell’accezione storicistica di paesaggio (manifesta nei lavori preparatori della L. n. 1497/1939 e nella L. n. 733/1922), nell’essere “rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali” (art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004). Il paesaggio ha, quindi, un immanente valore culturale che emerge, del resto, dalla stessa disposizione di cui all’art. 9, comma 2, della Costituzione, ove l’espressione “della Nazione”, figura – come notato in dottrina – come specificazione speculare, connotativa sia in relazione al patrimonio storico e artistico che al paesaggio. In queste coordinate generali si ascrivono, pertanto, anche le coste alle quali, come spiegato, la previsione di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, assegna quel valore culturale immanente alla nozione giuridica di paesaggio e che, come evidenziato supra, costituisce, al contempo, la ragione fondante e il parametro della tutela. Il valore culturale del paesaggio costiero si afferma non soltanto in ragione del dato di natura (che in sé risulterebbe tutelabile mediante strumenti diversi, calibrati sugli aspetti ambientali e naturali), ma in considerazione della valenza identitaria che le coste assumono, quali parti della “forma” del Paese e testimonianze materiali della storia millenaria di una penisola che ha avuto nelle proprie coste il crocevia delle partenze, dei ritorni e degli approdi degli uomini e delle civiltà che hanno concorso a determinare l’identità della Nazione italiana.
Cass. Sez. III n. 12014 del 22 marzo 2023 (UP 23 feb 2023)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Reda
Rumore.Reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
L'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2649 del 14 marzo 2023
Rumore.Elisuperficie
Nel caso di singoli e occasionali trasporti medici di emergenza come quelli relativi ad un ospedale – e il trasporto di un paziente con eliambulanza è sostanzialmente per definizione un intervento di emergenza- il pilota può a sua discrezione e responsabilità utilizzare una struttura come elisuperficie occasionale, senza essere soggetto ai limiti di emissione acustica, potendo invocare a buon diritto la disciplina del d.m. 31 ottobre 1997. L’esistenza di effettive condizioni di emergenza potrebbe peraltro essere agevolmente, nel caso di necessità, fatta constare dai sanitari che accompagnano il paziente ovvero comunque sovraintendono al suo trasporto (fattispecie relativa a struttura che si è ritenuto non autorizzabile sotto il profilo acustico una volta per tutte come “elisuperficie”, ma ritenuta utilizzabile di volta in volta come elisuperficie occasionale per lo scopo al quale in concreto si prevede essa possa servire).
Cass. Sez. III n. 11796 del 21 marzo 2023 (CC 23 feb 2023)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Iesu
Urbanistica.Piano casa Regione Campania
Non può essere condivisa l’interpretazione della L.R. Campania 19\2009 secondo cui mentre l’art. 5 riguarderebbe immobili di natura residenziale (per i quali sarebbe incentivato il “rinnovamento”, con interventi di demolizione e ricostruzione, e con la possibilità di aumentare l'originaria volumetria), l’art. 6-bis avrebbe ad oggetto solo quelli di natura agricola (per i quali il proprietario avrebbe la possibilità di mutare la destinazione solo per adibirli ad uso residenziale del proprio nucleo familiare o per incentivare l'espansione di attività connesse all'azienda agricola), e che le due fattispecie si distinguerebbero per diverso interesse perseguito e per differente natura urbanistica dei beni oggetto dello stesso interesse. La relazione tra i due articoli si atteggia infatti in modo differente, nel senso che l’art. 6-bis trova applicazione sempre quando un intervento edificatorio coinvolga un'area agricola, ammettendolo nei limitati termini della modificazione della destinazione d’uso degli immobili o di loro parte, regolarmente assentiti, per le sole finalità previste; l’art. 5, invece, consente interventi di demolizione e di ricostruzione (con incremento di volumetria) all'interno dell'area nella quale l'edificio esistente è ubicato a condizione che questa non abbia destinazione diversa, ad esempio agricola, e dunque permette interventi con caratteri di ben più ampia portata, non ricorrendo quelle particolari esigenze di tutela del territorio, e di rispetto della relativa pianificazione, che possono coinvolgere aree con destinazione non residenziale, tra le quelle agricole.
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